Sentenza n. 15207/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - della Determinazione Dirigenziale -OMISSIS- in data 29.10.2024 del Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza – Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza nonché dei pareri nr. -OMISSIS- in data 09.042024 e -OMISSIS- in data 11.09.2024 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio mediante i quali l'infermità “Mieloma multiplo IgG Lambda in fase di quiescenza clinica in follow up clinico strumentale” sofferta dal Vicebrigadiere della Guardia di Finanza in congedo -OMISSIS- è stata giudicata non dipendente da causa di servizio nonché di tutti gli atti preordinati, presupposti e comunque collegati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale del 29 ottobre 2024 di rigetto della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del mieloma multiplo, nonché pareri negativi del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del 9 aprile e dell'11 settembre 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in congedo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già impiegato in missioni in Kosovo (21 febbraio 2001-22 febbraio 2002, 31 marzo-30 settembre 2003 e 15 luglio 2005-15 novembre 2006) e in Afghanistan (26 gennaio-31 luglio 2010), ha dedotto di essere stato esposto senza protezioni a contaminazione da nanoparticelle di metalli pesanti connessa all'impiego bellico di uranio impoverito. Dopo la diagnosi di mieloma multiplo del 18 maggio 2021, aveva chiesto il riconoscimento della causa di servizio. Il Comitato aveva escluso il nesso causale richiamando le mansioni svolte, l'assenza di rischi ulteriori, studi epidemiologici e fattori professionali associati alla patologia non riferibili al ricorrente. Il ricorrente ha sostenuto che, per le patologie tumorali insorte dopo missioni in teatri contaminati, opera una presunzione di nesso causale superabile dall'Amministrazione solo mediante prova di una causa specifica estranea al servizio. L'Amministrazione ha inoltre eccepito il difetto di legittimazione passiva del Comitato, in quanto autore di un parere tecnico endoprocedimentale.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comitato: i suoi pareri, parzialmente vincolanti e di portata sostanzialmente provvedimentale, sono impugnabili insieme all'atto conclusivo e giustificano la sua evocazione in giudizio. Nel merito, ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati nei limiti dell'interesse del ricorrente. In applicazione dei principi enunciati dall'Adunanza Plenaria n. 15 del 7 ottobre 2025, a fronte della prova delle missioni in teatri contaminati e della successiva patologia tumorale, l'Amministrazione non poteva addossare al militare l'onere di dimostrare un nesso causale certo; doveva invece indicare e provare una genesi extra-lavorativa specifica. I pareri si erano limitati a richiami statistici generali e a fattori di rischio (industria della gomma, benzene e ossido di etilene) non riferibili alla storia clinica, anamnestica e professionale del ricorrente, senza individuare una causa alternativa concreta. La pratica è rimessa all'Amministrazione perché riesamini la domanda, indicando eventuali fattori patogenici alternativi specificamente riferibili al militare e idonei a escludere ogni contributo, anche concausale, dell'esposizione in servizio. Spese a carico del Comando Generale della Guardia di Finanza, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
La disposizione è richiamata a fondamento dell'ordine di oscurare, in caso di diffusione della sentenza, le generalità e i dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a sostegno dell'oscuramento dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
La norma è richiamata quale fondamento dell'oscuramento dei dati personali relativi allo stato di salute presenti nella decisione.
Massime di principio
- Per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia tumorale o ematologica insorta dopo missioni in teatri operativi caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti, al militare è sufficiente dimostrare l'impiego in tali contesti e la successiva insorgenza della patologia, purché la letteratura scientifica non escluda in linea di principio un'associazione con i fattori di rischio ambientali o lavorativi riscontrati.
- Una volta forniti gli elementi che fondano la presunzione di collegamento tra l'esposizione operativa e la patologia, spetta all'Amministrazione dimostrare una specifica genesi extra-lavorativa, mediante elementi concreti e riferibili alla storia personale del militare; non bastano dati epidemiologici generali o il richiamo a fattori di rischio non pertinenti al caso individuale.
- Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio può essere evocato in giudizio insieme all'Amministrazione attiva quando si impugna l'atto conclusivo fondato sul suo parere: il parere, pur endoprocedimentale e non autonomamente impugnabile, ha portata sostanzialmente provvedimentale ed è parzialmente vincolante.
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