Sentenza n. 3517/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 94/2025, emessa in data 10/07/2025 dal Tribunale di Varese – Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Varese – Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto al docente € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 a titolo di carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero, nonostante la notifica della sentenza passata in giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche, non aveva corrisposto neppure parzialmente l'importo complessivo di € 1.000,00 riconosciuto dal titolo giudiziale. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza contestare l'esistenza, l'ammontare o l'esigibilità del credito e senza fornire indicazioni sull'iter di pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Varese. Ha rilevato che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza alcun pagamento. L'Amministrazione non aveva contestato il credito né l'an o il quantum della pretesa. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla notificazione, a istanza di parte, o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, da attivarsi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato, con ulteriori 60 giorni per l'esecuzione. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza e di impartire le prescrizioni necessarie per l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche in forza di un titolo esecutivo; decorso tale termine senza pagamento, può essere promossa l'azione di ottemperanza.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato ai fini della regolazione del rimborso del contributo unificato, ove dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che riconosce un credito pecuniario, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza dopo la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito, unitamente all'assenza di pagamenti anche parziali, consente di accertare l'inottemperanza e di ordinare l'integrale esecuzione del titolo.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di persistente inerzia.
- Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del dirigente nominato, non è dovuto uno specifico compenso al commissario ad acta.
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