Cassazione Penale, Sentenza n. 12239/2023 del 23/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Giovarruscio ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la sua condanna per bancarotta fraudolenta (artt. 216, 219, comma 1, e 223 r.d. 267/1942). Con il primo motivo ha dedotto l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione anteriore alla sentenza di appello; con il secondo motivo ha censurato l'omessa motivazione sulla richiesta, formulata in sede di conclusioni in appello, di pronunciare sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 129 c.p.p. per decorrenza del termine prescrizionale. Il dies a quo della prescrizione è la data della sentenza dichiarativa di fallimento (07/12/2004). Va valutata la disciplina prescrizionale più favorevole tra quella anteriore e quella posteriore alla L. 251/2005, tenendo conto del ruolo delle circostanze attenuanti nel calcolo del termine prescrizionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che per l'imputato risultava più favorevole la disciplina anteriore alla L. 251/2005, poiché prima del 2005 il riconoscimento di circostanze attenuanti incideva sul computo della prescrizione. Alla luce dell'art. 157 n.3 c.p. (versione anteriore al 2005) il termine base è stato individuato in 10 anni, aumentato della metà ai sensi dell'art. 160 comma 2 c.p. nella versione anteriore al 2005, con conseguente termine prorogato di 15 anni. Considerati altresì i 90 giorni di sospensione ex art. 159 c.p., il termine prescrizionale è comunque decorso (estinzione del reato il 07/03/2020) prima della sentenza d'appello del 21/06/2021. Pertanto la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
r.d. 267/1942 (legge fallimentare) - art. 216
Norma che tipicizza la bancarotta fraudolenta patrimoniale; la sentenza e i fatti di fallimento (07/12/2004) costituiscono il dies a quo della consumazione ai fini prescrizionali
r.d. 267/1942 (legge fallimentare) - art. 219, comma 1
Aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità: rilevante ai fini del trattamento sanzionatorio ma qui superata dalle attenuanti nella comparazione operata dal giudice
r.d. 267/1942 (legge fallimentare) - art. 223
Richiamato come parte del quadro normativo della bancarotta, collegato alla fattispecie contestata
codice penale - art. 157 (versione anteriore al 2005)
Stabilisca il criterio delle "classi" e prevedeva che il computo della prescrizione potesse dipendere dall'esito del bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti; qui utilizzato per individuare il termine base di 10 anni in presenza di attenuanti generiche
codice penale - art. 160, comma 2 (versione anteriore al 2005)
Prevede l'aumento della metà del termine prescrizionale in presenza di determinate condizioni: applicato al termine base di 10 anni per ottenere il termine prorogato di 15 anni
codice penale - art. 159
Prevede sospensioni del corso della prescrizione; qui si è tenuto conto dei 90 giorni di sospensione che comunque non impedivano la decorrenza effettiva del termine prima della sentenza di appello
codice penale - art. 2
Principio di applicazione della legge penale più favorevole: il giudice deve scegliere il regime prescrizionale più favorevole all'imputato quando la legge è cambiata
codice di procedura penale - art. 129
Disciplina della sentenza di non luogo a procedere; la mancata pronuncia del giudice di merito sulla richiesta di non luogo per prescrizione è un vizio rilevante ma nel caso la Cassazione ha annullato per estinzione del reato
codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. b
Consente il motivo di ricorso per cassazione fondato sull'intervenuta estinzione del reato per prescrizione non dichiarata dal giudice di merito; la Corte ha confermato l'ammissibilità di tale doglianza
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
Giurisprudenza che ammette il ricorso in cassazione per dedurre la prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito; citata per confermare l'ammissibilità del motivo
Massime di principio
- Il dies a quo della prescrizione per reati di bancarotta coincide con la data della consumazione ovvero con la data della sentenza dichiarativa di fallimento; occorre individuare precisamente questa data per calcolare la prescrizione
- Quando è intervenuta una modifica normativa occorre applicare, ai sensi dell'art. 2 c.p., il regime prescrizionale più favorevole all'imputato; se il regime anteriore riconosceva un effetto delle attenuanti sul calcolo della prescrizione, questo può risultare determinante
- Prima della L. 251/2005 il riconoscimento di attenuanti poteva ridurre il tempo necessario per la prescrizione; la disciplina post-2005, basata sul massimo edittale, esclude tale incidenza delle attenuanti sul computo prescrizionale
- Nel calcolare il termine prescrizionale vanno considerati gli aumenti previsti (es. aumento della metà ex art. 160 comma 2) e le sospensioni del corso della prescrizione (es. art. 159); vanno computati tutti i periodi rilevanti per stabilire la data di estinzione
- È ammissibile sollevare in cassazione l'intervenuta prescrizione maturata prima della sentenza impugnata anche se il giudice di merito non l'ha dichiarata; tale doglianza rientra tra i motivi previsti dall'art. 606 c.p.p.
- Se la prescrizione è maturata prima della sentenza di appello, la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato; la pronuncia di non luogo a procedere (art. 129 c.p.p.) dipende da specifiche condizioni e non sempre conduce a piena assoluzione
- In difesa, è opportuno chiedere espressamente e tempestivamente la declaratoria di estinzione per prescrizione in ogni grado di giudizio e documentare il calcolo prescrizionale (dies a quo, regime applicabile, aumenti e sospensioni) per consentire al giudice di merito di decidere correttamente
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