Ordinanza n. 109/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione del minore alla classe seconda della scuola secondaria di primo grado, comunicata mediante il documento di valutazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I genitori del minore hanno impugnato il giudizio scolastico di non ammissione alla classe seconda della scuola secondaria di primo grado, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo non risultano specificamente riportate le singole censure dedotte, ma il giudice evidenzia che esse non hanno persuasivamente contrastato le oggettive evidenze poste a fondamento del giudizio, costituite da plurime insufficienze. I ricorrenti sembrano inoltre avere contestato, almeno in relazione alla situazione scolastica del minore, la mancata individuazione o attuazione di adeguate misure compensative o dispensative previste nel PDP.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. A un sommario esame, il giudizio di non ammissione è apparso sostenuto da plurime insufficienze, ritenute oggettive e idonee a sorreggere la decisione, nonché non adeguatamente contrastate dalle censure. Il giudice ha inoltre rilevato che l’istituzione scolastica aveva adottato iniziative tempestive e appropriate per evitare l’esito negativo, inclusi costanti colloqui con la famiglia. Richiamando un precedente dello stesso TAR, ha affermato che la mancata individuazione di misure compensative o dispensative adeguate nel PDP, oppure la mancata attuazione delle stesse durante l’anno scolastico, non costituiscono da sole elementi sufficienti a rendere illegittimo il giudizio di non ammissione quando lo studente non possieda una preparazione adeguata a proseguire con profitto il percorso di studi. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento dei dati identificativi del minore, dei genitori e degli altri soggetti interessati.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Il giudizio di non ammissione alla classe successiva può essere cautelarmente ritenuto adeguatamente sostenuto da plurime insufficienze, quando tali risultanze costituiscano evidenze oggettive e non siano persuasivamente contrastate dalle censure del ricorrente.
- La mancata individuazione di misure compensative o dispensative adeguate nel PDP, oppure la mancata attuazione delle misure durante l’anno scolastico, non determina di per sé l’illegittimità del giudizio di non ammissione se lo studente non possiede una preparazione adeguata a proseguire con profitto il percorso di studi.
- Nella valutazione cautelare della legittimità di un giudizio scolastico negativo rileva anche la dimostrazione che l’istituzione scolastica abbia adottato iniziative tempestive e appropriate, compresi i rapporti e i colloqui con la famiglia, per scongiurare l’esito sfavorevole.
Come è indicizzato
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