Cassazione Penale, Ordinanza n. 05846/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Napoli nella parte in cui aveva disposto la confisca di una somma di denaro rinvenuta, sostenendo che non fosse stato adeguatamente accertato il requisito della sproporzione tra il denaro sequestrato e le condizioni reddituali/patrimoniali. In particolare, la censura contestava la valutazione della provenienza della somma e la ritenuta incompatibilità tra la disponibilità di 50.000 euro in contanti e i redditi da lavoro della ricorrente e del marito, nonché la valorizzazione della documentazione ritenuta insufficiente a dimostrare la lecita provenienza del denaro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto congrua e ampia la motivazione della sentenza impugnata, che aveva evidenziato l'incompatibilità tra la disponibilità di 50.000 euro in contanti e i redditi da lavoro della coppia, l'insufficienza della documentazione prodotta a giustificazione della provenienza lecita del denaro, la presenza di conti correnti con giacenza media non compatibile con i pretesi risparmi e la richiesta di prestiti, indice invece di una condizione economica precaria. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, quale conseguenza processuale.
Massime di principio
- In tema di confisca di somme di denaro, la censura è inammissibile se si limita a contestazioni generiche sulla sproporzione senza confrontarsi con la motivazione di merito che valorizzi elementi concreti di incompatibilità economica.
- La dimostrazione della lecita provenienza del denaro richiede una documentazione idonea e specifica; la sua insufficienza può fondare la conferma della confisca quando il quadro complessivo sia incoerente con la disponibilità di contante.
- La motivazione che attribuisce rilievo alla disponibilità di denaro contante, ai redditi dichiarati, alla situazione dei conti correnti e alla richiesta di prestiti è logicamente idonea a escludere la giustificazione lecita della somma rinvenuta.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolvono in una mera riproposizione di contestazioni fattuali già disattese dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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