Sentenza n. 8539/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento - del DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL''AREA SANITA'' E SOCIALE n. 172 del 13 dicembre 2022 della Regione Veneto (di seguito la “Regione”), avente ad oggetto “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell''elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi”; - del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - dell''Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguito “Conferenza Permanente”), ai sensi dell''articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); - dell''Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente “ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l''adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell''art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022); - del decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della salute, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorrer possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali di certificazione, determinazione e ripartizione degli oneri di payback per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il decreto della Regione Veneto che individuava le aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano e i relativi importi, nonché gli atti statali e concertati presupposti, tra cui il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa, le linee guida ministeriali, la circolare ministeriale e gli accordi e le intese adottati in sede di Conferenza Stato-Regioni. Dal testo non risultano specificamente esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso originario. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere aderito al meccanismo di definizione previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, pagando entro il termine la quota del 25 per cento degli importi originariamente addebitati, e ha chiesto la definizione del giudizio ai sensi della medesima disposizione, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non la cessazione della materia del contendere. Ha ritenuto che il pagamento integrale della quota ridotta prevista dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 abbia estinto l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e precluso ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa al pagamento degli importi. Tale definizione produce un risultato diverso da quello perseguito con il ricorso originario: non l'eliminazione degli atti impugnati senza pagamento, ma l'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento del 25 per cento. È quindi venuto meno l'interesse alla decisione di merito e anche a una pronuncia di mero accertamento sui rapporti tra le parti. La mancata produzione, da parte della Regione, della documentazione attestante il versamento non impedisce la declaratoria, essendo stata ritenuta sufficiente l'affermazione non contestata della società. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
«per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali»; «l'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale»; «determinando la cessazione della materia del contendere»
La disposizione consente di definire l'obbligazione di payback mediante il pagamento del 25 per cento, estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse. Secondo il TAR, quando il ricorso originario mirava all'annullamento degli atti senza pagamento, l'adesione al meccanismo determina sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità, anziché cessazione della materia del contendere.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
È richiamato quale base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il superamento del tetto di spesa.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
È richiamato quale fondamento dei provvedimenti regionali di individuazione delle aziende soggette al ripiano e dei relativi importi.
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
È richiamato dalla disciplina di definizione transattiva degli obblighi di payback per le annualità 2015-2018.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- L'adesione al meccanismo legislativo di definizione agevolata dell'obbligazione di payback per dispositivi medici, accompagnata dal pagamento integrale della quota ridotta prevista dalla legge, estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse al pagamento degli importi relativi alle annualità definite.
- Quando il ricorso originario è diretto all'annullamento degli atti impositivi senza alcun pagamento e il ricorrente consegue invece l'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento agevolato, si realizza un risultato diverso da quello perseguito in giudizio; ne consegue la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso, non la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche quando il ricorrente abbia chiesto una pronuncia di mero accertamento, se la disciplina sopravvenuta preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all'obbligazione oggetto della controversia.
- Ai fini della declaratoria di improcedibilità, l'affermazione non contestata del ricorrente circa l'avvenuto pagamento della quota agevolata può essere ritenuta sufficiente anche in assenza della produzione documentale gravante sull'amministrazione, quando tale circostanza risulti incontestata nel processo.
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