Cassazione Civile, Ordinanza n. 30503/2024 del 26/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il destinatario di una cartella esattoriale emessa per il recupero di spese di giustizia derivanti da una condanna penale ha proposto opposizione ex artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c. per ottenere l’annullamento della cartella notificata nel 2018 per oltre 780 mila euro. In primo grado aveva dedotto: difetto e incongruità di motivazione della cartella; irregolarità nella formazione del ruolo; omessa notifica di atti prodromici; intervenuta decadenza dal potere di riscossione ex art. 25 d.P.R. 602/1973; insussistenza del credito e degli oneri di riscossione quantificati. Il Tribunale aveva in parte accolto la sospensiva, ma poi rigettato l’opposizione. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha censurato: 1) la ritenuta sufficienza della motivazione per relationem alla sentenza penale, sostenendo che la cartella non consentisse di verificare non solo l’an ma soprattutto il quantum debeatur e che, per la riscossione delle spese di giustizia, la quantificazione avviene dopo la sentenza tramite fogli notizie e altri atti non notificati; 2) la mancata applicazione della decadenza prevista dall’art. 25 d.P.R. 602/1973, che egli riteneva operante per effetto del rinvio contenuto nel T.U. spese di giustizia anche per le spese processuali e per il contributo unificato; 3) l’erroneo rigetto della doglianza sulla necessità di atti prodromici notificati per alcune voci di spesa del processo penale, nonché la mancata considerazione dell’invito al pagamento previsto dalla disciplina del contributo unificato. Il Ministero e l’ADER hanno proposto ricorso incidentale condizionato sul contraddittorio e sulla pretesa nullità della notifica dell’atto introduttivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, in tema di riscossione coattiva delle spese di giustizia ex art. 227-ter d.P.R. 115/2002, la cartella non deve essere preceduta dalla notifica dei provvedimenti giurisdizionali presupposti, essendo sufficiente che contenga gli elementi minimi per individuare la pretesa e difendersi nel merito; inoltre il ricorrente non aveva specificato quale concreta lesione del diritto di difesa avrebbe subito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la decadenza di cui all’art. 25 d.P.R. 602/1973 non si applica al recupero delle spese di giustizia relative a condanna penale, ma solo alle pretese tributarie; inoltre, per le iscrizioni a ruolo successive al 4 luglio 2009, non è più necessario l’invito al pagamento ex art. 212 d.P.R. 115/2002. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non specificava le voci di spesa cui si riferiva, la convenzione Ministero-Equitalia non ha valore di norma di diritto ai fini dell’art. 360, n. 3, c.p.c., e comunque l’iscrizione a ruolo delle spese di giustizia dopo la riforma del 2009 non richiede la previa notifica dell’invito al pagamento. Il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
utilizzato per qualificare la contestazione del credito oggetto della cartella come opposizione all’esecuzione.
art. 617 c.p.c.
utilizzato per qualificare i vizi formali dedotti contro la cartella come opposizione agli atti esecutivi.
art. 25 d.P.R. 602/1973
la Corte ha affermato che la decadenza ivi prevista riguarda le pretese tributarie e non si applica alla riscossione delle spese di giustizia relative a condanna penale.
art. 227-bis d.P.R. 115/2002
richiamato per descrivere la procedura speciale di riscossione delle spese di giustizia tramite Equitalia Giustizia spa.
art. 227-ter d.P.R. 115/2002
per la Corte, dopo la riforma del 2009, l’iscrizione a ruolo delle spese processuali relative a sentenza penale di condanna non deve essere preceduta dalla notificazione dell’invito al pagamento.
art. 227-quater d.P.R. 115/2002
indicato come disposizione che, nel disciplinare la riscossione a mezzo ruolo, esclude la necessità dell’invito di pagamento prima dell’iscrizione a ruolo.
art. 212 d.P.R. 115/2002
la Corte ha ritenuto abrogata la previsione dell’invito al pagamento per le iscrizioni a ruolo successive alla riforma del 2009.
art. 249 d.P.R. 115/2002
richiamato dal ricorrente per sostenere l’applicabilità dell’art. 25 d.P.R. 602/1973 al contributo unificato.
art. 280 d.P.R. 115/2002
citato dal ricorrente quale norma sulla formazione dei fogli notizie e sulla quantificazione delle spese.
art. 535 c.p.p.
richiamato dal ricorrente in relazione alla ripartizione delle spese in caso di più imputati condannati.
art. 1 L. 244/2007
citato per la convenzione tra Ministero della giustizia ed Equitalia Giustizia spa sulla gestione dei crediti di giustizia.
art. 360 c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità.
art. 360-bis c.p.c.
base della declaratoria di inammissibilità perché le questioni erano decise in modo conforme alla giurisprudenza consolidata.
art. 366 c.p.c.
richiamato per il difetto di autosufficienza del ricorso in punto di concreta lesione del diritto di difesa.
art. 3 L. 241/1990
invocato dal ricorrente in tema di obbligo di motivazione dell’atto amministrativo.
art. 7 L. 212/2000
invocato dal ricorrente per contestare la motivazione della cartella in chiave di statuto del contribuente.
art. 24 Cost.
richiamato sia dal ricorrente sia dai resistenti in relazione al diritto di difesa e al contraddittorio.
art. 97 Cost.
invocato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità.
art. 101 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale per la dedotta violazione del contraddittorio.
art. 144 c.p.c.
richiamato per la notificazione degli atti introduttivi ai Ministeri presso l’Avvocatura dello Stato.
art. 160 c.p.c.
invocato nel ricorso incidentale in tema di nullità della notificazione.
art. 291 c.p.c.
richiamato per la rinnovazione della notificazione nulla.
art. 11 R.D. 1611/1933
invocato dai resistenti incidentali per sostenere la necessità della notifica presso l’Avvocatura dello Stato.
art. 16 d.P.R. 115/2002
richiamato dal ricorrente sul procedimento di recupero del contributo unificato mediante invito al pagamento.
art. 248 d.P.R. 115/2002
richiamato dal ricorrente quale norma che prevede l’invito al pagamento prima dell’iscrizione a ruolo del contributo unificato.
art. 204 d.P.R. 115/2002
menzionato nella ricostruzione del presupposto della riscossione dei crediti di giustizia, ossia l’esistenza di una condanna definitiva.
art. 205 d.P.R. 115/2002
richiamato nel ricorso per la ripartizione delle spese recuperabili.
art. 1 d.m. 124/2014
citato dal ricorrente in relazione alla formazione dei fogli notizie e alla riscossione delle spese.
art. 2 d.m. 124/2014
citato dal ricorrente in relazione alla formazione dei fogli notizie e alla riscossione delle spese.
Massime di principio
- Nella riscossione coattiva delle spese di giustizia derivanti da condanna penale, la cartella di pagamento non deve essere preceduta dalla notifica dei provvedimenti giurisdizionali presupposti, purché rechi gli elementi minimi idonei a identificare la pretesa e a consentire la difesa del debitore.
- L’onere di motivazione della cartella è soddisfatto quando l’atto consente di individuare il credito e il relativo titolo; chi deduce un deficit motivazionale deve indicare anche quale concreta lesione difensiva ne sia derivata.
- La decadenza prevista dall’art. 25 d.P.R. 602/1973 opera per le pretese tributarie e non si estende alla riscossione delle spese di giustizia per condanna penale, salvo espressa diversa previsione normativa.
- Dopo la riforma del 2009 del T.U. spese di giustizia, l’iscrizione a ruolo delle spese processuali penali non richiede la previa notificazione dell’invito al pagamento prevista dalla disciplina previgente.
- Il richiamo alla convenzione tra Ministero e concessionario della riscossione non integra, di per sé, una violazione di legge denunciabile ex art. 360, n. 3, c.p.c., se non si individua una specifica norma violata e la concreta incidenza sul titolo o sulla procedura.
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