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Sentenza

Sentenza n. 6/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione: della nota con la quale si comunicava l'assegnazione allo studente -OMISSIS- di n. 18 ore settimanali di sostegno, a fronte dell'orario di 30 ore settimanali, inoltrata con pec del 26.09.2025, protocollo nr. -OMISSIS- di pari data, avente ad oggetto “ore di sostegno assegnate a -OMISSIS-”, dove si determina che “… le ore assegnate sono 18 come da diagnosi di gravità, (art. 3 comma 3”); di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti, comunque connessi, ivi compreso il provvedimento di assegnazione dell'organico per il sostegno determinato dall'Ufficio Scolastico Regionale per (tra gli altri) la Scuola Media Statale -OMISSIS-. Registro Ufficiale.-OMISSIS- del 29.07.2025 e relativo allegato; del P. E. I. per l'a. s. 2024/2025, redatto dalla Scuola Elementare, -OMISSIS- “-OMISSIS-”, nonché del P.E.I. 2025/2026, ancorché ad oggi non redatto dalla Scuola Media Statale “-OMISSIS-”, nonché per il riconoscimento dell'alunno -OMISSIS- ad essere assistito da un insegnante di sostegno specializzato, secondo il rapporto 1/1, per tutta la durata dell'orario scolastico (30 ore settimanali), o comunque per un numero di ore massime adeguate alla patologia sofferta;

Giustizia amministrativa202505243

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno, anziché 30, a favore dello studente minore con disabilità

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto del figlio minore a essere assistito da un insegnante di sostegno specializzato secondo il rapporto 1/1 per l'intero orario scolastico di 30 ore settimanali. Hanno impugnato la nota scolastica che comunicava l'assegnazione di 18 ore di sostegno, nonché gli atti presupposti, inclusa l'assegnazione dell'organico per il sostegno e i PEI. Nel corso del giudizio, dopo l'accoglimento della tutela cautelare monocratica, l'amministrazione ha predisposto l'incremento delle ore e, dal 24 novembre 2025, l'alunno ha beneficiato di ulteriori 12 ore di sostegno, raggiungendo l'orario richiesto. I ricorrenti hanno pertanto dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito, insistendo per la condanna dell'amministrazione alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., poiché l'istituto scolastico si è conformato alla misura cautelare integrando le ore di sostegno assegnate al minore. Il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo giustificata la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La decisione è stata adottata in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse

    Il ricorso è improcedibile quando, per fatti sopravvenuti, viene meno l'interesse attuale alla decisione; nel caso concreto l'interesse è venuto meno perché l'amministrazione ha integrato le ore di sostegno richieste.

  • art. 60 c.p.a.

    decisione in forma semplificata

    Consente la definizione della causa in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 6, par. 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alle disposizioni in materia di dati relativi alla salute, quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della protezione dei dati relativi allo stato di salute e dell'oscuramento disposto nella diffusione della sentenza.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, unitamente al GDPR, per la tutela dei dati relativi alla salute delle parti e dei soggetti citati.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione si conforma alla tutela cautelare integrando le prestazioni richieste dal ricorrente, il ricorso può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, se la sopravvenienza elimina l’utilità concreta della decisione di merito.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse non impedisce al giudice di valutare la soccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese, condannando l’amministrazione quando il suo comportamento processuale e sostanziale abbia reso necessaria la proposizione del ricorso.
  • La decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. è possibile in camera di consiglio, purché le parti siano previamente avvisate della possibilità di definizione immediata.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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