Regolamento (UE) 2019/779
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione, del 16 maggio 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un quadro armonizzato per la certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli ferroviari, sostituendo il precedente regime limitato ai carri merci. Definisce requisiti organizzativi e procedurali per le tre funzioni di manutenzione, disciplina la gestione dei componenti critici per la sicurezza e la cooperazione tra ECM, fabbricanti, imprese ferroviarie e autorità. Prevede inoltre regole su accreditamento/riconoscimento degli organismi di certificazione, vigilanza periodica, scambio di informazioni e misure transitorie fino alla piena operatività del nuovo sistema.
Sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli ferroviari e delle funzioni di manutenzione esternalizzate, valido per tutti i tipi di veicoli, con regole sui componenti critici per la sicurezza e sulle procedure di certificazione, supervisione e informazione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutti i veicoli ferroviari nell’Unione europea e nello Spazio economico europeo, disciplinando la certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) e, su base volontaria o obbligatoria nei casi previsti, delle funzioni di manutenzione esternalizzate. Si applica agli ECM incaricati della manutenzione dei carri merci e, inoltre, ai soggetti diversi da imprese ferroviarie e gestori dell’infrastruttura che manutengono veicoli esclusivamente per le proprie operazioni; gli altri ECM possono richiedere volontariamente il certificato. Sono coinvolti anche organismi di certificazione, autorità nazionali preposte alla sicurezza, organismi nazionali di accreditamento/riconoscimento, fabbricanti, detentori, imprese ferroviarie e gestori dell’infrastruttura. Sono previste disposizioni transitorie per i certificati rilasciati secondo il regolamento (UE) n. 445/2011 e per i veicoli diversi dai carri merci, con applicazione generale dal 16 giugno 2020.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779: certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione ferroviaria
Il regolamento completa la disciplina della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie, creando un sistema armonizzato di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) per tutti i veicoli ferroviari. L’obiettivo è garantire livelli omogenei di sicurezza, riconoscibilità reciproca dei certificati e coerenza delle prassi di manutenzione nell’intera Unione, sostituendo il precedente regime limitato ai carri merci.
Finalità e contesto normativo
Il provvedimento nasce dall’esigenza di rafforzare il mercato ferroviario unico, assicurando pari condizioni agli operatori e requisiti comuni per la manutenzione dei veicoli. I considerando evidenziano che il sistema deve essere incentrato su requisiti di gestione e controllo del rischio più che su prescrizioni tecniche puntuali, data la varietà dei veicoli e dei metodi di manutenzione. Particolare rilievo è attribuito ai componenti critici per la sicurezza, alla documentazione tecnica del veicolo e alla cooperazione tra ECM, fabbricanti, detentori, imprese ferroviarie, gestori dell’infrastruttura, organismi di certificazione e Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutti i veicoli ferroviari e disciplina sia la certificazione degli ECM sia quella delle funzioni di manutenzione esternalizzate. Per i carri merci la certificazione ECM è obbligatoria; è altresì obbligatoria per i soggetti che, pur non essendo imprese ferroviarie o gestori dell’infrastruttura, mantengono veicoli esclusivamente per le proprie operazioni. Gli altri ECM possono richiedere volontariamente il certificato. La conformità ai requisiti dell’allegato II può, per le imprese ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura, risultare anche dal certificato di sicurezza o dall’autorizzazione di sicurezza.
Definizioni rilevanti
Il regolamento definisce in particolare l’accreditamento, l’organismo di certificazione, la reimmissione in servizio e il ritorno in esercizio. La nozione di componente critico per la sicurezza è rinviata alla specifica tecnica di interoperabilità del regolamento (UE) n. 1302/2014. Le definizioni sono funzionali alla ripartizione delle responsabilità tra i soggetti del sistema di manutenzione e alla tracciabilità degli interventi.
Certificazione ECM e certificazione delle funzioni esternalizzate
La certificazione ECM è il perno del sistema. Il richiedente deve presentare domanda all’organismo di certificazione utilizzando i moduli previsti, dimostrando il rispetto dei requisiti organizzativi, procedurali e documentali dell’allegato II, nonché una strategia per garantire il mantenimento della conformità nel tempo. L’istruttoria può essere limitata a specifiche categorie di veicoli, e l’organismo può richiedere integrazioni documentali o svolgere visite in loco. La decisione deve essere adottata entro quattro mesi dalla ricezione di un fascicolo completo e il certificato ha durata massima quinquennale.
Il regolamento ammette inoltre l’esternalizzazione di una o più funzioni operative di manutenzione, ma l’ECM conserva la responsabilità del risultato complessivo e deve monitorare l’efficacia delle attività affidate a terzi. Per i soggetti che svolgono tali funzioni è prevista una certificazione separata, con criteri adattati alla natura dell’organizzazione e all’estensione del servizio.
Componenti critici per la sicurezza
Una parte centrale della disciplina riguarda la gestione dei componenti critici per la sicurezza. L’ECM deve partire dall’identificazione iniziale effettuata dal fabbricante e dalle istruzioni di manutenzione contenute nella documentazione tecnica del veicolo. Se nel corso della manutenzione emergono elementi che fanno ritenere critico un componente non precedentemente classificato come tale, l’ECM deve informare senza ritardo fabbricante, titolare dell’autorizzazione del tipo e titolare dell’autorizzazione del veicolo. Il fabbricante effettua la valutazione del rischio e, se del caso, si procede all’aggiornamento della documentazione tecnica e delle procedure di manutenzione.
Il regolamento impone anche lo scambio di informazioni con il settore ferroviario e l’industria ferroviaria in caso di risultati nuovi o imprevisti in materia di sicurezza. Tali comunicazioni devono avvenire, ove necessario, tramite lo strumento informatico di allerta di sicurezza messo a disposizione dall’Agenzia. I fabbricanti, su richiesta dell’ECM o del detentore, devono fornire supporto tecnico e ingegneristico per l’integrazione sicura dei componenti.
Obblighi informativi e coordinamento tra i soggetti coinvolti
Il sistema si fonda su un intenso obbligo di cooperazione informativa tra ECM, imprese ferroviarie, gestori dell’infrastruttura, detentori e fabbricanti. Le informazioni sulla manutenzione e sul funzionamento del veicolo devono essere scambiate su richiesta e in modo tempestivo. Se una parte dispone di elementi che provano una non conformità, deve informare senza ritardo l’organismo di certificazione e l’autorità nazionale preposta alla sicurezza, che verificano la situazione.
In caso di cambiamento dell’ECM, il detentore deve attivare l’aggiornamento del registro di immatricolazione; il precedente ECM trasmette la documentazione di manutenzione e viene liberato dagli obblighi dalla sua cancellazione dal registro. Se non è nominato un nuovo ECM, l’immatricolazione del veicolo resta sospesa.
Ruolo degli organismi di certificazione, degli Stati membri e dell’Agenzia
Gli Stati membri devono comunicare all’Agenzia i dati identificativi degli organismi di certificazione e informare tempestivamente di ogni mutamento. Tali organismi possono operare in regime di accreditamento, riconoscimento o come autorità nazionali preposte alla sicurezza, ma devono soddisfare i criteri di indipendenza, competenza, imparzialità, trasparenza, riservatezza, gestione dei reclami e adeguata copertura delle responsabilità previsti dall’allegato I.
L’Agenzia svolge un ruolo di coordinamento e armonizzazione: facilita la cooperazione tra organismi di certificazione, supporta i programmi di accreditamento e certificazione, raccoglie e pubblica informazioni di base e monitora le attività attraverso audit e ispezioni. Gli organismi di certificazione devono notificare all’Agenzia, entro una settimana, ogni certificato rilasciato, aggiornato, rinnovato, sospeso o revocato, utilizzando i moduli dell’allegato IV.
Supervisione e mantenimento della conformità
Una volta rilasciato il certificato, l’organismo di certificazione deve vigilare sulla permanenza dei requisiti mediante attività di supervisione e visite in loco almeno una volta ogni dodici mesi. Se rileva non conformità, può concordare un piano di miglioramento, limitare l’ambito del certificato oppure sospenderlo o revocarlo, secondo la gravità del caso. In caso di revoca, la registrazione del veicolo interessato deve essere sospesa finché non venga registrato un nuovo ECM.
Ogni ECM è tenuto a presentare una relazione annuale contenente, tra l’altro, informazioni sulle attività svolte, sulle non conformità, sulle modifiche organizzative e societarie, sui rapporti con gli utenti, sugli audit interni, sui componenti critici per la sicurezza e sulla gestione delle competenze. Tale relazione deve essere trasmessa all’organismo di certificazione e resa disponibile alle autorità competenti e all’Agenzia su richiesta.
Allegati tecnici: criteri di accreditamento e requisiti organizzativi
L’allegato I dettaglia i criteri che gli organismi di certificazione devono rispettare per l’accreditamento o il riconoscimento: organizzazione interna, indipendenza da imprese ferroviarie, gestori dell’infrastruttura, detentori, fabbricanti ed ECM, competenze del personale, imparzialità, responsabilità, trasparenza, riservatezza, procedure per i reclami e adeguate garanzie finanziarie.
L’allegato II disciplina i requisiti per le organizzazioni che chiedono il certificato ECM o il certificato per funzioni esternalizzate, articolati nelle tre funzioni di manutenzione: gestione della manutenzione della flotta, sviluppo della manutenzione ed esecuzione della manutenzione. In ogni funzione il regolamento richiede procedure su leadership, gestione del rischio, monitoraggio, miglioramento continuo, struttura e responsabilità, competenze, informazioni, documentazione e gestione degli appaltatori. Le prescrizioni sono molto dettagliate e coprono, tra l’altro, pianificazione della manutenzione, controllo della configurazione, gestione delle sostituzioni, audit interni, ambiente di lavoro, attrezzature, tarature, reimmissione in servizio e tracciabilità dei dati.
Modulistica e relazione annuale
Gli allegati III e IV contengono i modelli di domanda e di certificato per ECM e per funzioni di manutenzione. Essi richiedono informazioni sull’organizzazione, sulle categorie di veicoli, sull’eventuale trasporto di merci pericolose, sul perimetro delle funzioni coperte e sui documenti prodotti.
L’allegato V definisce il contenuto della relazione annuale dell’ECM, che deve coprire il periodo compreso tra due mesi prima dell’ultima supervisione e due mesi prima della successiva supervisione prevista. La relazione deve essere trasmessa all’organismo di certificazione un mese prima della visita successiva e deve includere, tra l’altro, le misure correttive, l’entità della manutenzione svolta, l’esperienza nell’applicazione dei metodi comuni di sicurezza, le modifiche organizzative e contrattuali, i difetti e guasti relativi alla sicurezza, gli audit interni, gli interventi delle autorità e la gestione delle competenze.
Disposizioni transitorie, abrogazione ed entrata in vigore
Il regolamento prevede una transizione graduale dal regime del regolamento (UE) n. 445/2011. Gli organismi già accreditati o riconosciuti restano tali alle condizioni originarie; alcuni attestati emessi per veicoli diversi dai carri merci sono riconosciuti equivalenti fino alla loro scadenza o, comunque, non oltre il 16 giugno 2023, mentre per le funzioni di manutenzione esternalizzate il termine massimo è il 16 giugno 2025. I soggetti non coperti dalle specifiche transitorie devono adeguarsi entro il 16 giugno 2022.
Il regolamento abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 dal 16 giugno 2020, mantenendo la validità dei certificati già rilasciati per il periodo originario. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 16 giugno 2020.
Disposizioni principali
Oggetto e campo di applicazione
L’articolo 1 istituisce un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione (certificato ECM), comprensivo delle funzioni di manutenzione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/798. Il sistema si applica a tutti i veicoli e consente anche la certificazione delle funzioni di manutenzione esternalizzate. Il regolamento stabilisce inoltre requisiti specifici per la gestione dei componenti critici per la sicurezza.
Definizioni essenziali
L’articolo 2 rinvia alla definizione di accreditamento del regolamento (UE) n. 765/2008 e definisce l’organismo di certificazione, la reimmissione in servizio e il ritorno in esercizio. È inoltre richiamata la nozione di "componente critico per la sicurezza" del regolamento (UE) n. 1302/2014.
Certificazione ECM: obbligo, volontarietà e prova di conformità
L’articolo 3 impone a tutti gli ECM il rispetto dei requisiti dell’allegato II. Il certificato ECM è obbligatorio per gli ECM dei carri merci e per i soggetti diversi da un’impresa ferroviaria o da un gestore dell’infrastruttura che manutengono veicoli solo per le proprie operazioni; per gli altri ECM la certificazione è facoltativa. La conformità può essere dimostrata tramite certificato ECM, oppure, per le imprese ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura, mediante il certificato di sicurezza o l’autorizzazione di sicurezza. Il certificato ECM rilasciato a imprese ferroviarie o gestori dell’infrastruttura vale anche come prova di conformità ai punti 5.2.4 e 5.2.5 dell’allegato I e all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2018/762.
Gestione dei componenti critici per la sicurezza
L’articolo 4 impone all’ECM di considerare l’identificazione iniziale del fabbricante e la documentazione tecnica prevista dalla direttiva (UE) 2016/797. L’ECM deve informare tempestivamente fabbricante, titolare dell’autorizzazione del tipo e titolare dell’autorizzazione del veicolo se emergono elementi che rendano opportuno classificare un componente come critico per la sicurezza. I fabbricanti devono effettuare la valutazione del rischio, tenendo conto dell’uso previsto e dell’ambiente d’impiego; i componenti critici e le istruzioni di manutenzione devono essere gestiti nella documentazione tecnica e nei piani di manutenzione. È previsto anche un obbligo di comunicazione al settore ferroviario e all’industria forniture tramite lo strumento informatico di allerta di sicurezza dell’Agenzia, nonché supporto tecnico dei fabbricanti su richiesta.
Obblighi di scambio di informazioni tra i soggetti coinvolti
L’articolo 5 disciplina lo scambio reciproco di informazioni tra ECM, imprese ferroviarie, gestori dell’infrastruttura, detentori e fabbricanti. Se una parte dispone di elementi che provano una non conformità dell’ECM, deve informare senza ritardo organismo di certificazione e autorità nazionale preposta alla sicurezza, che verificano la situazione. In caso di cambio dell’ECM, il detentore deve chiedere l’aggiornamento del registro di immatricolazione; il precedente ECM trasmette la documentazione di manutenzione e viene liberato dai propri obblighi alla cancellazione dal registro, mentre l’immatricolazione è sospesa se non viene designato un nuovo ECM.
Ruolo degli organismi di certificazione e cooperazione con l’Agenzia
L’articolo 6 obbliga gli Stati membri a comunicare all’Agenzia dati identificativi e natura del potere attribuito agli organismi di certificazione, nonché ogni variazione entro un mese. Gli organismi devono rispettare i criteri dell’allegato I e i programmi settoriali di accreditamento; le loro decisioni devono essere soggette a controllo giurisdizionale. Essi cooperano tra loro a livello nazionale e unionale, sotto il coordinamento dell’Agenzia, e trasmettono una relazione di attività ogni tre anni. Autorità nazionali, organismi investigativi e Agenzia possono richiedere informazioni su singoli certificati, con risposta entro due settimane.
Procedura di certificazione e durata del certificato
L’articolo 7 stabilisce che l’ECM presenta domanda all’organismo di certificazione con il modulo dell’allegato III e la documentazione comprovante i requisiti dell’allegato II, inclusa la strategia per la conformità continua e il riferimento al regolamento (UE) n. 1078/2012. La domanda può essere limitata a una specifica categoria di veicoli. L’organismo può chiedere informazioni supplementari, effettuare visite in loco e deve decidere entro 4 mesi dalla ricezione di un dossier completo. Il certificato è motivato, notificato con il modulo dell’allegato IV e ha validità massima di 5 anni; il certificato deve essere aggiornato in caso di modifiche rilevanti.
Supervisione, misure correttive e relazione annuale
L’articolo 8 impone all’organismo di certificazione una supervisione continuativa con visite in loco almeno annuali. In caso di perdita dei requisiti, può essere concordato un piano di miglioramento, oppure il certificato può essere limitato, sospeso o revocato; in caso di revoca, l’immatricolazione dei veicoli interessati è sospesa fino alla registrazione di un nuovo ECM. Ogni ECM deve presentare una relazione annuale all’organismo di certificazione e metterla a disposizione, su richiesta, dell’autorità nazionale preposta alla sicurezza e dell’Agenzia, secondo l’allegato V.
Esternalizzazione e certificazione delle funzioni di manutenzione esternalizzate
L’articolo 9 consente l’esternalizzazione delle funzioni di manutenzione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, lettere b), c) e d), o di parti di esse, con informazione all’organismo di certificazione; l’ECM resta comunque responsabile dell’esito delle attività esternalizzate e deve monitorarne l’efficacia. L’articolo 10 prevede che soggetti o organizzazioni che svolgono tali funzioni possano richiedere una certificazione specifica; la valutazione avviene con procedure adattate e con i criteri dell’allegato II, titolo I, in funzione del tipo di organizzazione e delle dimensioni del servizio.
Ruolo delle autorità nazionali preposte alla sicurezza
L’articolo 11 impone alle autorità nazionali preposte alla sicurezza di informare organismi di accreditamento o riconoscimento, Agenzia, organismo di certificazione e, se del caso, altre parti interessate qualora vengano a conoscenza di una non conformità ai requisiti della direttiva (UE) 2016/798 o del regolamento.
Sostegno dell’Agenzia e informazione pubblica
L’articolo 12 attribuisce all’Agenzia un ruolo di supporto al sistema armonizzato di certificazione, anche tramite assistenza agli organismi nazionali di accreditamento e alle autorità competenti per il riconoscimento, e cooperazione sui programmi di accreditamento e certificazione. L’articolo 13 impone all’Agenzia di raccogliere, registrare e pubblicare informazioni di base sugli organismi di certificazione e sugli ECM certificati, mediante uno strumento informatico dedicato. Gli organismi di certificazione devono notificare entro una settimana tutti i certificati ECM e quelli relativi alle funzioni di manutenzione esternalizzate, nonché ogni modifica, rinnovo, sospensione o revoca.
Relazioni di attuazione e monitoraggio
L’articolo 14 prevede una prima relazione della Commissione, su trasmissione dell’Agenzia, cinque anni dopo l’entrata in vigore del regolamento, e relazioni successive ogni tre anni.
Regime transitorio e abrogazione del regolamento 445/2011
L’articolo 15 mantiene la continuità dei certificati e dell’accreditamento/riconoscimento già rilasciati ai sensi del regolamento (UE) n. 445/2011. Sono previste scadenze transitorie diverse per veicoli diversi dai carri merci: alcuni attestati sono riconosciuti fino al loro termine originario o comunque non oltre il 16 giugno 2023; gli attestati per funzioni esternalizzate possono valere fino al 16 giugno 2025. I soggetti non coperti dalle precedenti disposizioni devono adeguarsi entro il 16 giugno 2022. L’articolo 16 abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 dal 16 giugno 2020 e ne fa salvi gli effetti per i certificati già rilasciati per il loro periodo di validità originario.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 17 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 16 giugno 2020. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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