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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23912/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che, in parziale riforma del primo grado, aveva assolto l'imputato dal delitto di bancarotta documentale ma lo aveva ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta distrattiva e di ulteriori distrazioni consistenti in: (A) merci e crediti risultanti dal bilancio 2010 e macchinari/arredi ceduti alla societa' "Progetti & Servizi s.r.l."; (D) prelevamenti in contanti dai conti correnti della fallita. Il ricorrente denunciava vizi di motivazione e insufficiente valutazione probatoria: in particolare che non poteva desumersi la disponibilita' effettiva dei beni solo dal dato di bilancio senza riscontri nelle scritture contabili; che la Corte non aveva motivato in relazione agli accertamenti che indicavano flussi finanziari dalla Progetti & Servizi verso Al Fer; e che i prelevamenti in contanti erano compatibili con la normale gestione aziendale e per lo piu' costituiti da bonifici o rimborsi legittimi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la sentenza impugnata per insufficiente e generica motivazione riguardo alla prova della previa disponibilita' dei beni desunti dal bilancio 2010 (merci, crediti, nonche' macchinari e arredi) e per non aver adeguatamente valutato gli elementi che potevano indicare il pagamento di corrispettivi dalla societa' cessionaria. Ha altresi' ritenuto generica la trattazione dei prelevamenti bancari, non chiarendo se siano stati valutati nella loro globalita' o distintamente (contanti vs bonifici) e senza confrontare la misura degli importi con l'ordinaria gestione aziendale. Per tali ragioni la sentenza e' stata annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 1 legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942 n. 267)

    Norma di riferimento per il reato di bancarotta per distrazione/occultamento: la condotta penalmente rilevante riguarda la sottrazione di beni appartenenti all'impresa dichiarata fallita; la Corte sottolinea la necessita' di accertare la previa disponibilita' dei beni da parte dell'imputato prima di ritenere integrata la distrazione.

  • art. 2710 cod. civ.

    La Corte ricorda che la presunzione di attendibilita' dei libri societari prevista dall'art. 2710 c.c. non puo' automaticamente sostituire l'accertamento probatorio quando l'imprenditore contesta la corrispondenza al vero: le risultanze contabili devono essere valutate nella loro intrinseca attendibilita' e alla luce della documentazione e prove disponibili.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. con modificazioni, legge 18 dicembre 2020, n. 176) e richiamati riferimenti normativi successivi

    Normativa procedurale richiamata per giustificare la trattazione del ricorso senza udienza e con conclusioni scritte; non incide sul merito ma sul procedimento di trattazione in Corte.

Massime di principio

  • Per configurare la bancarotta per distrazione e' necessario provare la previa disponibilita' del bene da parte dell'imputato: non e' sufficiente l'iscrizione in bilancio se la corrispondenza al vero del bilancio e' contestata e non vi sono riscontri documentali o contabili.
  • Le risultanze di bilancio possono integrare prova della disponibilita' dei beni solo se risultano intrinsecamente attendibili e corroborate da documenti o elementi che confermino la corrispondenza al reale andamento aziendale (scritture contabili, estratti conto, partitari della cessionaria, pagamenti comprovati).
  • Quando la difesa offre elementi che indicano il pagamento di un corrispettivo per cessioni (es. diminuzione del debito del cessionario, movimenti bancari dalla cessionaria alla cedente), il giudice deve valutare e motivare specificamente se quei versamenti escludono o attenuano l'ipotesi di distrazione.
  • I prelevamenti in contanti vanno valutati nel contesto: occorre distinguere tra prelievi cash e bonifici, verificare la loro incidenza rispetto al volume d'affari e se corrispondono a spese ordinarie aziendali o a finalita' estranee all'impresa; importi modesti e coerenti con la gestione non giustificano automaticamente l'addebito di distrazione.
  • Il mancato esame e la mancata risposta a specifiche doglianze difensive in sede di appello possono determinare l'annullamento della sentenza da parte della Cassazione e il rinvio per nuovo esame.
  • In casi analoghi, il giudice deve illustrare puntualmente il percorso logico-probatorio che lo ha condotto a ritenere la distrazione: indicare quali elementi documentali comprovin la disponibilita' iniziale, l'assenza dei beni nell'attivo fallimentare e l'assenza di giustificazioni o corrispettivi.

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