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Sentenza

Sentenza n. 737/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 22/09/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202514523

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza per ottenere un appuntamento finalizzato alla presentazione della domanda di visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull'istanza del 22 settembre 2025, con la quale aveva chiesto un appuntamento per presentare la domanda di visto di ingresso per motivi di studio universitario, ai sensi dell'art. 9 del codice dei visti di cui al regolamento (CE) n. 810/2009. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato che la competente sede diplomatica aveva fissato l'appuntamento, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. Il ricorrente ha aderito alla richiesta quanto all'improcedibilità per cessata materia del contendere, insistendo tuttavia per la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'intervenuta fissazione dell'appuntamento e, quindi, l'attivazione del procedimento volto al rilascio del visto, avevano soddisfatto la pretesa azionata in giudizio. La decisione è stata fondata sul combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione del comportamento operoso dell'amministrazione, mentre è stata posta a carico dell'amministrazione resistente la restituzione al ricorrente del contributo unificato, se effettivamente versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    azione avverso il silenzio dell'amministrazione

    Consente di agire contro l'inerzia amministrativa per ottenere l'accertamento dell'obbligo di provvedere; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento durante il giudizio ha determinato il venir meno della materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessata materia del contendere

    Trova applicazione quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale dedotta è integralmente soddisfatta dall'amministrazione.

  • art. 9 del regolamento (CE) n. 810/2009

    presentazione della domanda di visto

    È richiamato quale base normativa della richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio.

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Ha consentito la definizione del giudizio in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Nei giudizi avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento o l'attivazione del procedimento amministrativo richiesto dal ricorrente può integrare il soddisfacimento della pretesa e determinare la cessazione della materia del contendere, quando non residui un'ulteriore utilità concreta derivante dalla decisione giudiziale.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, l'amministrazione abbia integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata, rendendo inutile una pronuncia sull'obbligo di provvedere.
  • La condotta operosa dell'amministrazione, che provvede durante il giudizio sull'istanza rimasta inizialmente inevasa, può giustificare la compensazione delle spese di lite, ferma restando la restituzione al ricorrente del contributo unificato effettivamente versato.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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