Cassazione Penale, Sentenza n. 14529/2023 del 05/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che aveva rigettato l'istanza di riabilitazione presentata il 23/07/2021. Il ricorrente contestava che, dopo le condanne per porto di armi, estorsione aggravata, partecipazione ad associazione mafiosa fino al 2002 e l'applicazione della sorveglianza speciale (decreti 11/01/1984 e 12/11/2003), non aveva riportato ulteriori condanne e aveva svolto regolarmente attività lavorativa, argomentando che ciò sarebbe indice sufficiente di riabilitazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando il rigetto dell'istanza di riabilitazione. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo logico e non manifestamente illogico: la semplice attività lavorativa e l'assenza di nuove condanne non costituiscono prova positiva della rescissione dei vincoli associativi. È necessaria una prova chiara e costante del ravvedimento e dell'assenza di condotte sintomatiche di pericolosità (ad es. cessazione di rapporti con soggetti pregiudicati). Inoltre la Corte ha ritenuto rilevante la posizione direttiva ricoperta dall'interessato nell'associazione, e ha valorizzato l'accertata frequentazione di soggetti pregiudicati come indice negativo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 (conv. L. 18/12/2020, n.176)
Richiamata in relazione alle forme di trattazione del ricorso (procedimento a distanza/consentite modalità straordinarie), non incide sul merito sostanziale della riabilitazione.
art. 4, d.lgs. 159/2011 (lett. a)
Fornisce il riferimento per l'individuazione dei soggetti per i quali possono essere adottate misure di prevenzione; la Corte ricorda che, nel procedimento di prevenzione, gli indizi tratti da atti penali possono essere valutati anche se non sufficienti per la prova della partecipazione al reato.
art. 416-bis c.p.
Distinzione tra concetto di appartenenza (utilizzabile ai fini delle misure di prevenzione) e partecipazione al reato penale: l'assenza di condanna per 416-bis non impedisce l'uso di indizi nei procedimenti di prevenzione.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata ai fini della condanna alle spese e all'irrogazione della somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile ritenuto colpevole di profili di colpa.
Massime di principio
- La riabilitazione per soggetti ritenuti pericolosi per collegamento a organizzazioni mafiose richiede prova positiva e costante del distacco dai vincoli associativi, non solo l'assenza di nuove condanne.
- L'esercizio di un'attività lavorativa, pur valutabile, non è di per sé prova sufficiente di ravvedimento se sussistono altri indici negativi (posizione direttiva nell'associazione, frequentazioni con pregiudicati).
- Il giudice delle misure di prevenzione può valorizzare elementi e indizi emersi nei procedimenti penali anche quando non hanno formato oggetto di condanna per 416-bis; la valutazione è autonoma e globale.
- Per ottenere la riabilitazione l'istante deve fornire elementi positivi, univoci e costanti che dimostrino l'adozione di un modello di vita conforme alle regole di convivenza sociale.
- Un singolo episodio isolato non esclude automaticamente la riabilitazione, ma occorrono indici complessivi e non meri elementi neutri o impliciti a dimostrazione del cambiamento.
- L'onere probatorio del ravvedimento e della recisione dei rapporti con l'ambiente di provenienza grava sul richiedente.
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