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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40318/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo, perché la riqualificazione del fatto in rapina impropria era stata sorretta da argomenti logici e giuridici corretti e la doglianza mirava soltanto a ottenere una diversa valutazione del merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, deducendo un unico motivo di violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. In particolare, contestava la riqualificazione operata dal giudice di merito nel delitto di rapina impropria, sostenendo in sostanza che la condotta non integrasse quella fattispecie. La Corte di cassazione osserva però che la decisione di merito aveva correttamente valorizzato le emergenze probatorie, dalle quali risultava una condotta connotata da inequivoca carica intimidatoria nei confronti dell'addetto alla sicurezza e finalizzata ad assicurarsi la fuga. La censura, quindi, si risolveva in una mera proposta di lettura alternativa del materiale probatorio e del merito, non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    La condotta è stata ricondotta al delitto di rapina impropria, valorizzando l'uso di violenza o minaccia per assicurarsi il possesso della cosa sottratta o la fuga.

  • art. 606 c.p.p.

    Il motivo che mira a una diversa lettura delle risultanze probatorie e del merito non è scrutinabile in cassazione se prospetta solo una rivalutazione alternativa dei fatti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La qualificazione del fatto in termini di rapina impropria è corretta quando la condotta dell'agente, alla luce delle emergenze probatorie, presenti una chiara valenza intimidatoria o violenta ed sia funzionale ad assicurarsi la fuga dopo la sottrazione.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito censurare la sentenza di merito limitandosi a proporre una ricostruzione alternativa del fatto o una diversa lettura delle prove, se la motivazione impugnata è logicamente e giuridicamente coerente.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, in realtà tende a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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