Sentenza n. 2495/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento dei seguenti provvedimenti: a) La Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera San Pio di Benevento n. 545 del 17.06.2024, in uno ai suoi allegati, pubblicata in pari data sul portale telematico dell’Azienda nella parte in cui il ricorrente è risultato non ammesso al Concorso Pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Avvocato bandito con Deliberazione n. 1164 del 7.11.2023, in BURC n. 4 dell’8.1.2024; b) l’Allegato C alla Deliberazione n. 545/2024 recante elenco dei candidati non ammessi al Concorso, limitatamente alla posizione n. 19 del ricorrente e l’elenco degli ammessi alla selezione (all. b), solo nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente; c) la nota prot. n. 15347 del 9.07.2024, dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, trasmessa al ricorrente in riscontro alla richiesta di annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione; d) di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli che precedono tra i quali, solo nei limiti di quanto possa occorrere: 1) il bando di concorso “per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato”, ma soltanto nell’ipotesi in cui, nella parte disciplinante i requisiti specifici di ammissione, la lettera c) fosse da interpretarsi nel senso dell’esclusione del candidato che non alleghi all’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti anche la relativa documentazione e la lettera d) fosse da intendersi come escludente tutti i candidati non attualmente in possesso dell’iscrizione all’ordine professionale; 2) il silenzio serbato dall’Azienda rispetto all’istanza di autotutela del ricorrente del 5 agosto 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da un concorso pubblico per titoli ed esami per due posti di dirigente avvocato, nonché il successivo diniego di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la propria esclusione dalla procedura concorsuale, motivata dalla presunta mancata documentazione dell'esperienza lavorativa richiesta dalla lettera c dei requisiti specifici del bando. Deduceva la violazione dell'art. 26, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, sostenendo di possedere il requisito dei cinque anni di esperienza professionale mediante attività libero-professionale, collaborazione coordinata e continuativa presso un ente pubblico e attività presso una società privata, aventi contenuto analogo a quello di avvocato. Sosteneva inoltre che il bando imponesse l'autodichiarazione del requisito, senza necessità di allegare ulteriore documentazione, e che l'Azienda avesse illegittimamente contestato soltanto in via postuma anche la mancata iscrizione all'ordine professionale. Secondo il ricorrente, tale requisito non era richiesto ai dipendenti pubblici partecipanti ai sensi dell'art. 26, comma 1, d.lgs. n. 165/2001; deduceva infine la violazione del soccorso istruttorio. Nelle more, l'Azienda aveva ammesso con riserva il ricorrente alla prosecuzione della procedura, egli aveva superato le prove ed era stato inserito nella graduatoria finale, ma il ricorrente non aveva impugnato la delibera di approvazione della graduatoria. Il ricorrente chiedeva quindi, in subordine, l'accoglimento del ricorso e, in via principale, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ritenendo satisfattivo il proprio inserimento in graduatoria.
La decisione
Il TAR ha escluso la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'ammissione con riserva consente al candidato di partecipare alle prove durante la pendenza del giudizio, ma non elimina definitivamente l'effetto lesivo dell'esclusione né attribuisce gli ulteriori effetti favorevoli della partecipazione, che dipendono da una pronuncia di merito passata in giudicato e dallo scioglimento positivo della riserva. Ha poi accolto l'eccezione dell'Azienda e dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Secondo il TAR, la mancata impugnazione della graduatoria finale rende improcedibile il ricorso contro l'esclusione, poiché la graduatoria non costituisce una conseguenza inevitabile dell'atto di esclusione, ma implica nuove valutazioni dell'amministrazione e incide sulla posizione di una pluralità di concorrenti. L'eventuale annullamento dell'esclusione non avrebbe quindi effetto caducante automatico sulla graduatoria. Poiché il ricorrente, ammesso con riserva, aveva superato le prove ed era stato inserito nella graduatoria alla posizione n. 18 senza impugnare tale atto, è venuto meno l'interesse alla decisione sull'esclusione. Le spese sono state integralmente compensate per la natura processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 26, comma 1, d.lgs. 165/2001
Il ricorrente lo invocava quale base normativa della possibilità di partecipare al concorso in presenza di esperienze professionali analoghe a quelle richieste per il profilo di dirigente avvocato; il TAR non ha deciso nel merito la relativa questione per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 26, comma 1, d.lgs. 165/2001
Il ricorrente lo invocava quale base normativa della possibilità di partecipare al concorso in presenza di esperienze professionali analoghe a quelle richieste per il profilo di dirigente avvocato; il TAR non ha deciso nel merito la relativa questione per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- L'ammissione con riserva a un concorso pubblico produce, durante la pendenza del giudizio, il solo effetto di consentire al candidato la partecipazione alle prove e di evitare il protrarsi della lesione; essa non rimuove definitivamente l'esclusione e gli effetti favorevoli della partecipazione restano subordinati a una pronuncia di merito favorevole passata in giudicato e allo scioglimento positivo della riserva.
- Il candidato che abbia impugnato la propria esclusione da un concorso pubblico deve impugnare anche la graduatoria finale successivamente approvata, poiché tale graduatoria non costituisce una conseguenza inevitabile dell'esclusione, ma comporta nuove valutazioni amministrative e coinvolge le posizioni di una pluralità di concorrenti.
- L'eventuale annullamento del provvedimento di esclusione da un concorso pubblico non produce automaticamente l'effetto caducante della graduatoria finale non impugnata.
- La mancata impugnazione della graduatoria finale, quando il candidato ammesso con riserva abbia partecipato alla procedura e sia stato inserito nella graduatoria, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso contro l'esclusione e rende il ricorso improcedibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 861/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 862/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 863/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 864/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 865/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 866/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →