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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18366/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che aveva revocato la sospensione dell'ordine di esecuzione e ne aveva disposto il ripristino, trasmettendo poi gli atti alla Procura per gli adempimenti. Il ricorso contestava: (1) che la Procura non doveva sospendere nuovamente l'esecuzione in presenza di un unico rapporto esecutivo consistente nel cumulo di due condanne, una delle quali aveva già visto rigettata l'istanza di misura alternativa; (2) la illegittima trasmissione degli atti dal Giudice dell'esecuzione alla Procura invece della declaratoria di temporanea inefficacia dell'ordine di carcerazione, necessaria per consentire al condannato di presentare, nel termine di 30 giorni, istanza per misure alternative; (3) la conseguente stasi procedurale e l'impossibilità per la Procura di adottare un decreto di sospensione nei confronti di persona già detenuta o di disporre una carcerazione che il Giudice stesso aveva ritenuto viziata. La vicenda di fatto: Tommasini era destinatario di un provvedimento di pene concorrenti dopo due sentenze divenute irrevocabili; era stato rigettato un precedente ricorso per misura alternativa da parte del Tribunale di sorveglianza di Ancona; la Procura emise un ordine di esecuzione e il difensore chiese la sospensione per adesione a programma terapeutico ai sensi degli artt. 90 e 94 d.P.R. 309/90; la Procura trasmise la richiesta al Giudice dell'esecuzione con parere contrario, e il Giudice adottò l'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Modena per un nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che: (a) non fosse possibile reiterare la sospensione prevista dall'art. 656 cod. proc. pen. per un provvedimento di cumulo che ingloba una condanna per la quale l'istanza di misura alternativa era già stata rigettata; (b) se il Giudice dell'esecuzione ritiene viziato l'ordine di carcerazione per mancanza del contestuale provvedimento di sospensione, doveva dichiararne la temporanea inefficacia (applicando analogicamente l'art. 670 cod. proc. pen.) per consentire al condannato di presentare, entro 30 giorni, la richiesta di misura alternativa, e non limitarsi a trasmettere gli atti alla Procura. In conseguenza di ciò l'ordinanza è stata annullata con rinvio per nuovo esame in relazione alla richiesta del difensore.

Norme richiamate

  • art. 656 cod. proc. pen.

    La sospensione dell'ordine di esecuzione prevista dall'art. 656 è funzionale al conseguimento di misure alternative; la Corte interpreta il comma 7 nel senso che il divieto di reiterazione della sospensione rispetto alla "stessa condanna" si estende anche alle singole condanne comprese nel cumulo, essendo il cumulo equivalente all'emissione di un unico titolo esecutivo. Inoltre il pubblico ministero deve emettere l'ordine di carcerazione e, se sospende, assegnare 30 giorni per la richiesta di misura alternativa.

  • artt. 90 e 94 d.P.R. 309/1990

    Sono norme che disciplinano l'ammissione a programmi terapeutici e le misure alternative per reati connessi a sostanze stupefacenti; la possibilità di ottenere la sospensione dell'esecuzione è collegata all'ammissione a tali programmi, ma il rigetto dell'istanza per una delle condanne incide sull'ammissibilità di una nuova sospensione in caso di cumulo.

  • art. 670 cod. proc. pen. (applicazione analogica)

    La Corte ritiene applicabile per analogia l'art. 670 (che regola la declaratoria di inefficacia di provvedimenti esecutivi) al fine di consentire al Giudice dell'esecuzione di dichiarare temporaneamente inefficace l'ordine di carcerazione quando manca il provvedimento di sospensione, consentendo così al condannato il termine di 30 giorni per chiedere misure alternative.

Massime di principio

  • Se esiste un provvedimento di cumulo che ingloba condanne precedenti per le quali era già stata richiesta e rigettata una misura alternativa, non è possibile ottenere una nuova sospensione dell'esecuzione sulla base del cumulo invocando i limiti di cui all'art. 656; la nozione di "stessa condanna" comprende anche le singole condanne ricomprese nel cumulo.
  • Il pubblico ministero è l'ufficio titolare dell'emissione dell'ordine di carcerazione per pene brevi e, se sospende, deve contestualmente fissare il termine di 30 giorni per la presentazione dell'istanza di misura alternativa; la mancata sospensione da parte della Procura non determina automaticamente l'annullamento dell'ordine legittimamente emesso.
  • Quando manca il provvedimento di sospensione, il rimedio corretto per il condannato è chiedere al Giudice dell'esecuzione la declaratoria di temporanea inefficacia dell'ordine di carcerazione (applicazione analogica dell'art. 670), che abilita la presentazione dell'istanza di misura alternativa entro il termine di legge.
  • Il Giudice dell'esecuzione non deve semplicemente rinviare gli atti alla Procura per sanare omissioni che incidono sui diritti del detenuto; se accerta la mancanza del provvedimento di sospensione e intende evitare la carcerazione immediata, deve adottare la declaratoria di temporanea inefficacia per consentire il corretto esercizio dei rimedi da parte del condannato.
  • In presenza di una persona già detenuta, la Procura non può esercitare meccanismi formali che risultino contraddittori rispetto alla funzione del Giudice dell'esecuzione: la competenza a pronunciarsi sulla temporanea inefficacia dell'ordine di esecuzione spetta al Giudice dell'esecuzione, non alla Procura.

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