Cassazione Civile, Ordinanza n. 06083/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia fiscale dedotta dalla ricorrente e confermata dall'Agenzia delle entrate, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006 per IRES, IRAP e IVA. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva poi accolto parzialmente l'appello della società. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, ma nel corso del giudizio ha comunicato di avere definito la lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, come convertito, e l'Agenzia delle entrate ha confermato l'intervenuta definizione.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
È stato utilizzato come base normativa per la definizione agevolata della lite fiscale, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione.
l. 1 dicembre 2016, n. 225
Norma di conversione del d.l. n. 193 del 2016 richiamata per la definizione della lite.
Massime di principio
- Quando la lite tributaria risulta definita in base a una procedura di definizione agevolata prevista dalla legge e tale circostanza è confermata anche dall'Amministrazione finanziaria, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto.
- La sopravvenuta definizione della controversia rende inutile la prosecuzione dell'esame dei motivi di ricorso già proposti.
- In caso di estinzione del giudizio per intervenuta definizione della lite, le spese seguono la regola indicata dalla Corte e sono poste a carico della parte che le ha anticipate.
Come è indicizzato
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