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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7780/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del 9/9/2024 per omesso riconoscimento della continuazione ex art. 81, comma 2 cod. pen. e art. 671 cod. proc. pen., sostenendo che i reati ritenuti nelle sentenze irrevocabili erano tra loro correlati e facevano parte di un medesimo programma criminoso; censurava la valutazione della Corte di appello che avrebbe trascurato lo "stile di vita" e le modalità comuni dei reati e avrebbe compiuto un percorso argomentativo incongruo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che la Corte di appello aveva correttamente escluso la continuazione perché le condotte oggetto di valutazione presentavano eterogeneità tipologica (furto semplice, furto in abitazione, evasione, possesso di grimaldelli), un arco temporale molto ampio (dal 15/01/2005 al 15/10/2015) e vari luoghi di commissione (Castellammare di Stabia, Benevento, Palermo, Ragusa, Catania), elementi che evidenziavano una proclività al crimine e non un preordinato programma criminoso unitario. Per tali ragioni la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    La continuazione si applica solo quando più reati costituiscono parte integrante di un unico programma criminoso originariamente preordinato nelle sue linee essenziali; non si confonde con la reiterazione o lo stile di vita criminoso (recidiva, abitualità, professionalità).

  • art. 671 cod. proc. pen.

    In sede esecutiva la disciplina della continuazione richiede la dimostrazione che i reati provengano da un progetto unitario e originariamente concepito; la verifica non può basarsi su mere congetture o indici puramente presuntivi.

Massime di principio

  • La continuazione richiede prova di un programma criminoso unitario e originariamente preordinato: non basta la semplice reiterazione di reati.
  • Elementi che favoriscono il riconoscimento: omogeneità tipologica dei reati, prossimità temporale, medesimo fine e modalità operative comuni (modus operandi).
  • Elementi che ostano al riconoscimento: eterogeneità delle fattispecie, arco temporale molto ampio tra i fatti, pluralità di luoghi di commissione e condotte che evidenziano una proclività al crimine piuttosto che una progettazione unitaria.
  • Se prevale l'idea di "programma di vita criminoso" (propensione stabile al reato), la fattispecie è più appropriata per strumenti quali recidiva, abitualità o professionalità nel reato, non per la continuazione.
  • L'onere probatorio grava su chi invoca la continuazione: il giudice non può riconoscerla sulla base di meri indizi o congetture processuali.

Testo integrale

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