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Sentenza

Sentenza del 20/01/2021 n. 319 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Catasto - Revisione del classamento - Avviso - Motivazione - Integrazione successiva in giudizio - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Disputa sulla revisione del classamento catastale e sull'avviso di classamento emesso dall'Amministrazione. L'atto di rettifica veniva impugnato per carenza/insufficienza della motivazione. In sede di giudizio l'Amministrazione ha tentato di integrare a posteriori la motivazione dell'accertamento fornendo argomentazioni non contenute nell'atto originario.

La decisione

Il giudice ha escluso la possibilità per l'Amministrazione di integrare in giudizio la motivazione dell'accertamento catastale. Sulla base del principio richiamato (con riferimento ai precedenti Cass. 9038/2014 e 4526/2013) l'integrazione giurisdizionale della motivazione non è ammessa; l'Amministrazione può invece produrre elementi e prove a sostegno della pretesa tributaria, ma ciò non equivale a sanare la carenza motivazionale dell'atto. Conseguentemente il ricorso è stato accolto/si è avuto esito favorevole al contribuente in ragione dell'illegittimità dell'avviso per insufficiente motivazione.

Norme richiamate

  • Cass. sent. n. 9038/2014

    Conferma il principio che l'Amministrazione non può integrare la motivazione dell'atto impositivo in sede giudiziale; può però fornire prove del fondamento della pretesa tributaria.

  • Cass. sent. n. 4526/2013

    Stesso orientamento: la mancanza o insufficienza della motivazione nell'atto amministrativo non può essere sanata da integrazioni portate solo in giudizio.

Massime di principio

  • La motivazione dell'atto di classamento deve risultare dall'atto stesso; l'Amministrazione non può introdurre nuovi motivi solo in sede processuale per giustificare l'accertamento.
  • La produzione in giudizio di elementi istruttori da parte dell'Amministrazione è ammessa, ma questi elementi servono a provare il fondamento della pretesa e non a supplire la carenza motivazionale dell'atto.
  • La carenza di motivazione dell'avviso di classamento può determinare l'annullamento o l'accoglimento del ricorso del contribuente.
  • Il contribuente deve contestare tempestivamente l'insufficienza motivazionale e può chiedere l'annullamento per difetto di motivazione; è utile documentare e produrre per tempo elementi tecnici (perizia, planimetrie, visure) che supportino la propria qualificazione catastale.
  • In sede di istruttoria/precontenzioso è opportuno richiedere all'Amministrazione chiarimenti e integrazioni motivate nell'atto, poiché le integrazioni tardive in giudizio non sanano l'atto originalee.
  • Se l'Amministrazione produce in giudizio nuovi elementi fattuali non contenuti nell'atto, il difensore del contribuente può eccepire l'inammissibilità dell'integrazione motivazionale e richiedere l'esclusione di quegli argomenti come surrettiziamente sostitutivi della motivazione amministrativa.

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