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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14513/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sinatra era imputato di avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, detenuto illecitamente per un uso non esclusivamente personale circa 570 grammi di marijuana e coltivato 24 piante di canapa indica/sativa. In appello era stato assolto per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.). In cassazione l'imputato ha censurato la qualificazione della coltivazione come illecita alla luce della legge 242/2016 (che consente la coltivazione di varietà iscritte al catalogo per finalità tassativamente indicate) e ha invocato l'insufficiente prevedibilità della norma penale per l'esistenza di contrasto giurisprudenziale antecedente alle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato il principio delle Sezioni Unite (n. 30475/2019) secondo cui la commercializzazione, la vendita e la detenzione ai fini di vendita di derivati della coltivazione di cannabis sativa L. (foglie, inflorescenze, olio, resina) integrano il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, salvo che tali derivati siano concretamente privi di qualsiasi efficacia drogante. La Corte ha rilevato che la difesa non ha contestato l'illiceità della detenzione per la vendita né ha dimostrato l'assenza di effetto drogante; inoltre non sono state fornite prove che la coltivazione avesse le finalità tassativamente previste dalla legge 242/2016. Quanto alla prevedibilità, la Corte ha ritenuto che l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale precedente esclude l'impugnata tesi di imprevedibilità e l'applicazione retroattiva favorevole. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    art. 73, commi 1, 4 e 5 richiamati nella motivazione

    La cessione, vendita e commercializzazione (e la detenzione finalizzata a tale scopo) di derivati della cannabis sativa L. quali foglie, inflorescenze, olio e resina integra il reato previsto dall'art. 73, salvo che tali prodotti siano, in concreto, privi di efficacia drogante.

  • Codice penale, art. 131-bis

    richiamata nella motivazione della sentenza di appello per l'assoluzione per particolare tenuità

    Strumento di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto applicato in appello; la Cassazione non ha annullato la valutazione di merito sulla particolare tenuità, ma ha dichiarato inammissibile il ricorso del ricorrente.

  • Legge 2 dicembre 2016, n. 242

    art. 1, comma 2; art. 2, comma 2; art. 4, commi 5 e 7

    La legge legalizza la coltivazione di varietà di canapa iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole soltanto per finalità tassativamente indicate all'art. 2, comma 2. Non include tra i prodotti leciti foglie, inflorescenze, olio e resina, e pone limiti soglia sul contenuto di THC rilevanti per la coltivazione agricola e per benefici economici, ma non automaticamente assimilabili a una esclusione di rilevanza penale per la commercializzazione di derivati.

  • Sezioni Unite Corte di Cassazione, sent. n. 30475 del 30/05/2019 (Castignani)

    Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956-01

    Ha risolto il dubbio interpretativo affermando che la commercializzazione di foglie, inflorescenze, olio e resina deriva dalla coltivazione di cannabis sativa L. integra l'art. 73 del d.P.R. 309/1990 anche se il contenuto di THC è basso, salvo che si provi la totale assenza di efficacia drogante (principio di offensività concreto).

  • Principio giurisprudenziale sulla offensività concreta (Sez. U. e Corte costituzionale)

    Sez. U. n. 47472/2007; Sez. U. n. 28605/2008; Corte cost. sent. n. 109/2016; Sez. U. n. 12348/2019

    Per la configurabilità del reato non è decisiva la mera quantità o il superamento di una dose media, bensì l'idoneità concreta della sostanza a produrre un effetto drogante. Occorre valorizzare la prova circa l'effettiva capacità drogante del prodotto almeno fino al grado di certezza richiesto.

  • D.M. 11 aprile 2006

    richiamato in motivazione relativo alla dose media giornaliera

    La comparazione con la dose media non è dirimente: anche quantità inferiori possono integrare il reato se idonee a produrre effetto drogante; quantità talmente minime da non alterare neppure trascurabilmente l'assetto neuropsichico escludono la rilevanza penale.

Massime di principio

  • La coltivazione di varietà iscritte nel Catalogo è lecita solo se rivolta alle finalità tassativamente indicate dalla legge 242/2016 e documentabile; la mera iscrizione della varietà non legittima la commercializzazione di foglie, inflorescenze, olio o resina.
  • La vendita o la detenzione per la vendita di derivati della canapa (foglie, inflorescenze, olio, resina) integra di norma il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, anche con basso contenuto di THC, salvo che sia provata la totale assenza di efficacia drogante.
  • Per valutare la rilevanza penale rileva il principio di offensività concreto: il giudice deve accertare l'idoneità della sostanza a produrre effetto drogante, non bastano percentuali di THC o qualificazioni formali.
  • In presenza di contrasto giurisprudenziale precedente, l'adozione da parte della Corte di una soluzione non costituisce necessariamente imprevedibile violazione della certezza del diritto; l'intervento delle Sezioni Unite risolve il contrasto e non configura automatica retroattività favorevole.
  • Chi invoca la liceità della coltivazione/commercializzazione deve produrre documentazione probatoria delle finalità ammesse dalla legge 242/2016 e prove sull'assenza di efficacia drogante del prodotto per evitare la sussistenza del reato.
  • Se sono contestati sia reati di coltivazione sia di detenzione/commercializzazione, l'esito sul singolo capo dipende dalla prova relativa a quello specifico fatto (es. documentazione sulle finalità della coltivazione; analisi chimiche sull'efficacia drogante).

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