Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37151/2023 del 12/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello per (i) omessa, contraddittoria e illogica motivazione circa il rigetto dell'appello sulla riduzione dei testi della difesa disposta dal Tribunale; (ii) mancata assunzione di prova decisiva, ossia l'escussione dei testi esclusi che avrebbero confermato l'orario di presa in servizio della guardia medica e quindi la non doverosità dell'intervento; (iii) contraddittorietà e illogicità circa l'elemento oggettivo del reato, sostenendo che una prestazione sanitaria può consistere anche in raccolta di informazioni e indicazioni terapeutiche senza visita fisica; (iv) contraddittorietà circa l'elemento soggettivo, poiché la Corte avrebbe insieme ritenuto che la ricorrente avesse scelto arbitrariamente il tipo di prestazione e che il consulto citofonico non costituisse prestazione sanitaria. La difesa chiedeva l'accoglimento del ricorso e, in subordine, l'assoluzione nel merito invece dell'assoluzione per particolare tenuità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione (fatto commesso il 19-20 agosto 2015, termine di prescrizione maturato a febbraio 2023). Quanto ai motivi, i primi due sono stati ritenuti carenti di specificità rispetto alle argomentazioni del giudice di merito; gli altri motivi (relativi alla responsabilità) sono stati ritenuti fondati nella parte in cui si osserva che la Corte d'appello non ha verificato se esistessero elementi oggettivi di gravità e urgenza al momento della richiesta da parte della paziente, elemento decisivo per la configurabilità del reato. Tuttavia, la fondatezza parziale delle censure non ha consentito di sostituire la decisione con un proscioglimento nel merito perché non emergono dagli atti, ictu oculi, elementi tali da escludere il fatto o dimostrare la innocenza. Perciò ha prevalso la dichiarazione dell'estinzione del reato per prescrizione, che è più favorevole all'imputata rispetto alla precedente assoluzione per particolare tenuità.

Norme richiamate

  • art. 328 cod. pen.

    disposizione incriminatrice applicata al caso (omissione di atti d'ufficio); la Corte ha valutato se sussistessero gli elementi oggettivi e soggettivi del reato in relazione alla richiesta urgente rivolta alla guardia medica

  • art. 131-bis cod. pen.

    norma sulla particolare tenuità del fatto; la Corte d'appello aveva assolto l'imputata per questa causa, ma la Cassazione ha ritenuto prevalente l'effetto estintivo della prescrizione

  • art. 129 cod. proc. pen.

    norma procedurale che regola gli effetti della prescrizione; la Cassazione ha applicato il principio secondo cui la dichiarazione di estinzione per prescrizione impedisce il rinvio quando non sia possibile con mera ricognizione accertare l'assoluta assenza del fatto o la prova positiva dell'innocenza

Massime di principio

  • Per configurare il reato di omissione di atti d'ufficio a carico di un medico di guardia è necessario che l'urgenza e la gravità prospettate dal paziente risultino oggettivamente fondate al momento della richiesta: l'onere probatorio grava sull'accusa.
  • La valutazione sulla sufficienza di un 'consulto' telefonico o citofonico rispetto a una prestazione medica deve essere fatta caso per caso: può costituire prestazione sanitaria se idoneo a risolvere l'urgenza o a fornire indicazioni terapeutiche appropriate, ma il giudice deve verificare l'effettiva gravità della situazione.
  • In cassazione le censure devono confrontarsi specificamente con le argomentazioni del giudice di merito; l'assenza di specificità porta al rigetto dei motivi relativi alla valutazione probatoria, specie se il giudice ha ritenuto certe prove superflue.
  • La prescrizione estingue il reato e, se intervenuta, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per tale causa; l'annullamento per prescrizione prevale sull'eventuale proscioglimento nel merito solo quando non sia possibile, con mera attività ricognitiva, rilevare l'assenza del fatto o la prova dell'innocenza.
  • Per ottenere in cassazione un proscioglimento nel merito in luogo della dichiarazione di prescrizione, la difesa deve dimostrare ictu oculi (dai documenti) l'assenza assoluta del fatto o la prova positiva dell'innocenza, non una mera insufficienza o contraddittorietà della prova.
  • La richiesta di integrazione probatoria (es. escussione di testi esclusi) può essere rigettata se le testimonianze sarebbero superflue rispetto a circostanze già considerate presupposte dal giudice (es. chiusura dell'ambulatorio).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.