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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17109/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Agenzia delle entrate)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF, utili di partecipazione ritenuti conseguiti da una società a responsabilità limitata in relazione all'anno d'imposta 2007, assumendo che il ricorrente fosse amministratore di fatto e socio occulto, insieme ad altro soggetto, della società formalmente intestata a un unico socio/amministratore di diritto. La pretesa muoveva da un pvc della Guardia di finanza che aveva ricostruito un'organizzazione che prestava manodopera a imprese edili e generava crediti IVA artificiosi, individuando i due geometri come effettivi gestori della società. Il contribuente aveva contestato sia di essere amministratore o socio di fatto, sia la legittimità della tassazione. In Cassazione deduceva: 1) violazione/falsa applicazione dell'art. 2639 c.c., sostenendo che la CTR avesse desunto in modo automatico la qualità di amministratore di fatto dalle dichiarazioni di terzi rese alla Guardia di finanza; 2) violazione/falsa applicazione degli artt. 5 e 47 d.P.R. 917/1986 e dell'art. 2247 c.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente configurato una sua qualità di socio occulto senza prova dei requisiti della società di fatto (accordo, conferimento, affectio societatis, esteriorizzazione del vincolo).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e ha confermato la sentenza della CTR, ritenendo il primo motivo inammissibile e comunque infondato e il secondo motivo inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato che la censura mescolava profili eterogenei (motivazione, errore di sussunzione, critica alla valutazione presuntiva) mirando in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito. Ha inoltre rilevato che, nella ricostruzione posta a base dell'accertamento, ciò che rilevava non era solo il ruolo di amministratore di fatto, ma soprattutto quello di socio occulto/partecipe della società, e che le dichiarazioni di clienti, committenti e dipendenti potevano fondare un convincimento presuntivo serio e concordante circa l'ingerenza gestionale sistematica e completa del ricorrente. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che non si confrontasse con la ratio decidendi, poiché la CTR aveva ritenuto fittizia la composizione formale della società e aveva ricostruito un rapporto occulto del ricorrente con la società formalmente esistente; perciò era inconferente insistere sui requisiti della società di fatto. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2639 c.c.

    L'amministratore di fatto può essere riconosciuto quando il soggetto si inserisca stabilmente nella gestione sociale, impartendo direttive e condizionando le scelte operative con ingerenza sistematica e completa; non è necessario l'esercizio di tutti i poteri dell'amministratore formale.

  • art. 5 d.P.R. n. 917/1986

    È richiamato per la imputazione del reddito di partecipazione; la censura del contribuente è stata ritenuta non decisiva rispetto alla ricostruzione di un rapporto occulto con la società.

  • art. 47 d.P.R. n. 917/1986

    È richiamato in relazione alla tassazione degli utili distribuiti; la Corte ha ritenuto che la doglianza non scalfisse la conclusione circa la fittizietà della partecipazione formale.

  • art. 2247 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere l'assenza dei requisiti della società di fatto; la Corte ha ritenuto inconferente tale impostazione perché il caso riguardava una partecipazione occulta in una società formalmente esistente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura di violazione di legge non può essere usata per veicolare una richiesta di riesame del fatto o della prova.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio, se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice; il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione.

  • art. 2729 c.c.

    Le dichiarazioni di terzi raccolte in sede di accertamento tributario hanno valore indiziario ma possono integrare presunzioni gravi, precise e concordanti, anche se non rese in contraddittorio con il contribuente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito o delle risultanze probatorie, se il giudice di merito ha motivato in modo logicamente coerente l'accertamento fattuale.
  • L'amministratore di fatto non coincide con chi compie occasionalmente atti gestori: è sufficiente una stabile ingerenza nella gestione sociale, desumibile anche da dichiarazioni di terzi e da elementi presuntivi, purché la partecipazione sia sistematica e completa.
  • Nel processo tributario, le dichiarazioni di terzi acquisite in sede di verifica possono valere come indizi idonei a fondare presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, anche senza contraddittorio preventivo con il contribuente.
  • La censura per omesso esame di documenti o elementi istruttori è inammissibile quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito; il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto decisivo, non di singole prove.
  • Se il giudice di merito accerta che la struttura societaria formale è meramente fittizia e che il vero dominus opera occultamente, è inconferente invocare i requisiti tipici della società di fatto per negare la rilevanza fiscale della partecipazione occulta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioAmministratori
RamiTributiProcesso civileSocietario
IstitutiOnere della provaGiudicato

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