Sentenza del 19/09/2017 n. 3664 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Agevolazioni cd. prima casa - Trasferimento della residenza - Decadenza - Forza maggiore - Ristrutturazione - Non imputabilità al contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva di non aver potuto trasferire la residenza nel Comune in cui si trovava l’immobile entro diciotto mesi dall’acquisto a causa di lavori di ristrutturazione e della conseguente temporanea inutilizzabilità dell’abitazione. Invocava quindi la forza maggiore quale causa idonea a evitare la decadenza dai benefici prima casa. La questione riguardava la possibilità di considerare i ritardi nei lavori o nel rilascio dei titoli abilitativi come eventi non imputabili, necessari e imprevedibili.
La decisione
La forza maggiore è stata esclusa. L’inutilizzabilità dell’immobile per lavori di ristrutturazione o per ritardi ordinariamente connessi agli interventi non è stata ritenuta sufficiente, perché tali circostanze sono prevedibili e non presentano i requisiti di eccezionalità, imprevedibilità e non imputabilità richiesti. Il contribuente è quindi decaduto dalle agevolazioni prima casa per non aver trasferito la residenza entro il termine di diciotto mesi.
Norme richiamate
Agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa
Trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l’immobile entro diciotto mesi dall’acquisto
Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dai benefici, salvo che il contribuente dimostri una causa di forza maggiore.
Forza maggiore
Non imputabilità al contribuente, necessità e imprevedibilità
La forza maggiore deve consistere in un evento oggettivo, inevitabile, imprevedibile e non dipendente dalla volontà o dalla negligenza del contribuente. I normali ritardi o le difficoltà connesse a lavori di ristrutturazione non sono, di regola, sufficienti.
Massime di principio
- Per conservare le agevolazioni prima casa, il trasferimento della residenza deve avvenire entro diciotto mesi, salvo una reale causa di forza maggiore.
- La temporanea inutilizzabilità dell’immobile per lavori di ristrutturazione non esclude automaticamente la decadenza: occorre dimostrare che l’impedimento fosse imprevedibile, inevitabile e non imputabile al contribuente.
- I ritardi nei lavori, nelle autorizzazioni o nell’organizzazione del cantiere sono normalmente considerati eventi prevedibili e quindi non idonei a integrare la forza maggiore.
- L’acquirente deve valutare preventivamente i tempi necessari per rendere abitabile l’immobile e adottare per tempo le iniziative necessarie a rispettare il termine di legge.
- La forza maggiore può essere riconosciuta solo in presenza di circostanze eccezionali e documentate, non per semplici difficoltà, ritardi ordinari o scelte personali di rinvio del trasferimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 set 2017Sentenza del 19/09/2017 n. 19 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 19 set 2017Sentenza del 19/09/2017 n. 181 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 19 set 2017Sentenza del 19/09/2017 n. 182 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 19 set 2017Sentenza del 19/09/2017 n. 183 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 19 set 2017Sentenza del 19/09/2017 n. 184 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 19 set 2017Sentenza del 19/09/2017 n. 184 - Comm. Trib. Prov. Biella
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →