Cassazione Penale, Sentenza n. 7025/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta da Gebsattel avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova che aveva disposto l'esecuzione del certificato di confisca ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) 2018/1805. Il ricorrente deduceva: (i) incompetenza funzionale del Giudice per le indagini preliminari e nullità del provvedimento, sostenendo che la Corte d'appello di Genova fosse il giudice dell'esecuzione in ragione del riconoscimento della sentenza di condanna tedesca (richiamo all'art. 665, comma 4-bis c.p.p.); (ii) illegittima dichiarazione di inammissibilità perché il ricorso sarebbe dovuto rientrare nelle forme del riesame ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108 (disciplina dell'ordine europeo di indagine) e norme collegate.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati: ha ritenuto che l'art. 28 del d.lgs. n. 108/2017 non si applica alla materia del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni di confisca (che non rientrano nella disciplina dell'ordine europeo di indagine), e ha confermato che l'esecuzione del certificato di confisca è avvenuta ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) 2018/1805. Tuttavia, anziché confermare l'inammissibilità per il mezzo processuale improprio, ha applicato l'art. 568, comma 5, c.p.p. (conversione dell'impugnazione proposta con mezzo diverso), qualificando l'impugnazione come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, giudice competente per decidere sull'opposizione.
Norme richiamate
Regolamento (UE) 2018/1805, art. 14
Disciplina l'esecuzione del certificato di confisca fra Stati membri; il provvedimento di esecuzione adottato in base a tale norma ha natura esecutiva/definitoria e non cautelare, sicché non è impugnabile mediante la richiesta di riesame prevista per provvedimenti cautelari
D.lgs. 21 giugno 2017 n. 108, art. 28
Regola l'impugnazione avverso il sequestro probatorio nell'ambito dell'ordine europeo di indagine; non è applicabile ai provvedimenti di riconoscimento/esecuzione delle decisioni di confisca nell'ambito del Regolamento 2018/1805
Codice di procedura penale, art. 568, comma 5
Prevede la "conversione" dell'impugnazione proposta con mezzo diverso da quello prescritto: il giudice che riceve l'atto deve verificare l'impugnabilità dell'atto e la volontas impugnationis e, se ricorrono i presupposti, trasmettere gli atti al giudice competente invece di dichiarare inammissibile l'atto
Codice di procedura penale, art. 667, comma 4
Individua l'opposizione quale rimedio avverso provvedimenti di confisca; la Corte ha qualificato l'originaria impugnazione come opposizione ai sensi di questa norma
Codice di procedura penale, art. 665, comma 4-bis
Richiamata dal ricorrente per sostenere la competenza della Corte d'appello quale giudice dell'esecuzione in presenza di riconoscimento di sentenza estera; la Corte sottopone comunque la questione al giudice competente senza accogliere direttamente tale doglianza nel provvedimento censurato
Art. 6 CEDU e altre norme costituzionali/procedurali (richiami difensivi)
Richiamate dal difensore per profili di garanzia (diritto a un giusto processo), ma non hanno costituito il fondamento della decisione di merito qui resa
Massime di principio
- Quando una parte impugna un provvedimento con un mezzo procedurale non corretto, il giudice che riceve l'atto deve valutare l'impugnabilità dell'atto e la volontas impugnationis; se sussistono, si applica l'art. 568, comma 5 c.p.p. e l'atto va convertito e trasmesso al giudice competente anziché essere dichiarato inammissibile.
- I provvedimenti adottati per l'esecuzione di certificati di confisca ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1805 devono essere considerati di natura esecutiva/definitoria e non cautelare, pertanto il rimedio corretto per impugnare la confisca è l'opposizione (art. 667 c.p.p.) e non il riesame previsto per misure cautelari.
- L'art. 28 del d.lgs. n. 108/2017 (disciplina dell'ordine europeo di indagine) riguarda atti di indagine e sequestri probatori nell'ambito dell'EIO e non si applica alle procedure di riconoscimento reciproco delle confische previste dal Regolamento 2018/1805.
- La contestazione della competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento non impedisce l'applicazione della regola di conversione dell'impugnazione; la questione di competenza va comunque decisa dal giudice sostanzialmente competente dopo la trasmissione degli atti.
- In presenza di riconoscimento di una sentenza estera è necessario verificare attentamente le norme nazionali e comunitarie che individuano il giudice dell'esecuzione: il richiamo alla Corte d'appello non è automatico e va valutato alla luce della specifica disciplina applicabile (es. Regolamento UE 2018/1805 e norme di attuazione)
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