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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31552/2026 del 18/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado per una contravvenzione relativa a materiale pirotecnico e la condanna era stata confermata in appello. Con il ricorso per cassazione ha dedotto tre censure: 1) violazione di legge per mancato riconoscimento dell'estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che il termine massimo quinquennale sarebbe spirato tenendo conto di una diversa quantificazione delle sospensioni, in particolare di quelle conseguenti ai rinvii per impedimento del difensore e per adesione all'astensione dalle udienze; 2) erronea applicazione dell'art. 81 c.p. per il diniego della continuazione con un diverso procedimento definito con sentenza di altra corte d'appello, assumendo la sussistenza di una ideazione unitaria e la mancata valorizzazione degli indici sintomatici; 3) motivazione apparente sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, correlativamente, sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha escluso che alla data della sentenza di appello il reato fosse prescritto, ricostruendo il termine in base alla disciplina dell'art. 159 c.p. e alla legge n. 103 del 2017, applicabile ai fatti commessi nel periodo rilevante. Ha poi ritenuto corretta la decisione di merito sul diniego della continuazione, evidenziando l'assenza di allegazioni specifiche e di indici concreti di un programma criminoso unitario, a fronte di un significativo intervallo temporale e di modalità esecutive diverse tra i fatti. Infine, ha giudicato generica la censura sulle attenuanti generiche, osservando che la motivazione di merito si fondava su dati concreti e non efficacemente confutati.

Norme richiamate

  • art. 678 c.p.

    costituisce il reato contravvenzionale oggetto di condanna nei gradi di merito.

  • art. 157 c.p.

    è richiamato per individuare il termine massimo di prescrizione della contravvenzione.

  • art. 159, comma 1, n. 3, c.p.

    prevede la sospensione del corso della prescrizione per impedimento dell'imputato o del difensore; il limite dei sessanta giorni opera per l'impedimento, ma non per il rinvio dovuto all'adesione del difensore all'astensione dalle udienze.

  • legge n. 103 del 2017

    è applicata alla fattispecie perché i fatti rientrano nel periodo di operatività indicato dalla Corte.

  • art. 81 c.p.

    disciplina la continuazione; il suo riconoscimento richiede prova di una programmazione unitaria e non può fondarsi su mera contiguità temporale o analogia dei reati.

  • art. 161, comma 1, c.p.

    è richiamato insieme all'art. 157 c.p. per il calcolo del termine massimo di prescrizione.

Massime di principio

  • Per le contravvenzioni il termine massimo di prescrizione è pari a cinque anni, ma occorre computare anche le sospensioni del corso della prescrizione secondo le regole di legge applicabili al caso concreto.
  • Il rinvio del processo per adesione del difensore all'astensione dalle udienze non è equiparato al legittimo impedimento e determina la sospensione della prescrizione fino alla successiva udienza, senza applicazione del limite massimo di sessanta giorni previsto per l'impedimento.
  • Quando il rinvio è disposto per legittimo impedimento del difensore, la sospensione della prescrizione non può eccedere il massimo legale collegato a tale impedimento.
  • Ai fini del riconoscimento della continuazione, incombe sul condannato l'onere di allegare elementi specifici e concreti che dimostrino una preventiva programmazione unitaria dei reati; non bastano la mera contiguità temporale o l'omogeneità dei titoli di reato.
  • Il decorso di un ampio lasso temporale tra gli episodi, specie se accompagnato da modalità esecutive diverse, è indice contrario all'esistenza di un unico disegno criminoso.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando la motivazione di merito valorizzi elementi concreti sfavorevoli e il ricorrente non li confuti in modo puntuale.
  • In sede di legittimità è inammissibile o infondata una censura sul trattamento sanzionatorio che non si confronti specificamente con la motivazione resa dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reatoCause di non punibilità
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiPrescrizione del reatoContinuazione

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