Tribunale, Sentenza T-221/22
Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 20 December 2023. — Pharmaselect International Beteiligungs GmbH and OmniActive Health Technologies Ltd v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Revocation proceedings – EU word mark LUTAMAX – Genuine use of the mark – Article 51(1)(a) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 58(1)(a) of Regulation (EU) 2017/1001) – Obligation to state reasons – Article 94(1) of Regulation 2017/1001. — Joined Cases T-221/22 and T-242/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha esaminato due ricorsi incrociati contro la decisione della commissione di ricorso EUIPO sul marchio LUTAMAX. Ha ritenuto infondata la censura di difetto di motivazione e ha confermato che il prodotto usato era, in sostanza, un integratore alimentare a fini medico-dietetici, non un alimento per fini medici speciali. Ha però annullato la parte della decisione che restringeva l’uso genuino alla sottocategoria 'per il supporto della salute oculare', perché gli integratori di quel tipo non devono essere artificialmente suddivisi in sottocategorie terapeutiche.
Uso effettivo del marchio UE LUTAMAX in procedimento di revoca: delimitazione delle sottocategorie di prodotti e portata della protezione per integratori alimentari.
La questione giuridica
Se il marchio LUTAMAX fosse stato oggetto di uso genuino per i prodotti registrati, in particolare per i 'dietary supplements adapted for medical or dietetic use', e se l’uso provato potesse essere limitato alla sottocategoria 'for supporting eye health'; se il Tribunale dovesse considerare rilevanti le direttive UE sui food supplements e sui dietary foods for special medical purposes ai fini della qualificazione del prodotto usato; e se la decisione impugnata fosse adeguatamente motivata.
Principio di diritto
In materia di revoca di un marchio UE per mancato uso, la Corte/il Tribunale deve verificare se il segno sia stato utilizzato per i prodotti registrati o per una loro sottocategoria autonoma; tuttavia, per gli 'dietary supplements adapted for medical or dietetic use' non è legittimo frammentarne la protezione in sottocategorie determinate solo in base alla specifica indicazione terapeutica, poiché tale categoria costituisce già una classe sufficientemente chiara e unitaria. Le direttive UE di settore possono essere rilevanti per identificare la natura del prodotto effettivamente usato, ma non impongono la sua classificazione ai fini del Nice Classification. Nel caso di specie, il Tribunale annulla solo la parte della decisione che limitava indebitamente l’uso genuino alla sottocategoria 'for supporting eye health', mentre conferma il resto della revoca; rigetta inoltre il motivo di difetto di motivazione, poiché la decisione esponeva chiaramente il ragionamento seguito.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 33 Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 51 Regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 58 Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 94 Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 51, paragrafo 2, Regolamento (CE) n. 207/2009
- Direttiva 2002/46/CE
- Direttiva 1999/21/CE
- Regolamento (CE) n. 2868/95
- Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi
Uso genuino del marchio LUTAMAX e revoca parziale
La pronuncia riguarda due ricorsi ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della Prima Commissione di ricorso EUIPO in materia di revoca per mancato uso del marchio UE verbale LUTAMAX. Il Tribunale affronta, in particolare, la corretta qualificazione del prodotto effettivamente commercializzato e i limiti della revoca parziale rispetto alle categorie di prodotti registrate.
Fatti e procedimento amministrativo
Il marchio LUTAMAX era stato registrato nel 2005 per prodotti delle classi 5, 29 e 30, poi parzialmente limitati nel 2016. OHT aveva chiesto la revoca ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 per mancato uso genuino nel quinquennio rilevante. La Cancellation Division aveva mantenuto il marchio solo per alcuni prodotti di classe 5 collegati alla degenerazione maculare legata all’età, revocando il resto; la commissione di ricorso aveva poi ristretto ulteriormente la tutela, mantenendo il marchio per 'dietary supplements adapted for medical or dietetic use for supporting eye health' e revocandolo per 'eye care preparations'.
Questioni giuridiche esaminate
Le censure vertevano su tre profili principali:
- il difetto di motivazione della decisione, ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001;
- l’erronea applicazione delle disposizioni sulla revoca per mancato uso (articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, corrispondente all’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001);
- la possibilità di limitare l’uso provato a una sottocategoria specifica dei prodotti registrati.
Normativa rilevante e criteri applicati
Il Tribunale ricorda che il caso è disciplinato, sul piano sostanziale, dal regolamento n. 207/2009 nella versione applicabile alla data della domanda di revoca, mentre le norme procedurali applicabili sono quelle del regolamento 2017/1001. Richiama inoltre l’articolo 33 del regolamento 2017/1001 e la funzione meramente amministrativa della classificazione di Nizza, che non può di per sé determinare la natura del prodotto. Sono richiamate anche la direttiva 2002/46/CE sui food supplements e la direttiva 1999/21/CE sui dietary foods for special medical purposes.
Sulla motivazione della decisione impugnata
Il primo motivo di OHT è respinto. Il Tribunale osserva che la decisione impugnata esponeva in modo sufficiente le ragioni per cui il prodotto usato era stato considerato un 'dietary supplement adapted for medical or dietetic use'. La commissione di ricorso aveva spiegato che il prodotto serviva a integrare la dieta ed era destinato, tra l’altro, al trattamento dietetico dell’AMD; aveva altresì respinto le direttive invocate da OHT, ritenendole non decisive per l’accertamento dell’uso genuino. Le censure di OHT erano, in sostanza, dirette a contestare il merito e non la sufficienza della motivazione.
Sulla qualificazione del prodotto usato: integratore vs alimento per fini medici speciali
Il Tribunale accoglie solo in parte la critica di OHT. Precisa che le direttive settoriali non sono in astratto irrilevanti quando servono a stabilire se il prodotto usato corrisponda a quello registrato; la commissione di ricorso ha quindi errato nel dichiararle 'non pertinenti'. Tuttavia, tale errore non incide sul risultato finale: dagli elementi del fascicolo emerge che il prodotto LUTAMAX era un integratore in capsule, destinato a integrare la normale dieta, non un alimento per fini medici speciali riservato a pazienti con capacità nutrizionali compromesse. Di conseguenza, la qualificazione come 'food supplement' resta corretta.
Sulla sottocategoria 'for supporting eye health'
Questo è il punto decisivo della causa T-221/22 e conduce all’annullamento parziale. Il Tribunale ricorda che la revoca parziale opera solo quando il mancato uso riguarda una parte autonoma e coerente dei prodotti registrati; non è però consentito creare sottocategorie arbitrarie. Nel caso degli 'dietary supplements adapted for medical or dietetic use', la commissione di ricorso non poteva isolare una sottocategoria distinta in base alla sola indicazione terapeutica 'supporting eye health', perché tale classe di prodotti costituisce già una categoria sufficientemente chiara e unitaria. L’uso dimostrato del marchio per un integratore destinato alla salute oculare vale quindi per l’intera categoria registrata, non solo per la sottocategoria individuata dalla commissione.
Sui prodotti delle classi 5, 29 e 30 diversi dagli integratori
Il Tribunale respinge le ulteriori censure di PIB. Quanto a 'eye care preparations', 'medicines for human and animal use', 'dietetic substances adapted for medical use' e 'vitamin preparations adapted for medical or dietetic use', rileva che PIB stava tentando di far rientrare il medesimo prodotto in più voci della classificazione, mentre un doppio inquadramento non è normalmente possibile ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001. Quanto alle classi 29 e 30, il prodotto usato non poteva essere considerato, in base agli elementi di causa, un alimento o un food supplement non adattato all’uso medico, sicché la revoca su tali classi è confermata.
Dispositivo e spese
Il Tribunale annulla il punto 2 del dispositivo della decisione impugnata nella sola parte in cui la commissione di ricorso aveva limitato la registrazione alla sottocategoria 'for supporting eye health'. Per il resto, respinge il ricorso di PIB nella causa T-221/22 e respinge integralmente il ricorso di OHT nella causa T-242/22. Quanto alle spese, ciascuna parte sopporta le proprie spese in T-221/22; in T-242/22 OHT è condannata a sopportare le proprie spese e quelle di EUIPO e di PIB.
Principio affermato
Ai fini della revoca per mancato uso, la protezione di un marchio UE per 'dietary supplements adapted for medical or dietetic use' non può essere frammentata in sottocategorie terapeutiche ulteriormente specificate, salvo che tali sottocategorie siano realmente autonome e coerenti; l’indicazione d’uso concreta del prodotto non basta, da sola, a creare una sottocategoria distinta. Le direttive settoriali possono aiutare a identificare il prodotto effettivamente usato, ma non prevalgono automaticamente sulla classificazione di Nizza né giustificano una duplicazione artificiosa della medesima merce in più voci della classificazione.
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