Sentenza n. 7039/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 8064/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dirigenziale del Municipio Roma I Centro che ordinava la demolizione e il ripristino dei luoghi e irrogava una sanzione pecuniaria di euro 25.000 per opere ritenute abusive presso la terrazza e per un presunto mutamento d’uso di un locale tecnico; in appello era impugnata la sentenza del TAR Lazio n. 8064/2024 di rigetto del ricorso
Esito
Favorevole al ricorrente (società alberghiera)
Prevale il privato
La controversia
La società contestava la determinazione dirigenziale n. 569 del 21 febbraio 2020, sostenendo che la struttura sulla terrazza dell’albergo era una pergotenda già assistita da titoli edilizi e dal nulla osta della Soprintendenza, e che i teli laterali retrattili erano amovibili e accessori, non idonei a creare un volume stabile di circa 304 mc su una superficie di 114 mq. Contestava inoltre che la presenza di attrezzature mobili per la preparazione dei cibi nel locale indicato come volume tecnico dimostrasse un cambio di destinazione d’uso da deposito a cucina, in assenza di opere permanenti. Rappresentava di avere rimosso le tende laterali, le attrezzature da cucina e gli impianti di riscaldamento e di avere ripristinato lo stato dei luoghi, come dichiarato il 4 marzo e attestato il 1° giugno 2020. In appello Roma Capitale eccepiva l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 104 c.p.a., delle censure sul mutamento d’uso; la società sosteneva invece che esse sviluppavano contestazioni già formulate in primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione di inammissibilità ex art. 104 c.p.a., rilevando che in primo grado era già stata contestata la rilevanza della presenza di attrezzature mobili ai fini della configurabilità del mutamento d’uso: le argomentazioni d’appello erano quindi uno sviluppo di censure già proposte, non motivi nuovi. Nel merito ha accolto l’appello. Ha ritenuto che la contestazione comunale riguardasse modalità di chiusura temporanea di una struttura già assentita, e non una struttura integralmente abusiva; la rapida amovibilità dei teli retrattili indicava il carattere accessorio e precario della pergotenda e contrastava con la qualificazione dell’intervento come ampliamento stabile. Ha inoltre escluso che la sola presenza di attrezzature facilmente rimovibili, senza opere edilizie permanenti, provasse una trasformazione urbanisticamente rilevante del locale tecnico. Il quadro istruttorio non dimostrava dunque una nuova costruzione o un ampliamento stabile soggetto a permesso di costruire. Mancando l’abuso edilizio, difettavano i presupposti sia dell’ordine di demolizione sia della sanzione di euro 25.000. La sentenza del TAR Lazio n. 8064/2024 è stata riformata e la determinazione annullata. Roma Capitale è stata condannata alle spese di entrambi i gradi, liquidate complessivamente in euro 7.000 oltre accessori: euro 3.000 per il primo grado ed euro 4.000 per l’appello.
Norme richiamate
Dall'esame del ricorso introduttivo emerge infatti che la società ricorrente aveva già contestato il rilievo concernente il preteso mutamento di destinazione d'uso del locale tecnico. In particolare, essa aveva dedotto che la mera presenza di attrezzature mobili per la preparazione dei cibi non fosse idonea a configurare un cambio di destinazione d'uso da deposito a cucina e aveva altresì sostenuto che nessun intervento avesse modificato la destinazione funzionale degli spazi. Le odierne doglianze costituiscono pertanto sviluppo argomentativo di censure già ritualmente introdotte nel giudizio di primo grado e non integrano motivi nuovi in appello.
Non sono motivi nuovi in appello le argomentazioni che costituiscono uno sviluppo di censure già ritualmente formulate in primo grado.
Massime di principio
- Una pergotenda rientra nell’attività edilizia libera quando la funzione principale è svolta dalla tenda e la struttura di sostegno ha carattere meramente accessorio; la sua amovibilità e precarietà contrastano con la qualificazione dell’opera come stabile ampliamento edilizio o nuova volumetria.
- La presenza di teli laterali retrattili, rapidamente amovibili, non dimostra di per sé la creazione di uno spazio chiuso stabile o di un ampliamento permanente soggetto a permesso di costruire.
- La sola presenza in un locale di attrezzature mobili facilmente rimovibili non prova un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, se non risultano opere edilizie permanenti che trasformino l’organismo edilizio.
- L’ordine di demolizione e la sanzione pecuniaria connessa presuppongono la prova dell’abuso edilizio contestato; se l’istruttoria non dimostra una nuova costruzione o un ampliamento stabile e permanente, tali misure sono illegittime.
- In appello, argomentazioni che sviluppano censure già ritualmente introdotte in primo grado non costituiscono motivi nuovi ai sensi dell’art. 104 c.p.a.
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