Cassazione Civile, Ordinanza n. 09901/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitori)
La controversia
La controversia nasce da un atto di precetto notificato da una creditrice in forza di una precedente sentenza costituente titolo esecutivo. I debitori hanno proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. sostenendo la nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione ritenendo sufficiente che il titolo fosse stato notificato da un difensore che aveva agito per più creditori della stessa sentenza. In Cassazione i ricorrenti hanno articolato tre motivi: 1) nullità della sentenza perché la causa, asseritamente soggetta al rito del lavoro, non sarebbe stata decisa in udienza con lettura del dispositivo; 2) violazione degli artt. 479 e 480, comma 2, c.p.c., per avere il giudice ritenuto valida la notifica del titolo esecutivo anche nei confronti della creditrice opposta, benché effettuata dal difensore di altro creditore; 3) ulteriore violazione degli artt. 479 e 480, comma 2, c.p.c., perché il titolo sarebbe stato notificato solo dopo la notifica del precetto, quindi tardivamente rispetto al requisito di precedenza o contestualità.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendolo infondato perché il rito speciale richiamato dai ricorrenti non era più applicabile al tempo dell’opposizione e non rilevava che il giudizio presupposto sul titolo fosse stato trattato con un diverso rito. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che la validità della notificazione del titolo esecutivo richiede: a) che la notifica sia effettuata dal difensore in modo inequivoco quale difensore anche del creditore procedente/opposto; b) che la notificazione del titolo sia anteriore o quantomeno contestuale al precetto, non successiva. Poiché il giudice di merito aveva dato rilievo a una notifica effettuata da un difensore di altri creditori senza accertare tali presupposti, la sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Brindisi, in diversa composizione, anche per le spese della fase di legittimità.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
L’opposizione proposta riguarda la contestazione della validità del precetto come atto esecutivo.
art. 479 c.p.c.
Per la validità del precetto, il titolo esecutivo deve essere notificato prima o contestualmente al precetto; la notifica successiva non è sufficiente.
art. 480, comma 2, c.p.c.
Il precetto deve essere preceduto o accompagnato dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 156 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo per nullità della sentenza, ma la censura è stata ritenuta infondata.
art. 426 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo in relazione al rito del lavoro.
art. 429 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo in relazione alla decisione all’udienza e alla lettura del dispositivo.
art. 437 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo per sostenere che la controversia avrebbe dovuto essere decisa in udienza con lettura del dispositivo.
art. 667 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 97 c.p.c.
È richiamato il principio per cui la solidarietà attiva non può presumersi in materia di spese processuali, perché non espressamente prevista.
art. 380 bis, comma 2, c.p.c.
Indicato per la riserva della motivazione nei termini previsti dal rito camerale.
legge n. 102 del 21/02/2006, art. 3
La Corte osserva che la disposizione, che prevedeva il rito del lavoro per alcune cause risarcitorie da circolazione stradale, era già abrogata al tempo dell’opposizione.
Massime di principio
- Nell’opposizione al precetto fondata sull’omessa notificazione del titolo esecutivo, il giudice deve verificare in modo specifico sia l’anteriorità o contestualità della notifica del titolo rispetto al precetto, sia la riferibilità soggettiva della notifica al creditore procedente.
- La notificazione del titolo esecutivo eseguita dal difensore di più creditori non vale automaticamente anche per tutti i creditori: occorre che il difensore abbia agito ed enunciato la qualità di difensore anche del creditore interessato.
- La solidarietà attiva tra creditori non si presume e, in mancanza di legge o titolo, non è desumibile neppure dal solo fatto di essere parte di una medesima sentenza o di una medesima condanna alle spese.
- Il regime processuale applicabile all’opposizione esecutiva va individuato con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione dell’opposizione, non a quella del giudizio dal quale è scaturito il titolo esecutivo.
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