Sentenza n. 1135/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 580/2024 - RG n. 1020/2024, pubblicata in data 28/10/2024, emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione del Giudice del lavoro, nella persona del Giudice Dott. Andrea De Sabbata, notificata in data 09.11.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, n. 580/2024, che aveva riconosciuto il diritto alle differenze retributive a titolo di Retribuzione Professionale Docenti e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 580/2024 del Tribunale di Ancona, pubblicata il 28 ottobre 2024 e notificata al Ministero il 9 novembre 2024, passata in giudicato come attestato dalla Cancelleria. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto della docente al pagamento delle differenze retributive per Retribuzione Professionale Docenti, con riferimento ai contratti individuati in sentenza, e aveva posto a carico del Ministero le spese di lite. La ricorrente ha dedotto che il Ministero non aveva eseguito il giudicato e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Ha inoltre richiesto l'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con memoria formale senza opporre ragioni contrarie alla pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, dopo la notifica della sentenza all'Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito lo ha accolto, accertando la mancata esecuzione del titolo e dichiarando l'obbligo del Ministero di darvi integrale esecuzione, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato Commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che interverrà su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e dovrà eseguire l'incarico nei successivi 120 giorni. Ha respinto la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., non ravvisando particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e considerando sufficiente, a fini acceleratori, la nomina del Commissario. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Il ricorso per ottemperanza relativo a un credito nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile quando, dopo la notifica del titolo all'Amministrazione, sia decorso il termine di 120 giorni prima della proposizione del ricorso.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Va invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria dello stesso, la sola nomina del Commissario ad acta.
L'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negato quando non vi siano particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del Commissario ad acta sia ritenuta sufficiente a favorirlo.
art. 93 c.p.c.
Dette spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Le spese liquidate possono essere distratte a favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
art. 39 c.p.a.
Dette spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
La disciplina del codice di procedura civile sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario opera nel processo amministrativo in forza del rinvio previsto dall'art. 39 c.p.a.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è procedibile, nei casi soggetti al termine previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, se sono trascorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione prima della proposizione del ricorso.
- Accertata la mancata esecuzione del giudicato e non essendo state opposte ragioni contrarie alla pretesa, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin d'ora un Commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia, con intervento attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine.
- L'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere respinto quando il giudice non ravvisi particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e ritenga sufficiente, per accelerarlo, la nomina del Commissario ad acta.
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