Cassazione Penale, Sentenza n. 9002/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cozzolino, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento e di comunicazione per il reato di tentata estorsione, impugna l'ordinanza con cui il Tribunale di Roma, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, ha aggravato la misura disponendo la custodia in carcere. Lamenta: (i) violazione del giudicato cautelare perché la nuova richiesta di aggravamento si fonderebbe sugli stessi elementi di fatto (rinvenimento di armi) già valutati e rigettati in una precedente istanza; (ii) violazione degli artt. 274 e 299, comma 4, c.p.p., perché il Tribunale ha tenuto conto di fatti già noti al giudice che aveva respinto la precedente istanza; (iii) che le intercettazioni ambientali in carcere non costituiscono novità probatoria ma solo la conferma della persistenza delle minacce già note, e quindi non giustificano l'aggravamento.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motiva che le censure sono generiche e che, in ogni caso, la nuova istanza di aggravamento si fondava su elementi ulteriori e diversi rispetto alla prima richiesta (in particolare le intercettazioni ambientali dei colloqui in carcere del maggio 2023, da cui emergerebbero propositi di azioni violente contro appartenenti alla Guardia di Finanza). Pertanto non si configura violazione del giudicato cautelare. Quanto alla terza censura, la Corte ritiene che essa implichi valutazioni di merito sull'intensità del dolo e della pericolosità, questioni non sindacabili in sede di legittimità nella forma proposta e comunque infondate rispetto alla motivazione congrua e ragionevole del Tribunale. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, con disposizione di invio alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. c.p.p.
Norme richiamate
art. 299, comma 4, cod. proc. pen.
La norma relativa all'aggravamento della misura cautelare è stata interpretata nel senso che una nuova richiesta può essere proposta e accolta quando sia fondata anche su elementi nuovi e significativi (qui, intercettazioni ambientali) rispetto a quelli oggetto della precedente istanza.
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per sostenere la preclusione derivante dal giudicato cautelare; la Corte però osserva che la preclusione opera solo se la nuova istanza non contiene elementi nuovi e significativi, circostanza non ricorrente nel caso di specie.
art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.
Norma di rito esecutivo richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito del provvedimento (esecuzione delle formalità amministrative connesse alla decisione).
Massime di principio
- Il giudicato cautelare preclude la riproposizione identica di una istanza di aggravamento fondata sugli stessi elementi, ma non impedisce la proposizione di una nuova richiesta se fondata su elementi ulteriori e significativi emersi dopo la prima decisione.
- Le intercettazioni e altri atti probatori sopravvenuti possono costituire 'novum' idoneo a giustificare una rivalutazione complessiva delle esigenze cautelari e l'aggravamento della misura.
- In sede di legittimità (Corte di Cassazione) sono inammissibili censure generiche o ricorsi che richiedono una rivalutazione di merito circa l'intensità del dolo o della pericolosità, se non vengono dedotti errori di diritto specifici o vizi logico-giuridici puntuali.
- Chi ritenga che una precedente decisione cautelare abbia formato giudicato a suo favore deve tempestivamente impugnare il provvedimento reiettivo o nel successivo grado di giudizio indicare con precisione la identità degli elementi per sostenere la preclusione; deduzioni generiche rischiano di essere respinte come inammissibili.
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