Cassazione Civile, Ordinanza n. 26615/2021 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una transazione conclusa tra una società di vigilanza privata e la società che gestiva la fiera, dopo un precedente contenzioso sulle modalità di svolgimento dei servizi aggiuntivi di guardiania. L'accordo prevedeva, secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, l'accesso del personale della vigilanza agli spazi fieristici anche durante alcune fasi di chiusura delle manifestazioni, ma non durante l'orario notturno di chiusura dei padiglioni. La società di vigilanza assumeva che la controparte avesse violato l'accordo non rilasciando i pass per alcune manifestazioni, con conseguente impossibilità di eseguire gli incarichi assunti con espositori privati e danno patrimoniale per revoca di tali incarichi. In primo grado veniva riconosciuto un parziale inadempimento e un risarcimento; in appello la decisione veniva confermata quanto all'interpretazione dell'accordo e al rigetto della tesi causale sul danno. In cassazione la ricorrente deduceva: violazione degli artt. 1362 c.c. e 1367 c.c., sostenendo che la transazione dovesse essere interpretata come autorizzazione a una compresenza continuativa del personale della vigilanza privata con quello della fiera, anche di notte, in quanto servizio aggiuntivo e non alternativo; e violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., lamentando che la sentenza non avesse liquidato il lucro cessante subito per la revoca degli incarichi da parte degli espositori.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi non prospettassero un errore di diritto nell'interpretazione del contratto, ma mirassero soltanto a ottenere una diversa lettura della transazione, attività riservata al giudice di merito se sorretta da motivazione non manifestamente incongrua. Ha inoltre rilevato la difetta di specificità delle censure, perché incompatibili con il tenore letterale dell'accordo e con la sua causa. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile poiché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso l'inadempimento della società fieristica e quindi la stessa configurabilità del danno risarcibile; inoltre, la censura investiva una valutazione di merito sul nesso di causalità tra il mancato accesso e la revoca degli incarichi, valutazione già esclusa dal giudice di merito. Non sono state liquidate spese perché il controricorso era tardivo. È stato però dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
Le doglianze volte a ottenere una diversa interpretazione della transazione non sono ammissibili in cassazione quando il giudice di merito abbia applicato i criteri ermeneutici con motivazione congrua.
art. 1367 c.c.
Il criterio di conservazione del contratto non può essere invocato per sostituire in cassazione una lettura alternativa dell'accordo rispetto a quella data dal giudice di merito.
art. 1218 c.c.
La censura sul risarcimento presuppone l'accertato inadempimento; se questo è escluso, viene meno la stessa base della responsabilità contrattuale.
art. 1223 c.c.
Il danno risarcibile richiede il nesso causale con l'inadempimento; la doglianza sulla quantificazione è inammissibile se manca la premessa dell'accertato inadempimento e del nesso causale.
art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.
Il vizio denunciabile in cassazione non può consistere nella richiesta di una nuova valutazione di merito del contenuto negoziale o del nesso causale.
art. 360 bis c.p.c.
È inammissibile il ricorso che si pone in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato e mira soltanto a una rivalutazione del merito.
art. 380-bis c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto per i ricorsi manifestamente inammissibili o infondati.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia fondata su criteri ermeneutici applicati in modo non manifestamente incongruo e sorretta da motivazione adeguata.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste della violazione di norme interpretative, persegua in realtà una diversa ricostruzione del contenuto negoziale.
- Il criterio di conservazione del contratto non consente di sovvertire, in sede di legittimità, una interpretazione del testo negoziale coerente con il tenore letterale e con la causa concreta dell'accordo.
- La censura in materia di danno contrattuale è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi che esclude in radice l'inadempimento e, quindi, la configurabilità stessa del danno risarcibile.
- La doglianza sul nesso causale e sulla quantificazione del lucro cessante non può essere accolta quando la sentenza impugnata abbia già escluso il nesso tra la condotta contestata e il pregiudizio allegato.
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