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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02511/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto avente a oggetto la fornitura di prodotti cosmetici, in particolare pastiglie per la doccia aromatizzate. In primo grado è stato accertato l'inadempimento della società fornitrice per avere consegnato prodotti non conformi alle caratteristiche pattuite, con condanna al risarcimento del danno. In appello la fornitrice ha sostenuto che il rapporto non fosse una semplice vendita, ma un articolato rapporto precedente di consulenza e prototipazione, seguito da una vendita su campione approvato; ha inoltre contestato la consulenza tecnica svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, la ritenuta difformità dei prodotti, il fatto che le contestazioni avessero riguardato solo alcuni lotti e la decisione sulla sospensione del pagamento del residuo prezzo. La Corte d'appello ha accolto solo parzialmente l'impugnazione, riducendo il danno a Euro 90.000,00. In cassazione la società venditrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1522, 2697 e 1470 c.c., sostenendo che la vendita fosse a campione e che spettasse all'acquirente provare la difformità del prodotto rispetto ai campioni approvati; 2) omesso esame di fatti decisivi relativi alla c.t.u. e ai fattori che incidono sul tempo di dissolvimento delle pastiglie; 3) omesso esame del fatto che sarebbero stati contestati solo due dei sei lotti consegnati; 4) violazione dell'art. 1460 c.c. per avere la sentenza negato il pagamento del prezzo residuo e trattato la domanda riconvenzionale in modo non corretto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché le censure miravano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione della fattispecie concreta e del contenuto del contratto, attività riservata al giudice di merito; la sentenza impugnata aveva infatti accertato che le caratteristiche tecniche del prodotto erano già state definite nella conferma d'ordine e che non vi era spazio per applicare la disciplina della vendita a campione invocata dalla ricorrente. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo per la regola della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., poiché la decisione di appello aveva confermato quella di primo grado sul punto dell'inadempimento. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, perché formulato in modo non conforme all'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., limitandosi a prospettare che, una volta accolta la propria ricostruzione dei fatti, sarebbe venuta meno l'applicazione dell'art. 1460 c.c. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1522 c.c.

    La disciplina della vendita su campione non è applicabile quando il giudice di merito accerti che il contratto aveva già definito le caratteristiche tecniche del bene nella conferma d'ordine e che la censura mira solo a una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sull'onere della prova è stata ritenuta inammissibile o infondata perché presupponeva una diversa qualificazione del rapporto e una diversa ricostruzione della fattispecie concreta.

  • art. 1470 c.c.

    La disposizione sulla vendita è stata richiamata insieme all'art. 1522 c.c., ma la Corte ha escluso che il ricorso evidenziasse un errore di sussunzione; la questione riguardava invece l'accertamento del contenuto concreto del contratto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non può essere usato per contestare la ricostruzione della fattispecie concreta operata dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando, in presenza di doppia conforme, non sia indicato che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni siano diverse.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    La doppia conforme preclude il motivo di omesso esame di fatti decisivi quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado sul medesimo punto di fatto.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve contenere l'esposizione delle ragioni di censura; è inammissibile se si limita a postulare una diversa ricostruzione dei fatti senza una specifica critica della ratio decidendi.

  • art. 1460 c.c.

    La censura sull'eccezione di inadempimento è stata dichiarata inammissibile perché non individuava in modo autonomo l'errore della sentenza, ma dipendeva dalla diversa versione fattuale proposta dalla ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la deduzione di violazione di legge è ammissibile solo se investe l'interpretazione della norma astratta; se invece mira a contestare la ricostruzione del fatto o del contenuto del contratto, la censura è estranea al vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c.
  • La qualificazione di un contratto come vendita a campione o come vendita con caratteristiche già definite è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti consentiti dalla legge processuale.
  • Quando vi è "doppia conforme", il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella d'appello siano diverse.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e autonome rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata; non è ammissibile un motivo che si limiti a presupporre l'accoglimento della diversa ricostruzione fattuale proposta dal ricorrente.
  • L'eccezione di inadempimento non può essere utilmente censurata in cassazione quando la doglianza dipenda esclusivamente dalla contestazione della ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

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