Cassazione Civile, Ordinanza n. 07849/2024 del 22/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (cessionaria del credito)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto in giudizio la banca chiedendo accertarsi la nullità, annullabilità, estinzione o inefficacia della fideiussione omnibus da lui prestata a garanzia delle obbligazioni della società di cui era socio e amministratore, sostenendo che tale garanzia personale sarebbe stata assorbita o comunque estinta a seguito della successiva stipula, da parte della società, di un finanziamento in pool assistito da garanzia reale ipotecaria sul medesimo progetto immobiliare. In via conseguenziale aveva chiesto anche il risarcimento dei danni per l'asserita illegittima segnalazione alla Centrale Rischi. La corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione, ritenendo insussistente un collegamento negoziale idoneo a far venir meno la fideiussione e rilevando che il finanziamento successivo non escludeva le diverse garanzie personali rilasciate a favore dei singoli creditori. Nel ricorso per cassazione furono proposti due motivi: con il primo si dedusse violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1322 c.c., lamentando che la corte territoriale avesse erroneamente escluso il collegamento negoziale tra i due finanziamenti, trascurando la comune finalità economica di realizzare un unico complesso immobiliare; con il secondo si dedusse violazione dell'art. 2722 c.c. per non avere ammesso prove testimoniali dirette a dimostrare che la fideiussione relativa al primo finanziamento era stata estinta e che esisteva solo la garanzia reale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la doglianza fosse in realtà diretta a sollecitare una diversa valutazione di merito sulla natura e sugli effetti del preteso collegamento negoziale, accertamento riservato al giudice di merito se sorretto da motivazione congrua; ha inoltre osservato che le censure di violazione dei canoni ermeneutici erano solo enunciate e non sviluppate secondo i requisiti richiesti, mancando l'indicazione puntuale del modo in cui il giudice di merito si fosse discostato dalle regole interpretative. Ha richiamato inoltre l'orientamento consolidato per cui la presenza di una garanzia reale non esclude, in astratto, la coesistenza di una garanzia personale per il medesimo credito. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., poiché il ricorrente non aveva specificato adeguatamente i documenti e il contenuto delle prove testimoniali asseritamente pretermessi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
Richiamato come canone ermeneutico che il ricorrente assumeva violato; la Corte ribadisce che per denunciare la sua violazione occorre indicare specificamente in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.
art. 1363 c.c.
Richiamato come canone ermeneutico invocato dal ricorrente; la Corte ne esige una censura puntuale e non meramente assertiva.
art. 1366 c.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere una diversa interpretazione del rapporto negoziale; la Corte non ravvisa una corretta deduzione del vizio interpretativo.
art. 1367 c.c.
Richiamato in tema di interpretazione del contratto e di collegamento negoziale; la Corte considera la censura non adeguatamente sviluppata.
art. 1322 c.c.
Richiamato quale fondamento dell'autonomia contrattuale e del collegamento negoziale; la Corte afferma che la ricostruzione del collegamento è apprezzamento di merito.
art. 2722 c.c.
Invocato per contestare l'omessa ammissione di prove testimoniali dirette a provare patti aggiunti o contrari al contenuto documentale; il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c.
art. 366 n. 6 c.p.c.
La Corte lo applica come requisito di specificità del ricorso per cassazione, necessario per indicare con precisione documenti e atti rilevanti su cui si fonda la censura.
art. 111 c.p.c.
Richiamato per l'intervento in giudizio della cessionaria del credito quale successore a titolo particolare nel diritto controverso.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in relazione alla misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'accertamento dell'esistenza, della natura e degli effetti di un collegamento negoziale tra più contratti è questione di merito, censurabile in cassazione solo per vizi motivazionali o per effettiva violazione dei canoni legali di interpretazione, non mediante una mera contrapposizione di lettura alternativa del ricorrente.
- Per denunciare la violazione degli artt. 1362 e seguenti c.c. non basta richiamare astrattamente i canoni ermeneutici: il ricorrente deve indicare quali specifiche regole siano state violate e in quale passaggio il giudice di merito se ne sia discostato.
- La stipulazione di una garanzia reale a favore di un credito non esclude, in linea di principio, la contestuale esistenza di una garanzia personale per il medesimo credito, potendo coesistere più garanzie a tutela dello stesso rapporto obbligatorio.
- La censura relativa all'omessa ammissione di prove testimoniali o documentali è inammissibile se il ricorso non specifica con precisione gli atti e i documenti rilevanti, secondo il requisito di autosufficienza e specificità del ricorso per cassazione.
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