Cassazione Civile, Ordinanza n. 05848/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, debitamente accettata dalla controparte, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese. La decisione è fondata sugli artt. 390 e 391 c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia originava da una domanda di risarcimento danni per infiltrazioni proposta da due privati contro il condominio di un edificio. Dopo la sentenza di primo grado del Giudice di pace, gli attori avevano proposto appello, ma il Tribunale di Milano aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. Contro tale ordinanza era stato proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nel testo disponibile non sono riportati i contenuti specifici dei motivi. Successivamente uno dei ricorrenti ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con allegazione del decesso dell'altro ricorrente e del precedente difensore; la rinuncia era sottoscritta dalla parte e dal nuovo difensore ed era stata accettata dal condominio e dal suo difensore.
Norme richiamate
art. 348-bis c.p.c.
richiamato come base della declaratoria di inammissibilità dell'appello da parte del Tribunale, senza ulteriore esame nel giudizio di legittimità
art. 390 c.p.c.
consente la rinuncia al ricorso per cassazione
art. 391 c.p.c.
regola gli effetti della rinuncia e, nel caso concreto, ha condotto alla dichiarazione di estinzione del giudizio senza spese
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta dalla parte e dal difensore e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia accettata, la Corte non deve pronunciarsi sulle spese se la decisione lo esclude espressamente nel caso concreto.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. può essere oggetto di ricorso per cassazione, ma la successiva rinuncia al ricorso preclude l'esame dei motivi.
- In presenza di rinuncia processuale accettata, la Corte non esamina il merito delle censure proposte nel ricorso.
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