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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17028/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 646, comma 1, c.p.; unico motivo di ricorso: violazione di legge (artt. 336 e ss. c.p.p.) per sopravvenuta mancanza della condizione di procedibilità dovuta alla remissione della querela da parte dei querelanti e alla sua successiva accettazione da parte del ricorrente

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. La decisione si fonda sulla ammissibilità del ricorso presentato al fine di introdurre nel processo la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per l'impugnazione. Conseguentemente, è disposta l'estinzione del reato e l'annullamento senza rinvio; l'imputato è comunque condannato al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    Individua il reato per cui era stato condannato l'imputato (appropriazione indebita); la pronuncia non entra nel merito della fattispecie sostanziale dopo l'estinzione del reato

  • artt. 336 e ss. cod. proc. pen.

    Rilevati in relazione alla mancanza sopravvenuta della condizione di procedibilità per remissione di querela: la Corte ha interpretato che la remissione della querela, se accettata, determina l'estinzione del reato e consente l'annullamento senza rinvio

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Norma procedurale richiamata per giustificare il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; applicata quale regola di svolgimento del procedimento di impugnazione

Massime di principio

  • La remissione della querela, quando sia formalmente intervenuta e sia stata accettata, estingue il reato perseguibile a querela di parte e rende improcedibile il processo anche se la remissione è intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per l'impugnazione
  • È ammissibile proporre ricorso per cassazione con lo scopo di far valere una remissione di querela intervenuta dopo la sentenza impugnata: la Corte di Cassazione può quindi esaminare la sopravvenuta mancanza della condizione di procedibilità introdotta con la remissione
  • L'effetto dell'accettazione della remissione è l'estinzione del reato e, di norma, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; ciò non esclude la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, secondo gli accordi o le risultanze del processo
  • La distinzione tra reati procedibili d'ufficio e reati procedibili a querela è cruciale: la remissione della querela rileva solo per i reati la cui procedibilità è subordinata alla querela
  • Perché la remissione produca effetto estintivo è necessaria l'accettazione da parte del querelato e il rispetto dei termini processuali rilevanti (in particolare l'intervento prima della scadenza del termine per impugnare)

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