Sentenza n. 220/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento - del decreto n. 68 del 5.2.2025 notificato il 6.2.2025 con cui il Ministero della Cultura – Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale direzione generale archeologia belle arti e paesaggio – servizio III – ha rigettato il ricorso ex art. 16 d.lgs. 42/2004 proposto da Sette.8 s.r.l. avverso il decreto n. 152/2024 notificato il 7.10.2024 con cui il Ministero della Cultura – Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale dell’Umbria ha apposto il vincolo ex artt. 10 comma 3 e 13 d.lgs. 42/2004 all’immobile denominato “Palazzo Pucci Boncampi: ambienti ex sede Banco di Roma con dipinti e decorazioni a tempera settecenteschi (attualmente spazi libreria Feltrinelli)” posto in Perugia corso Pietro Vannucci nn. 80/82 e catastalmente identificato al fg. 402 p.lla 400 sub. 45 ; - di ogni atto presupposto e conseguente e in particolare del decreto n. 152/2024 notificato il 7.10.2024 con cui il Ministero della Cultura – Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale dell’Umbria ha apposto il vincolo ex artt. 10 comma 3 e 13 d.lgs. 42/2004 all’immobile denominato “Palazzo Pucci Boncampi: ambienti ex sede Banco di Roma con dipinti e decorazioni a tempera settecenteschi (attualmente spazi libreria Feltrinelli)” posto in Perugia corso Pietro Vannucci nn. 80/82 e catastalmente identificato al fg. 402 p.lla 400 sub. 45; - del verbale della seduta del 17.1.2025 del Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Cultura – Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale – direzione generale archeologia belle arti e paesaggio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale che ha respinto il ricorso amministrativo ex art. 16 d.lgs. 42/2004 e confermato l’apposizione del vincolo storico-artistico soltanto su una parte dell’immobile
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società proprietaria ha impugnato il decreto con cui il Ministero della Cultura ha confermato il vincolo storico-artistico limitatamente agli ambienti dell’immobile identificati catastalmente al foglio 402, particella 400, subalterno 45, comprendenti dipinti e decorazioni a tempera settecenteschi. La ricorrente chiedeva l’estensione del vincolo anche alla particella 399, subalterno 33, sostenendo che essa fosse catastalmente graffata alla particella vincolata e funzionalmente utilizzata insieme ad essa. Ha dedotto: violazione degli artt. 10, comma 3, 13 e 60 ss. d.lgs. 42/2004, irragionevolezza e contraddittorietà; difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei fatti, per avere il Comitato Tecnico Scientifico ritenuto erroneamente che l’immobile fosse già interamente vincolato; eccesso di potere per difetto dei presupposti e dell’istruttoria, manifesta irragionevolezza e sviamento, sostenendo che il vincolo parziale imponesse un sacrificio sproporzionato e non necessario, anche in ragione della gestione unitaria degli impianti e dei locali e dei maggiori costi di riqualificazione. L’interesse sotteso era inoltre quello di evitare che, in occasione della vendita dell’immobile, lo Stato potesse esercitare la prelazione soltanto su una parte e quello di superare i condizionamenti tecnici ed economici derivanti dal vincolo parziale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso il travisamento dei fatti, rilevando che l’affermazione secondo cui l’immobile era sostanzialmente interamente vincolato si riferiva alla particella 400, i cui altri subalterni erano già sottoposti a tutela, e non anche alla distinta particella 399. Ha ritenuto che la procedura di verifica dell’interesse culturale avesse correttamente individuato come meritevoli di tutela gli ambienti con dipinti e decorazioni settecenteschi, nonché alcune parti marginali funzionali alla loro tutela, mentre la ricorrente non aveva dimostrato l’omogeneità architettonica o decorativa tra la parte vincolata e quella di cui chiedeva l’estensione. Dalle planimetrie risultava inoltre che gli ambienti vincolati si trovavano sul lato prospiciente via Baldo, distinto e non contestualmente visibile rispetto al lato prospiciente corso Vannucci. Il giudice ha affermato che l’estensione del vincolo deve essere determinata in funzione dei valori culturali da tutelare: può riguardare anche parti prive di interesse intrinseco solo quando ciò sia funzionale alla tutela concreta delle parti di pregio, mentre l’estensione indiscriminata a porzioni prive di interesse potrebbe violare il principio di proporzionalità. La presunzione secondo cui i palazzi storici sono normalmente tutelati unitariamente opera come criterio interpretativo in assenza di una chiara delimitazione catastale o descrittiva, ma non costituisce un parametro inderogabile di legittimità né impone sempre l’estensione del vincolo all’intero complesso. L’interesse economico del proprietario, l’utilizzazione unitaria dei locali e i maggiori costi di gestione o riqualificazione non possono condizionare l’esercizio del potere di tutela, né giustificare l’estensione del vincolo a parti prive del necessario interesse culturale. Infine, la graffatura catastale ha rilevanza catastale e fiscale, ma non dimostra una pertinenza civilistica e non limita i poteri ministeriali di tutela. Escluse illogicità, travisamenti, difetto istruttorio e sproporzione. Spese compensate per la novità di alcuni profili.
Norme richiamate
artt. 10, 12 e 13 d.lgs. 42/2004
La verifica dell’interesse culturale e la dichiarazione di interesse culturale consentono di delimitare la tutela alle parti del bene nelle quali sia stato riscontrato un effettivo interesse storico-artistico, includendo ulteriori porzioni solo se funzionali alla conservazione delle parti direttamente interessate.
art. 16 d.lgs. 42/2004
Il ricorso amministrativo contro la dichiarazione di interesse culturale è stato deciso dal Ministero e il relativo decreto è stato sottoposto al sindacato del giudice amministrativo.
artt. 60 ss. d.lgs. 42/2004
Le conseguenze della tutela sulla circolazione del bene, compreso l’eventuale esercizio della prelazione, non incidono sui presupposti sostanziali dell’imposizione del vincolo.
Massime di principio
- L’estensione di un vincolo storico-artistico deve essere determinata in funzione dei valori culturali concretamente individuati e può riguardare parti di un complesso immobiliare prive di interesse intrinseco soltanto quando la loro inclusione sia funzionale alla tutela effettiva delle parti direttamente meritevoli di protezione.
- La presunzione secondo cui un palazzo storico costituisce normalmente un complesso unitario opera come criterio interpretativo per individuare l’estensione del vincolo in assenza di una chiara delimitazione catastale o descrittiva, ma non impone automaticamente la tutela dell’intero immobile e non costituisce, di per sé, un parametro di illegittimità del vincolo parziale.
- L’estensione del vincolo culturale non può essere giustificata dal solo fatto che le diverse porzioni dell’immobile siano utilizzate unitariamente, siano collegate da impianti o locali comuni oppure appartengano al medesimo proprietario, se non è dimostrata una concreta funzionalità conservativa rispetto alle parti di interesse culturale.
- La proporzionalità del vincolo culturale si valuta in rapporto alla sua idoneità e necessità per la tutela dell’interesse pubblico culturale, senza che l’interesse economico del proprietario, i maggiori costi di gestione o riqualificazione e le conseguenze sulla vendita del bene possano imporre l’estensione della tutela a porzioni prive di interesse culturale.
- La graffatura catastale esprime una relazione rilevante sul piano catastale e fiscale, ma non dimostra necessariamente una pertinenza civilistica e non limita, da sola, l’esercizio dei poteri ministeriali di tutela dei beni culturali.
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