Sentenza n. 1124/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari, del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato (collaboratore familiare) n. 6951, emanato dall'Ambasciata d'Italia a Santo Domingo in data 20/12/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato come collaboratrice familiare adottato dall'Ambasciata d'Italia a Santo Domingo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, beneficiaria di un nulla osta al lavoro subordinato richiesto da cittadini presso i quali aveva già lavorato come collaboratrice familiare nella Repubblica Dominicana, ha impugnato il diniego del visto deducendo: violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 286/1998, nonché carenza, insufficienza e inadeguatezza della motivazione; violazione dell'art. 27 del d.lgs. n. 286/1998, dell'art. 40 del d.P.R. n. 394/1999 e dell'art. 8 dell'allegato al decreto interministeriale n. 850/2011, oltre a illogicità, irragionevolezza, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e falsità del presupposto. La ricorrente ha contestato, in particolare, i dubbi dell'Amministrazione sulla conoscenza della lingua italiana e sull'assenza di esperienza lavorativa pregressa. Nel corso del giudizio il TAR aveva già accolto la domanda cautelare, disponendo il riesame dell'istanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto fondata la censura relativa all'omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, applicabile ratione temporis perché il provvedimento era stato adottato il 20 dicembre 2024, prima dell'entrata in vigore della modifica introdotta dal d.l. n. 145/2024 secondo il relativo regime intertemporale. Ha inoltre rilevato che non risultava acquisito agli atti il verbale del colloquio consolare previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale n. 850/2011. L'omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale aveva impedito alla ricorrente di chiarire e neutralizzare i ragionevoli dubbi dell'Amministrazione, determinando un deficit istruttorio e motivazionale. Il giudice ha ritenuto non intellegibile l'iter logico-giuridico del diniego, anche perché la relazione depositata aveva carattere meramente istruttorio e mancava il verbale del colloquio consolare. Ha infine giudicato arbitrarie e irragionevoli le valutazioni sulla conoscenza della lingua italiana e sulla pregressa esperienza: tali elementi non costituiscono requisiti essenziali di legge per il rilascio del visto per lavoro subordinato, pur potendo la conoscenza linguistica essere considerata come indice di un potenziale abuso; nel caso concreto, tuttavia, la ricorrente non era stata sottoposta a colloquio linguistico e non era stato considerato il contesto familiare del rapporto di lavoro né la dedotta esperienza pregressa. Per l'attività di collaboratrice domestica, inoltre, non erano richieste specifiche competenze o certificazioni. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e refusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto era applicabile al procedimento relativo al visto, in ragione della disciplina intertemporale vigente al momento dell'adozione del diniego; la sua omissione ha leso il contraddittorio endoprocedimentale.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego deve rendere intellegibile l'iter logico-giuridico e gli elementi fattuali posti a fondamento della decisione; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta carente.
art. 4 d.lgs. 286/1998
La disciplina del visto d'ingresso è stata richiamata quale parametro di legittimità dell'attività amministrativa e dell'obbligo motivazionale.
art. 27 d.lgs. 286/1998
La norma è stata richiamata con riferimento al lavoro subordinato e alla verifica dei presupposti per l'ingresso del lavoratore straniero.
art. 40 d.P.R. 394/1999
La norma è stata richiamata quale disciplina attuativa relativa all'ingresso per lavoro subordinato.
art. 4, comma 2, D.I. n. 850/2011
La disposizione impone la rilevanza del colloquio consolare nel procedimento; l'assenza del relativo verbale dagli atti ha contribuito al deficit istruttorio e motivazionale.
art. 8 dell'allegato al D.I. n. 850/2011
La disposizione è stata indicata tra i parametri normativi del procedimento di rilascio del visto per lavoro subordinato.
art. 1, commi 1, lett. a), n. 2, e 2, d.l. 145/2024
La disciplina intertemporale della modifica normativa non rendeva applicabile la nuova esclusione dell'art. 10-bis ai procedimenti definiti con il provvedimento adottato il 20 dicembre 2024.
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato, il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990 deve essere comunicato quando, secondo la disciplina intertemporale applicabile, il procedimento è soggetto a tale garanzia; la sua omissione impedisce il contraddittorio endoprocedimentale e vizia il provvedimento conclusivo.
- Il diniego di un visto d'ingresso deve essere sorretto da un'istruttoria completa e da una motivazione che renda intelligibili l'iter logico-giuridico e gli specifici elementi fattuali posti a fondamento dei dubbi dell'Amministrazione; una relazione meramente istruttoria, non accompagnata dagli atti essenziali del procedimento, non è sufficiente.
- La mancata acquisizione o disponibilità del verbale del colloquio consolare previsto dalla disciplina applicabile può determinare un deficit istruttorio e motivazionale del diniego del visto, soprattutto quando il colloquio avrebbe consentito all'interessato di chiarire gli elementi posti a fondamento della decisione.
- La conoscenza della lingua del Paese di destinazione e la pregressa esperienza lavorativa non costituiscono, di per sé, requisiti essenziali previsti dalla legge per il rilascio del visto per lavoro subordinato come collaboratore familiare; tali elementi possono essere valutati come indici di possibile abuso soltanto attraverso un'istruttoria concreta, coerente e adeguatamente motivata.
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