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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17723/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano che, in appello cautelare ex art. 310 c.p.p., aveva confermato il rigetto dell'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura della presentazione alla p.g.. Il ricorrente deduceva: (i) contraddittorietà tra la valutazione di "assoluta incapacità di auto-custodia" formulata dal Tribunale e il precedente giudizio di "offensività contenuta" espresso dalla Corte d'appello (contestando la mancata considerazione della desistenza e delle circostanze attenuanti gia' riconosciute); (ii) violazione di legge e travisamento del fatto, poiché il provvedimento avrebbe erroneamente collegato l'aggravamento alla tentata rapina invece che a un diverso fatto di tentato furto di scarsa entità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il primo motivo è stato rigettato come manifestamente infondato: il Tribunale ha correttamente ritenuto che, a seguito di reiterate violazioni degli obblighi di presentazione e della denuncia per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale, la misura in atto (obbligo di presentazione ex art. 282 c.p.p.) non fosse più idonea a contenere il pericolo di reiterazione criminosa; non sussisteva contraddizione con il riconoscimento di "offensività contenuta" usato dalla Corte d'appello ai fini delle attenuanti generiche, cioè relativo a un diverso profilo di giudizio. Il secondo motivo è stato dichiarato aspecifico e quindi inammissibile: la difesa non ha confrontato adeguatamente la motivazione, e l'eventuale minimo travisamento denunciato non è decisivo rispetto all'ampia e congrua motivazione che giustifica l'aggravamento. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende; disposte le comunicazioni di rito ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    appello proposto, ex art. 310, cod. proc. pen.

    norma richiamata come titolo dell'impugnazione in appello cautelare; il Tribunale ha agito nell'ambito del rito previsto dall'art. 310 per la revisione delle misure cautelari

  • art. 282 cod. proc. pen.

    obbligo di cui all'art. 282 cod. proc. pen.

    la misura originaria in esecuzione era l'obbligo di presentazione alla p.g.; il giudice dell'appello ha ritenuto che tale misura non fosse più adeguata a fronte delle violazioni e del pericolo di reiterazione

  • art. 275 cod. proc. pen.

    censura relativa all'art. 275 del codice di rito

    richiamato dal ricorrente nell'ambito della presunta violazione e travisamento della comunicazione di notizia di reato; il Collegio non ha ritenuto il rilievo decisivo per modificare la motivazione sulle esigenze cautelari

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    disposizione dell'art. 606, comma primo lett. e), cod. proc. pen.

    richiamata in relazione al principio sul travisamento della prova: per essere rilevante in cassazione un travisamento deve riguardare un elemento probatorio decisivo nell'apparato motivazionale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

    norma applicata per la pronuncia di condanna alle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    disposizione richiamata per gli adempimenti conseguenti alla pronuncia (comunicazioni di rito)

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamo ai limiti di motivazione ammessi nel ricorso per cassazione in materia cautelare, ossia la limitazione dei motivi consentiti

Massime di principio

  • Il giudizio in materia di aggravamento o modifica delle misure cautelari è riservato al giudice del merito e, se motivato adeguatamente, non è sindacabile in sede di legittimità se non per vizi molto specifici.
  • La presenza di valutazioni divergenti su profili diversi del fatto (es. "offensività contenuta" ai fini delle attenuanti vs valutazione di pericolosità cautelare) non determina automaticamente contraddittorietà: occorre verificare la natura e l'oggetto delle valutazioni.
  • Per ottenere accoglimento in Cassazione per "travisamento della prova" è necessario indicare con precisione quale elemento probatorio sia stato omesso o utilizzato in modo inesistente e dimostrare la sua decisività nell'ordito motivazionale.
  • I motivi generici o aspecifici che non confrontano puntualmente la motivazione del provvedimento impugnato sono facilmente dichiarati inammissibili.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati può comportare non solo il rigetto ma anche la condanna al pagamento delle spese e, in caso di colpa evidente, l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende.

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