Ordinanza n. 212/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta al permesso di lavoro stagionale del lavoratore -OMISSIS-notificato in data -OMISSIS- 2026 a mezzo pec, unitamente a tutti gli altri atti presupposti e consequenziali, ancorché non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al permesso di lavoro stagionale
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro stagionale, unitamente agli atti presupposti e consequenziali. Il giudice rileva che la Prefettura, nonostante una precedente ordinanza collegiale, non ha chiarito l'esito del procedimento di riesame. In sede cautelare è stata inoltre censurata la motivazione dell'atto, ritenuta generica perché riferita alla mera esistenza di "reati in carico al datore di lavoro", senza indicare la tipologia dei reati né precisare l'esistenza di una sentenza di condanna, anche non definitiva, rilevante ai sensi dell'art. 22, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti, con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, i presupposti per accogliere la domanda. La motivazione del provvedimento impugnato appare infatti del tutto generica e non consente di verificare se ricorrano le specifiche condizioni ostative previste dall'art. 22, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998, che richiede una condanna del datore di lavoro, negli ultimi cinque anni, anche non definitiva, per determinate fattispecie di reato. È stata quindi sospesa l'efficacia del provvedimento ai fini del riesame. La trattazione del merito è stata fissata per il 2 dicembre 2026; le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa per la tutela cautelare richiesta nel giudizio amministrativo.
art. 22, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998
Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale; c) reato previsto dal comma 12
La motivazione dell'atto deve consentire di verificare la tipologia del reato e l'esistenza di una condanna, anche non definitiva, del datore di lavoro nei limiti delle fattispecie ostative previste dalla norma.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede di esame cautelare, è illegittimamente motivato il provvedimento che revochi o neghi un nulla osta al lavoro richiamando genericamente la presenza di reati a carico del datore di lavoro, senza indicare la tipologia dei reati e senza precisare l'esistenza di una condanna, anche non definitiva, riconducibile alle specifiche fattispecie ostative previste dall'art. 22, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998.
- Quando una disposizione subordina il diniego del nulla osta alla condanna del datore di lavoro per determinati reati e in un determinato arco temporale, l'amministrazione deve esplicitare nell'atto gli elementi che consentono di verificare la concreta ricorrenza di tali presupposti.
- La sospensione cautelare del provvedimento può essere disposta ai fini del riesame quando la motivazione generica dell'atto impedisce di verificare la sussistenza dei presupposti legali della misura ostativa.
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