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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3800/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena, sostenendo che la revoca poteva essere disposta solo se al giudice della cognizione fosse stata "non conoscibile" la causa ostativa. Contestata la mancata verifica, da parte del giudice dell'esecuzione, se i precedenti ostativi risultassero documentalmente al giudice che aveva concesso il beneficio; si invoca il principio affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite Longo (n. 37345/2015) sul significato di "non conoscibilità" e sulla preclusione del giudicato in senso "debole"

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Bologna e ha rinviato al medesimo Tribunale per una nuova valutazione conforme al principio secondo cui il giudice dell'esecuzione deve preliminarmente accertare se i precedenti penali ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione al momento della concessione del beneficio. In mancanza di prova che tali ostativi fossero documentalmente conoscibili nell'originario giudizio di cognizione, la revoca non può essere fondata sul giudicato sostanziale e va valutata nuovamente in esecuzione

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    Disciplina la revoca della sospensione condizionale della pena; la Corte interpreta che la revoca richiede verifica preliminare sulla conoscibilità documentale dei precedenti ostativi da parte del giudice di cognizione

  • art. 164 cod. pen.

    Riguarda le cause ostative alla concessione dei benefici; la Corte distingue tra ciò che risultava documentalmente al giudice e ciò che poteva essere dedotto solo con indagini ulteriori

  • art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Indica la competenza del giudice dell'esecuzione sulla richiesta di revoca; la Corte richiede che tale giudice accerti preliminarmente la conoscibilità documentale dei precedenti ostativi nel giudizio di cognizione

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla sentenza con la quale era stata originariamente concessa la sospensione condizionale (decisione di giudizio abbreviato o patteggiamento), ma non oggetto principale dell'interpretazione nella presente decisione

  • Decreto legislativo n. 74 del 2000

    art. 10-ter (richiamato per i precedenti penali)

    Norma sostanziale collegata ai precedenti penali menzionati nel caso; utilizzata per ricostruire le condanne pregresse dell'imputato

  • Codice penale

    artt. 113 e 590, comma secondo (reati per i quali erano state precedentemente comminate pene)

    Richiamati per identificare i reati cui si riferivano le sentenze pregresse

  • Sentenza Sez. U. n. 37345/2015 (Longo)

    Principio interpretativo chiave: la preclusione del giudicato opera in senso "debole" (sulle questioni dedotte e decise) ma non sulle questioni deducibili; pertanto, se la sussistenza di una causa ostativa non era emersa né documentalmente né dalle deduzioni delle parti nel giudizio di cognizione, la questione non forma giudicato sostanziale e può essere valutata in sede esecutiva

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione che valuta una richiesta di revoca della sospensione condizionale deve prima accertare se i precedenti ostativi fossero documentalmente noti al giudice che originariamente concesse il beneficio
  • Se la causa ostativa non risultava dai documenti del processo di cognizione né era stata dedotta dalle parti, non si forma un giudicato sostanziale sulla sua assenza: la revoca potrebbe quindi essere valutata in sede esecutiva
  • La nozione di "non conoscibilità" della causa ostativa si riferisce principalmente a ciò che risultava documentalmente al giudice della cognizione, non a ciò che avrebbe potuto essere scoperto solo con indagini supplementari non confluite nel fascicolo originale
  • La preclusione del giudicato è "debole": opera sulle questioni effettivamente dedotte e decise, ma non impedisce sempre una verifica successiva di fatti o elementi non emersi nel processo di cognizione
  • In casi simili, è essenziale esaminare il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare se le condanne o informazioni ostative fossero concretamente a disposizione del giudice che concesse il beneficio; in mancanza di ciò, il provvedimento di revoca deve essere riesaminato

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