Sentenza del 14/05/2019 n. 956 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di registro - avviso di liquidazione - notifica - omessa allegazione della sentenza cui fa riferimento - nullità - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo a una sentenza del Tribunale di Parma che aveva ammesso un creditore al passivo in via chirografaria. Ha dedotto, principalmente, la nullità dell'avviso per difetto di motivazione, poiché l'atto richiamava la sentenza senza allegarla, in violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000. In subordine, ha contestato anche la determinazione dell'imposta, ritenendo errato il calcolo sul valore nominale del credito anziché sull'importo ridotto in sede di concordato fallimentare.
La decisione
La Commissione Tributaria ha accolto l'appello, riformato integralmente la sentenza di primo grado e annullato l'avviso di liquidazione. Ha ritenuto che l'omessa allegazione della sentenza richiamata nell'avviso impedisse al contribuente di conoscere immediatamente i presupposti dell'imposizione e di esercitare pienamente il diritto di difesa, determinando l'illegittimità dell'atto per difetto di motivazione. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, anche in considerazione del precedente contrasto giurisprudenziale.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
Quando un atto tributario richiama un altro atto per motivare la pretesa fiscale, l'atto richiamato deve essere allegato, salvo che sia già conosciuto o disponibile nei modi previsti dalla legge. L'omessa allegazione può determinare la nullità o l'illegittimità dell'atto per difetto di motivazione se compromette concretamente la difesa del contribuente.
Art. 54, comma 5, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)
La liquidazione dell'imposta di registro relativa agli atti giudiziari deve essere adeguatamente individuata e motivata nell'avviso, consentendo al contribuente di comprendere l'atto tassato e i criteri applicati.
Art. 8, lettera c), Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La disposizione prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale per gli atti giudiziari aventi determinati contenuti patrimoniali, tra cui quelli relativi all'accertamento o alla condanna di diritti a contenuto patrimoniale.
Art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241
Costituisce il riferimento generale per l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, imponendo l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione.
Cassazione civile, ordinanze n. 29402/2017 e n. 29491/2018; sentenze n. 12468/2015 e n. 18532/2010
In tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione emesso ai sensi delle art. 54, comma 5 D.P.R. n. 131 del 1986, che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione.
L'indicazione della sola data e del numero della sentenza non è sufficiente quando la sentenza non sia allegata all'avviso: il contribuente non deve essere costretto a svolgere un'attività di ricerca che riduca il tempo utile per impugnare l'atto.
Massime di principio
- Un avviso di liquidazione tributaria che richiama una sentenza o un altro atto deve normalmente allegare tale documento, soprattutto quando esso contiene gli elementi necessari per comprendere il presupposto e l'ammontare dell'imposta.
- La mera indicazione del numero e della data della sentenza non è necessariamente sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione: l'atto deve permettere al contribuente di conoscere immediatamente le ragioni della pretesa.
- L'omessa allegazione dell'atto richiamato può comportare l'annullamento dell'avviso quando impedisce o rende significativamente più difficile l'esercizio del diritto di difesa.
- Il vizio di motivazione deve essere valutato con riferimento alla possibilità concreta per il contribuente di comprendere la pretesa fiscale e di contestarla tempestivamente.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare sia la presenza dell'atto richiamato sia la sufficienza degli elementi indicati nell'avviso per ricostruire base imponibile, aliquota, criterio di calcolo e presupposto dell'imposta.
- L'annullamento per omessa allegazione non esclude che l'amministrazione possa, nei limiti della decadenza e delle regole applicabili, emettere un nuovo atto correttamente motivato.
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