Cassazione Penale, Sentenza n. 9347/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere che aveva parzialmente accolto il loro riesame avverso il decreto di convalida del sequestro emesso dal P.M. Contestano che il Tribunale abbia illegittimamente integrato la motivazione mancante del decreto originario, in particolare rispetto al "fumus" (descrizione della condotta contestata) e, soprattutto, rispetto alle esigenze probatorie per le quali il sequestro era stato disposto. Sostengono che tale integrazione sia prerogativa esclusiva del P.M. e quindi non ammessa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati limitatamente al sequestro dell'agenda e dei telefoni cellulari: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro per quegli oggetti disponendone la restituzione agli aventi diritto. Per contro, ha confermato il mantenimento del sequestro per lo stupefacente e per la pistola, applicando l'art. 321, comma 7, c.p.p. (divieto di restituzione per cose soggette a confisca obbligatoria), e dunque tali cose devono rimanere in sequestro.
Norme richiamate
art. 321, comma 7, cod. proc. pen.
Applicata dalla Corte per escludere la restituzione di cose soggette a confisca obbligatoria (stupefacente e arma), anche nel caso di sequestro probatorio.
art. 110 cod. pen.; artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990
Richiamati nel decreto di convalida originario come riferimento della fattispecie, ma la Corte rileva che tale richiamo non ha fornito la necessaria specificazione delle condotte e delle esigenze probatorie concrete.
Corte di Cassazione, Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019 (Vallese)
Principio di riferimento: il tribunale del riesame non può integrare, di propria iniziativa, la mancanza di motivazione del decreto del P.M. individuando le specifiche finalità del sequestro; tale compito è prerogativa esclusiva del P.M.
Corte di Cassazione, Sez. 2, n. 41132 del 27/09/2023 (Il Grande)
Conferma l'orientamento secondo cui l'integrazione motivazionale da parte del giudice del riesame non è ammessa quando il P.M. non abbia indicato le esigenze probatorie neppure nel contraddittorio camerale.
Corte di Cassazione, Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019 (Bellucci)
Stabilisce che la disciplina dell'art. 321, comma 7, c.p.p. (originaria del sequestro preventivo) è applicabile anche al sequestro probatorio, giustificando il mantenimento in sequestro di beni destinati a confisca obbligatoria.
Massime di principio
- Il giudice del riesame non può supplire al P.M. integrando di propria iniziativa la motivazione carente del decreto di convalida: l'indicazione delle esigenze probatorie è prerogativa del P.M.
- Se il decreto di convalida non specifica le esigenze probatorie e il P.M. non le indica nel contraddittorio, il sequestro probatorio relativo agli oggetti privi di adeguata giustificazione deve essere annullato.
- L'annullamento può essere parziale: è possibile disporre la restituzione solo degli oggetti per i quali manca la specifica esigenza probatoria, mantenendo il sequestro per gli altri beni adeguatamente giustificati.
- Per beni soggetti a confisca obbligatoria (es. stupefacenti, armi), opera l'art. 321, comma 7, c.p.p., che impedisce la restituzione anche se il sequestro probatorio presenta vizi; tali beni devono rimanere in sequestro.
- Per evitare l'annullamento, il P.M. nel decreto e nel contraddittorio deve motivare concretamente (non con formule generiche) il "fumus" e le specifiche esigenze probatorie connesse a ciascun oggetto sequestrato (ad es. relazione oggettiva tra telefoni/agenda e fonti di prova come contatti, messaggi, note).
- In caso di sequestro di dispositivi elettronici e agende, è necessario che la motivazione colleghi quegli oggetti agli elementi investigativi specifici che si intendono preservare; formule astratte del tipo "necessarie per acquisire ulteriori elementi" non sono sufficienti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9303/2024 del 05/03/2024
- Sentenza penale · 5 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9305/2024 del 05/03/2024
- Sentenza penale · 5 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9306/2024 del 05/03/2024
- Sentenza penale · 5 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9308/2024 del 05/03/2024
- Sentenza penale · 5 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9309/2024 del 05/03/2024
- Sentenza penale · 5 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9310/2024 del 05/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →