Cassazione Penale, Sentenza n. 12905/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva rigettato il ricorso avverso il decreto di perquisizione e sequestro (8/10/2025) eseguito il 28/10/2025. Il ricorrente contestava: (i) la mancata o apparente motivazione circa la sussistenza della pertinenzialità dei beni sequestrati rispetto ai reati contestati; (ii) la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza in relazione alla perquisizione e al sequestro di dispositivi informatici e telematici contenenti dati personali e sensibili; (iii) la mancanza di indicazione dei criteri di selezione dei dati e dei tempi per le operazioni tecniche; (iv) l'eccessiva durata del vincolo cautelare; (v) la natura esplorativa del sequestro. Sono stati altresì dedotti profili costituzionali e convenzionali (art. 42 Cost., Protocollo aggiuntivo n.1 CEDU, art. 8 CEDU, artt. 7 e 8 Carta dei diritti UE).
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto che il decreto del Pubblico Ministero indicava specificamente i beni da cercare e sottoporre a sequestro; quanto alle criptovalute il vincolo probatorio è stato attuato e convalidato separatamente; il contante non è stato effettivamente sequestrato. Quanto ai dispositivi informatici e telefonici, la Corte conferma che il decreto motivava le finalità probatorie e la pertinenzialità, che la natura dell'indagine (complessa, pluriennale e plurioffensiva) giustificava l'apprensione dei "contenitori" per consentire l'estrazione forense successiva, e che il decreto conteneva criteri di selezione e perimetrazione dei dati tali da rispettare il principio di proporzionalità. La durata del vincolo è stata ritenuta non sproporzionata alla luce della nomina dei consulenti tecnici a distanza di circa un mese dal sequestro e delle necessità tecniche di estrazione e conservazione dei dati. La Corte osserva che l'interesse alla restituzione della copia integrale dei dati sorgereà concretamente dopo la selezione dei dati rilevanti da parte del PM. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Decisione resa l'11/03/2026.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla procedura di trattazione: il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto per mancanza di richiesta di discussione orale, conforme a quanto previsto dall'articolo.
art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Norma sui motivi di ricorso per cassazione relativi a violazioni di legge e motivazione: la Corte ha esaminato le doglianze sulla presunta mancanza o apparente motivazione e le ha ritenute infondate.
artt. 324 e 125, comma 3, cod. proc. pen.
Norme attinenti al sequestro probatorio e alla relativa convalida/motivazione: la Corte ha ritenuto adeguata la delimitazione e la motivazione del decreto ai sensi di tali disposizioni.
artt. 247, 253 e 275, cod. proc. pen.
Norme sul sequestro, sulla perquisizione e sulle modalità di esecuzione: la Corte ha verificato che il decreto e l'operato della P.G. rispettavano i requisiti e le cautele previste.
art. 42 Cost.
Richiamato dalla difesa per questioni relative alla proprietà e ai diritti patrimoniali; la Corte non ha ritenuto violato il contrasto con tale disposizione alla luce delle garanzie procedurali osservate.
Protocollo aggiuntivo n. 1 Convenzione E.d.U.
Invocato in rapporto alla tutela dei diritti proprietari ed economici; la Corte ha ritenuto compatibile il sequestro con i limiti e le finalità previste dal diritto convenzionale, verificando motivazione e proporzionalità.
art. 8 Convenzione E.d.U.
Richiamato in relazione al diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali; la Corte ha valutato che il provvedimento ha rispettato il bilanciamento tra interesse investigativo e tutela della riservatezza, grazie ai criteri di selezione e alle cautele procedurali.
artt. 7 e 8 Carta fondamentale dei diritti dell'Unione Europea
Richiamati dalla difesa per profili di tutela dei diritti fondamentali; la Corte ha ritenuto che i provvedimenti impugnati non contrastano con le garanzie previste dalla Carta se applicate con le cautele adottate.
Massime di principio
- Il sequestro di dispositivi informatici e telefonici è legittimo se il decreto ne indica la tipologia e le finalità probatorie; non è necessario poter elencare a priori ogni singolo file o dato.
- Se si cercano dati contenuti in un "contenitore" digitale, il sequestro dell'apparato è giustificato per consentire l'estrazione forense e garantire la catena di conservazione; le operazioni tecniche richiedono tempi non sempre prevedibili e non rendono automaticamente sproporzionato il vincolo cautelare.
- Il principio di proporzionalità richiede che il decreto indichi criteri di selezione e perimetrazione dei dati di interesse: la presenza di tali criteri tende a legittimare anche sequestri che implicano l'acquisizione di grandi moli di dati.
- La difesa che lamenta la presenza di dati personali non pertinenti deve, nella fase iniziale, specificare con la dovuta precisione le censure; tuttavia l'interesse alla restituzione della copia integrale dei dati è valutabile concretamente dopo la selezione e l'attività del PM e dei consulenti tecnici.
- La durata del sequestro va valutata in relazione alla complessità dell'indagine, alla quantità e alla natura dei dati, nonché alle operazioni tecniche necessarie: un periodo breve per l'affidamento a consulenti tecnici non è di per sé sproporzionato.
- Se parti del decreto non sono state eseguite (es. contante non reperito), il ricorrente perde interesse ad impugnare quei profili specifici.
- Il sequestro di criptovalute e la relativa convalida possono seguire procedure autonome e essere oggetto di separata impugnazione.
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