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Sentenza

Sentenza n. 7988/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202402307

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del piano provvisorio di protezione e diniego della proposta di ammissione a uno speciale programma di protezione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già ammesso a un piano provvisorio di protezione e destinatario di una proposta di ammissione a un programma speciale, ha impugnato il provvedimento della Commissione Centrale del 6 dicembre 2023, notificato il 4 gennaio 2024, con il quale sono state revocate le misure provvisorie ed è stata respinta la proposta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Direzione Distrettuale Antimafia. Il provvedimento era stato preceduto da plurime segnalazioni del Servizio Centrale di Protezione relative a gravi intemperanze e violazioni degli obblighi comportamentali, tra cui aggressioni, offese e minacce nei confronti di pattuglie di polizia e addetti di strutture ricettive, nonché reiterati disvelamenti dell’identità e del domicilio protetto, con conseguenti trasferimenti. Le autorità giudiziarie avevano inizialmente confermato le misure, ritenendo sufficienti diffide, mentre la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo aveva successivamente espresso parere favorevole alla revoca. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 11, 13 e 13-quater della l. n. 82/1991 e dell’art. 10 del d.m. n. 161/2004, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti, contraddittorietà, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, erroneità della motivazione, violazione del principio di proporzionalità e arbitrarietà. In particolare, ha sostenuto che il parere favorevole alla revoca della DNAA fosse contraddittorio rispetto al precedente parere favorevole al mantenimento delle misure e che non fossero intervenuti ulteriori fatti negativi rispetto a quelli già valutati come meritevoli soltanto di diffida.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ha ritenuto infondate, unitariamente, le censure dedotte. La revoca è stata ricondotta alla fattispecie della revoca facoltativa delle speciali misure di protezione, fondata sulla reiterata e grave violazione degli obblighi comportamentali assunti dal collaboratore. Tali condotte, oltre a esporre il ricorrente a pericolo, avevano reso impossibile o comunque inefficace l’attuazione del sistema tutorio, mettendo a rischio anche gli agenti incaricati della protezione e gli altri soggetti con cui il collaboratore veniva in contatto. Il giudice ha ritenuto non decisiva l’assenza di ulteriori episodi successivi alle precedenti diffide, poiché la revoca facoltativa può derivare dalla persistente e reiterata violazione degli obblighi già contestati, quando essa renda inutili o non proficuamente attuabili le misure. La valutazione della Commissione Centrale, fondata sull’istruttoria e sul parere della DNAA, è stata considerata non manifestamente irragionevole né illogica e adeguatamente motivata. Il TAR ha precisato che il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica dell’aderenza ai presupposti normativi, ai dati di fatto e ai criteri di logica e razionalità, senza possibilità di sostituire la valutazione amministrativa. Ha inoltre rilevato che la revoca può essere disposta anche in presenza di un persistente pericolo e indipendentemente dall’utilità del contributo reso alla giustizia, poiché le speciali misure non costituiscono una rendita di posizione. La cessazione delle misure speciali non impedisce l’eventuale adozione di ordinarie misure di protezione da parte dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 9 l. 82/1991

    La valutazione sull’ammissione e sulla permanenza delle misure deve considerare, tra l’altro, l’esposizione dell’interessato e dei congiunti al pericolo, l’utilità e la qualità della collaborazione, l’inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela e le caratteristiche della reazione criminale.

  • art. 11 l. 82/1991

    Richiamato nel quadro normativo del sistema delle speciali misure di protezione.

  • art. 13 l. 82/1991

    Disciplina le misure urgenti o provvisorie alle quali si riferisce il provvedimento di revoca.

  • art. 13-quater, comma 1, l. 82/1991

    Le speciali misure di protezione sono a termine e, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell’articolo 13, comma 1, possono essere revocate o modificate in relazione all’attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge.

    La disposizione stabilisce la temporaneità delle misure e consente la loro revoca o modifica in base all’attualità e gravità del pericolo, all’idoneità delle misure e alla condotta del destinatario.

  • art. 13-quater, comma 2, l. 82/1991

    Costituiscono fatti che comportano la revoca delle speciali misure di protezione l’inosservanza degli impegni assunti a norma dell’art. 12, comma 2 lett. b) ed e), nonché la commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale. Costituiscono fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione l’inosservanza degli altri impegni assunti a norma dell’articolo 12, la commissione di reati indicativi del mutamento o della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, la rinuncia espressa alle misure, il rifiuto di accettare l’offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa, il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si è stati trasferiti, nonché ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell’identità assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate.

    La norma distingue tra ipotesi di revoca obbligatoria e ipotesi di revoca facoltativa. Le violazioni degli obblighi diversi da quelli espressamente indicati, comprese le condotte di disvelamento dell’identità o del luogo protetto, impongono una valutazione discrezionale dell’amministrazione.

  • art. 12, comma 2, l. 82/1991

    Individua gli obblighi assunti dal collaboratore, tra cui quelli di comportamento secondo buona fede e correttezza e di dissociazione dal precedente stile di vita.

  • art. 11, commi 2 e 3, d.m. 161/2004

    Il Prefetto e il Servizio centrale di protezione informano la Commissione centrale, l’Autorità proponente e il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il Procuratore generale presso la Corte d’appello interessato di ogni comportamento o circostanza che possono integrare i presupposti per la revoca delle misure speciali di protezione. La Commissione centrale, una volta ricevuta dal Servizio centrale di protezione o dal Prefetto la nota informativa di cui al comma 2, chiede all’Autorità proponente, al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o al Procuratore generale presso la Corte d’appello interessato di esprimere un parere in ordine alla modifica o alla revoca delle speciali misure di protezione.

    Il procedimento di revoca richiede la segnalazione delle condotte rilevanti e l’acquisizione dei pareri delle autorità coinvolte, salva la decisione della Commissione in caso di mancato parere nel termine previsto.

  • d.l. 83/2002, convertito dalla l. 133/2002

    Richiamato per la disciplina delle ordinarie misure di protezione adottabili dall’autorità di pubblica sicurezza nei confronti di soggetti esposti a pericoli o minacce.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato ai fini dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Le speciali misure di protezione dei collaboratori di giustizia sono temporanee e non costituiscono una posizione acquisita o una rendita di posizione; possono pertanto essere revocate o modificate anche quando permanga il pericolo per l’incolumità dell’interessato.
  • La reiterata violazione degli obblighi comportamentali assunti dal destinatario può giustificare la revoca facoltativa delle misure speciali quando renda impossibile, inefficace o inutilmente pericolosa l’attuazione del sistema tutorio, anche a prescindere dall’utilità del contributo prestato alla giustizia.
  • La revoca facoltativa delle misure speciali di protezione costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa e richiede una ponderazione istruttoria degli elementi rilevanti, inclusi il pericolo, la condotta del destinatario, l’osservanza degli impegni e i pareri delle autorità coinvolte.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulla revoca delle speciali misure di protezione è limitato alla verifica dell’aderenza ai presupposti normativi e ai dati di fatto, nonché dell’assenza di errori di fatto, travisamento, manifesta illogicità o irragionevolezza; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione.
  • La revoca delle misure speciali non impedisce l’adozione di ordinarie misure di protezione da parte dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza, appartenenti a un diverso sistema tutorio.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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