Sentenza n. 454/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.397/2025, pubblicata in data 8.5.2025, emessa dal Tribunale di Bergamo - Sezione Lavoro, avente ad oggetto il cd. compenso individuale accessorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo - Sezione Lavoro n. 397/2025, recante condanna al pagamento di somme a titolo di compenso individuale accessorio
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 397/2025 del Tribunale di Bergamo - Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 933,70, oltre interessi, per il compenso individuale accessorio relativo a supplenze brevi e saltuarie svolte negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. La sentenza, notificata all'Amministrazione il 10 maggio 2025, non era stata appellata nel termine previsto dall'art. 327 c.p.c. ed era quindi passata in giudicato. Dopo il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, il Ministero era rimasto inerte. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta, oltre alla rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere poiché, dopo la notifica del ricorso, il Ministero ha dato integrale esecuzione alla sentenza posta in ottemperanza. Ha tuttavia condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, ritenendo che l'adempimento successivo alla notifica e al deposito del ricorso giustificasse l'applicazione del criterio della soccombenza virtuale. È stata inoltre disposta la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Non è stato quindi necessario procedere alla nomina del commissario ad acta.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 327 c.p.c.
Il mancato appello nel termine previsto ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il pagamento di somme.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione dà integrale esecuzione al giudicato nel corso del processo, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- L'adempimento dell'amministrazione successivo alla notifica e al deposito del ricorso per ottemperanza non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, che possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza, poiché l'inadempimento ha reso necessaria l'instaurazione del giudizio.
- Il giudizio di ottemperanza per una condanna pecuniaria nei confronti di un'amministrazione statale può essere proposto dopo il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
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