Cassazione Civile, Ordinanza n. 17588/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
I contribuenti avevano impugnato un avviso di accertamento relativo all'imposta unica sulle scommesse per annualità 2012 e 2013. Nel giudizio di merito la CTR aveva dichiarato inammissibile il ricorso del bookmaker estero e rigettato le doglianze dei gestori del centro trasmissione dati, confermando poi in appello la decisione di primo grado. In Cassazione erano proposti cinque motivi: i primi, il quarto e il quinto censuravano varie questioni di diritto già ritenute infondate dalla giurisprudenza consolidata, inclusa la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE; il secondo motivo denunciava un vizio di motivazione e l'asserita carenza di motivazione dell'avviso di accertamento; il terzo motivo contestava l'esclusione dell'esimente per obiettiva incertezza normativa ai fini sanzionatori, invocando l'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997. La Corte ha ritenuto inammissibili tutti i motivi, osservando in particolare che l'incertezza normativa oggettiva sulla soggettività passiva del bookmaker estero era eventualmente ravvisabile solo fino all'entrata in vigore della norma interpretativa del 2010 e dunque non per gli anni 2012 e 2013 oggetto della lite; ha inoltre escluso la necessità del rinvio pregiudiziale e ha reputato adeguatamente motivato l'accertamento alla luce delle difese svolte nei gradi precedenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la sentenza impugnata. Ha ritenuto che le censure fossero tutte assorbite o comunque già risolte in senso sfavorevole da giurisprudenza consolidata; ha escluso la sussistenza dell'obiettiva incertezza normativa per le annualità in contestazione, perché successive alla disciplina interpretativa del 2010; ha quindi condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 267 TFUE
La Corte ha escluso la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, richiamando l'esistenza di un orientamento consolidato e il precedente intervento della Corte di giustizia sulla questione.
art. 6, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997
È stato invocato dai ricorrenti per sostenere l'esimente sanzionatoria, ma la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile e non ha riconosciuto l'esimente per le annualità successive al 2010.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997
La Corte ha richiamato la disciplina dell'obiettiva incertezza normativa oggettiva, distinguendola dall'ignoranza soggettiva incolpevole, e ha affermato che nel caso concreto non era applicabile per gli anni 2012 e 2013.
art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998
È stata richiamata come norma sostanziale sulla soggettività passiva dell'imposta unica sulle scommesse; la Corte ha valorizzato l'interpretazione resa dalla Corte costituzionale circa la sua possibile duplice lettura prima della norma interpretativa del 2010.
art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010
È stata considerata disposizione interpretativa che ha esplicitato il contenuto della previsione precedente, orientando la lettura nel senso della soggettività passiva anche del bookmaker estero che operi tramite intermediari nel territorio nazionale.
art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1998
La Corte ha richiamato il raccordo tra questa disposizione e il sistema concessorio per evidenziare la precedente possibilità di una diversa interpretazione, poi superata dalla norma interpretativa del 2010.
Massime di principio
- L'esimente per obiettiva incertezza normativa oggettiva richiede un'effettiva impossibilità di individuare, con interpretazione metodicamente corretta, la norma applicabile; non basta la mera soggettiva difficoltà difensiva del contribuente.
- L'incertezza normativa oggettiva va accertata mediante indici sintomatici esterni, quali l'oscillazione della prassi amministrativa, il contrasto giurisprudenziale, la mancanza di precedenti o la difficoltà lessicale e sistematica della norma.
- Quando una norma interpretativa interviene a chiarire una disciplina prima controvertibile, l'obiettiva incertezza può ravvisarsi solo per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore, non per le annualità successive.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE può essere escluso quando la questione sia già stata affrontata dal giudice unionale o sia coperta da giurisprudenza consolidata non avente profili di reale novità.
- Se il contribuente ha articolato nei gradi di merito difese ampie e specifiche, l'avviso di accertamento può ritenersi adeguatamente motivato in rapporto al contenuto del contraddittorio svolto.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure reiterano questioni già risolte in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità senza offrire argomenti idonei a incrinare l'orientamento applicato.
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