Sentenza n. 1155/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento con istanza di misure cautelari a - della Determina Dirigenziale n. -OMISSIS-, comunicata con nota prot. n. -OMISSIS-, anch’essa impugnata, con cui il Dirigente del Settore SUAPeM ha dichiarato decaduta l’autorizzazione n. -OMISSIS- e, per l’effetto, revocato l’autorizzazione de qua rilasciata per la rivendita di giornali e riviste, disponendo la restituzione del titolo e la rimozione del -OMISSIS- nel termine di trenta giorni dalla notifica, prevedendo, in mancanza, la rimozione in danno; b - di tutti gli atti presupposti, collegati connessi e conseguenziali, ivi compresi, per quanto di ragione: b1) la nota prot. n. -OMISSIS- di avvio del procedimento di decadenza; b2) la nota prot. n. -OMISSIS-di archiviazione della domanda della Sig.ra -OMISSIS-, madre della ricorrente, per mancata integrazione documentale; b3) la nota prot. n. -OMISSIS- di riscontro negativo alla comunicazione di persistenza dell’interesse al subingresso da parte degli eredi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina di decadenza e revoca dell'autorizzazione per la rivendita di giornali e riviste, con ordine di restituzione del titolo e rimozione del chiosco
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determina comunale che aveva dichiarato decaduta l'autorizzazione originariamente rilasciata al padre e ne aveva disposto la revoca, unitamente agli atti presupposti concernenti l'avvio del procedimento di decadenza, l'archiviazione della domanda di subingresso presentata dalla madre e il diniego della richiesta degli eredi di mantenere aperta la procedura. Ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 62 della legge regionale Campania n. 7/2020, degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 12 del regolamento comunale sul commercio su aree pubbliche, nonché violazione dei principi in materia di revoca, affidamento e clare loqui. Ha inoltre denunciato eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, carenza e incoerenza dell'istruttoria, erroneità, insufficienza, perplessità e contraddittorietà della motivazione, travisamento, illogicità e sviamento. Secondo la ricorrente, il Comune avrebbe dovuto considerare la richiesta di proseguire la procedura di subingresso, anche perché l'amministrazione avrebbe preso atto del subentro di fatto della madre, percependo canoni e richiedendo il pagamento di quelli insoluti. Il provvedimento di decadenza era stato motivato anche con lo stato di abbandono e degrado del chiosco e con la cessazione dell'attività da lungo tempo.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto decisivo l'art. 62 della legge regionale Campania n. 7/2020, secondo cui il trasferimento del titolo a seguito della morte del titolare deve essere richiesto entro un anno dal decesso e l'erede decade dal diritto di esercitare l'attività se non la inizia entro dodici mesi, salvo richiesta di proroga. La madre della ricorrente non era mai formalmente subentrata nel titolo del coniuge, non avendo presentato tempestivamente una domanda perfezionata nei termini di legge; inoltre, non risultava presentata alcuna richiesta di proroga da parte degli eredi. La richiesta comunale di integrazione documentale aveva natura meramente istruttoria e non costituiva riconoscimento dell'avvenuto subingresso né della continuità dell'attività. L'archiviazione della pratica di subingresso non era stata impugnata dagli eredi. Ne conseguiva che la decadenza e la revoca dell'autorizzazione costituivano conseguenza legittima dell'archiviazione della pratica e dell'assenza di ulteriori istanze tempestive e idonee. Il Collegio ha inoltre valorizzato gli accertamenti e i sopralluoghi dai quali emergevano degrado, fatiscenza e abbandono del manufatto, sintomatici della cessazione dell'attività da lungo tempo. La mera conoscenza della situazione da parte del Comune o della Camera di commercio, così come la nota della Camera di commercio, non potevano sanare l'assenza di un formale subentro o voltura. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della novità della questione.
Norme richiamate
art. 62 l.r. Campania n. 7/2020
Il trasferimento del titolo abilitativo, a seguito di morte del titolare, [...] è effettuato: a) entro un anno dalla morte del titolare; [...] 3. Il soggetto di cui al comma 2, se non inizia l'attività entro il termine di dodici mesi, decorrenti dalla data del decesso del titolare, decade dal diritto di esercitare l'attività, fatta salva la richiesta di proroga.
Il subentro dell'erede nel titolo commerciale richiede una domanda tempestiva e il rispetto dei termini previsti; in assenza di subentro formale e di richiesta di proroga, l'erede decade dal diritto di esercitare l'attività.
art. 3 l. n. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa insufficienza ed erroneità della motivazione, ma non ritenuto violato dal giudice.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la sentenza non ravvisa una violazione rilevante ai fini dell'annullamento.
art. 56 c.p.a.
Ha costituito la base normativa della tutela cautelare monocratica provvisoriamente concessa, senza incidere sull'esito definitivo del giudizio.
art. 73 c.p.a.
Richiamato con riguardo alla memoria depositata dal Comune, contenente le ragioni della ritenuta insussistenza dei presupposti per il subingresso.
Massime di principio
- Nel subentro mortis causa in un'attività commerciale autorizzata, l'erede deve presentare la domanda di trasferimento del titolo entro il termine previsto dalla disciplina regionale; il mancato perfezionamento del subentro entro tale termine impedisce la prosecuzione dell'attività sulla base del titolo originario.
- La mancata presentazione di una richiesta di proroga, quando prevista dalla disciplina applicabile, impedisce di conservare il diritto all'esercizio dell'attività oltre il termine ordinario decorrente dalla morte del titolare.
- La richiesta dell'amministrazione di integrare la documentazione ai fini del controllo della pratica di subingresso ha natura meramente istruttoria e non equivale al riconoscimento dell'avvenuto subentro, della titolarità del titolo o della continuità dell'attività.
- La mera conoscenza da parte dell'amministrazione o di altri enti della prosecuzione di fatto di un'attività commerciale non sostituisce il formale subentro o la voltura del titolo autorizzativo e non sana il mancato rispetto dei termini di legge.
- La decadenza e la revoca dell'autorizzazione commerciale possono ritenersi legittime quando conseguano all'archiviazione della pratica di subingresso e all'assenza di ulteriori istanze tempestive e idonee, ove risultino altresì accertati l'abbandono del manufatto e la cessazione dell'attività.
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