Ordinanza n. 176/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: tre informazioni antimafia interdittive adottate dal Prefetto di Palermo nei confronti di un'impresa individuale e di due società
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, tre provvedimenti prefettizi del 20 marzo 2026 recanti informazioni antimafia interdittive, adottati ai sensi degli artt. 84, 89-bis e 91 del d.lgs. n. 159/2011 nei confronti dell'impresa individuale e delle due società di cui è titolare o legale rappresentante. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti i singoli motivi di ricorso, poiché il giudice ha ritenuto necessario acquisire gli atti presupposti e gli ulteriori accertamenti sui quali le interdittive si fondano.
La decisione
Il TAR non ha definito né la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alla Prefettura - UTG di Palermo di depositare entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza copia autentica dei provvedimenti impugnati, tutti gli atti e gli eventuali ulteriori accertamenti posti a loro fondamento, nonché ogni altro atto utile ai fini della decisione. Il deposito deve avvenire telematicamente secondo le regole del PAT; per eventuali atti classificati è consentita la trasmissione cartacea e la richiesta di acquisizione e protocollazione manuale ai sensi dell'art. 136, comma 2, c.p.a. L'ordinanza dispone inoltre l'oscuramento delle generalità delle parti ricorrenti per ragioni di tutela dei dati personali.
Norme richiamate
artt. 84, 89-bis e 91 d.lgs. n. 159/2011
Norme indicate quali base giuridica delle informazioni antimafia interdittive impugnate; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.
art. 136, comma 2, c.p.a.
Consente, per gli atti classificati, la trasmissione cartacea e la richiesta di acquisizione e protocollazione manuale in deroga al deposito telematico.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale, a sostegno dell'oscuramento dei dati identificativi delle parti ricorrenti.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo non dispone degli atti presupposti e degli accertamenti sui quali si fonda un provvedimento prefettizio interdittivo, può disporre d'ufficio l'acquisizione della documentazione necessaria per la decisione, rinviando ogni valutazione sulla legittimità dell'atto e sulla domanda cautelare.
- Nel caso di atti classificati, il deposito documentale nel processo amministrativo può avvenire in forma cartacea, con richiesta all'organo giudiziario di acquisizione e protocollazione manuale ai sensi dell'art. 136, comma 2, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 18 giu 2026Ordinanza n. 349/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 18 giu 2026Ordinanza n. 350/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 18 giu 2026Ordinanza n. 351/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 18 giu 2026Ordinanza n. 352/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 18 giu 2026Ordinanza n. 353/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 18 giu 2026Ordinanza n. 354/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →