Cassazione Penale, Sentenza n. 31685/2025 del 22/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello del 05/02/2025 che confermava la condanna, emessa in rito abbreviato dal G.i.p. il 07/06/2024, per i delitti di ricettazione e detenzione di arma clandestina. Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 603, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo l'ambiguità e l'inidoneità delle conclusioni della perizia psichiatrica (che aveva ritenuto la simulazione e la capacità di intendere e di volere) e chiedendo l'esecuzione di una nuova consulenza medico-legale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse valutato esaustivamente la perizia psichiatrica e motivato logicamente il rifiuto di riaprire l'istruttoria, ritenendo la nuova perizia non assolutamente necessaria in sede d'appello in rito abbreviato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen.
Nel rito abbreviato la riapertura dell'istruttoria in appello è eccezionale e subordinata all'assoluta necessità per il decidere; il giudice d'appello ha discrezionalità nel valutare se gli atti già acquisiti siano sufficienti.
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Previsione sulla possibilità di svolgere il giudizio di cassazione a trattazione scritta in mancanza di diversa sollecitazione delle parti; applicata nel procedimento in esame.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e ad una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato manifestamente infondato; applicata per comminare 3.000 euro.
Corte cost., sentenza n. 186 del 2000
Citata in relazione ai profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione, a supporto della sanzione pecuniaria per ricorso temerario o manifestamente infondato.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. U n. 12602/2015, Sez. 2 n. 41808/2013, Sez. 2 n. 3458/2005 e altre)
Principi consolidati secondo cui la riesumazione dell'istruttoria in appello fuori dai casi di prova nuova è un'eccezione, con controllo in cassazione limitato alla logicità e completezza della motivazione del giudice di merito.
Massime di principio
- Nel rito abbreviato l'apertura o il rinnovo dell'istruttoria in appello è ammessa solo in caso di assoluta necessità per il decidere o per prove sopravvenute; la richiesta della parte non impone automaticamente una nuova indagine.
- La valutazione del giudice d'appello sulla necessità di ulteriori accertamenti è discrezionale; la Cassazione interviene solo per verificare la logicità e la completezza della motivazione, non per rinnovare le valutazioni probatorie.
- Una perizia psichiatrica ambigua non determina automaticamente l'obbligo di nuova consulenza se la Corte motiva in modo convincente perché le risultanze acquisite sono sufficienti a decidere.
- Difensore: per ottenere la riapertura dell'istruttoria è utile documentare puntualmente in quale misura la perizia sia decisiva e presentare elementi nuovi o precisioni che dimostrino l'insufficienza degli atti acquisiti; farne tempestiva richiesta ai sensi dell'art. 603 c.p.p.
- Parte che propone ricorso manifestamente infondato rischia la condanna alle spese e a una somma per la Cassa delle ammende; valutare attentamente prospettabilità e argomentazione del ricorso prima di impugnarne l'esito.
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