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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06501/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per omesso versamento dell'IMU relativa all'anno 2015, per un importo complessivo di euro 14.083,00, riferito a cinque immobili siti nel Comune resistente e destinati a scuola paritaria. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo di avere diritto all'esenzione prevista per gli enti non commerciali e, in cassazione, ha proposto quattro motivi: 1) violazione della disciplina sull'esenzione IMU/ICI per avere la CTR negato i presupposti dell'esenzione anche alla luce del d.m. 19 novembre 2012, n. 200; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e vizio motivazionale per motivazione carente o apparente e mancata acquisizione della documentazione necessaria; 3) nullità della sentenza per motivazione carente, insufficiente o apparente in relazione alla legittimità della pretesa impositiva; 4) violazione dell'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento, assumendo che l'atto non rendesse edotto il contribuente delle ragioni di fatto e di diritto della rettifica. Il giudice di merito aveva invece ritenuto insussistenti i requisiti per l'esenzione, rilevando in particolare che la retta annua di euro 1.900,00 per studente non era simbolica e quindi escludeva la natura non commerciale dell'attività didattica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente più censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione e, inoltre, opera la preclusione della doppia conforme, non essendo state indicate ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la sentenza d'appello conteneva una motivazione sufficiente e logicamente comprensibile sia sul piano giuridico sia su quello fattuale, in particolare sull'insussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo dell'esenzione. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non trascriveva il contenuto dell'avviso di accertamento; in ogni caso ha ritenuto corretta la motivazione dell'atto impositivo, sufficiente a far comprendere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali. Ha infine respinto il primo motivo, affermando che, per l'anno di riferimento, l'esenzione richiedeva la compresenza del requisito soggettivo dell'ente non commerciale e del requisito oggettivo dello svolgimento esclusivo, nell'immobile, di attività didattica svolta con modalità non commerciali; nel caso concreto, la retta di euro 1.900,00 per studente escludeva la simbolicità del corrispettivo e quindi il diritto all'esenzione. Nessuna statuizione sulle spese, perché il Comune non si era costituito; disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. i, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    L'esenzione per gli immobili degli enti non commerciali richiede, secondo la disciplina applicabile ratione temporis e l'interpretazione conforme al diritto UE, la destinazione esclusiva a attività agevolate svolte con modalità non commerciali e, per le attività didattiche, a titolo gratuito o con corrispettivo solo simbolico.

  • art. 9 d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    Richiama per l'IMU le esenzioni previste per l'ICI, sicché la disciplina dell'esenzione ex art. 7, lett. i, d.lgs. 504/1992 si applica anche al tributo comunale immobiliare.

  • d.m. 19 novembre 2012, n. 200

    Definisce i requisiti e le modalità per qualificare come non commerciali le attività degli enti non commerciali; per le attività didattiche richiede parità con la scuola statale, non discriminazione, accoglienza degli alunni disabili, applicazione del CCNL, adeguatezza delle strutture e gratuità o corrispettivo simbolico.

  • art. 115 cod. proc. civ.

    La censura è stata ritenuta inammissibile nella prospettazione del ricorrente, perché non idonea a superare i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    Richiamato per il vizio di nullità della sentenza, ma nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente e non apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    Dopo la riforma del 2012 il sindacato è limitato al minimo costituzionale della motivazione; non sono ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà. Opera inoltre la preclusione della doppia conforme se non si indicano differenti ragioni di fatto dei due gradi di merito.

  • art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.

    In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione è sindacabile solo entro il limite del minimo costituzionale; è nulla solo se mancante, apparente, incomprensibile o affetta da contrasti irriducibili.

  • art. 132 cod. proc. civ.

    La sentenza deve contenere la motivazione; la sua mancanza o apparenza può determinare nullità.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza tributaria deve contenere la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto.

  • art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212

    L'avviso di accertamento deve essere motivato in modo da consentire al contribuente di conoscere la pretesa e difendersi efficacemente.

  • art. 366 cod. proc. civ.

    Nel ricorso per cassazione in materia tributaria opera il principio di autosufficienza: se si contesta la motivazione dell'avviso, occorre riportarne testualmente i passaggi rilevanti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio motivazionale è oggi denunciabile solo nei limiti del minimo costituzionale: non sono più deducibili insufficienza o contraddittorietà della motivazione, che è nulla soltanto se mancante, meramente apparente, incomprensibile o logicamente inconciliabile.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni dei due gradi di merito.
  • Chi contesta in cassazione la motivazione di un avviso di accertamento deve trascrivere nel ricorso il contenuto dell'atto impositivo rilevante, poiché il giudizio di legittimità non può essere svolto sulla base di mere allegazioni.
  • L'esenzione IMU per gli enti non commerciali richiede la compresenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo, con verifica concreta delle modalità di svolgimento dell'attività nell'immobile.
  • Per le attività didattiche, l'esenzione è esclusa se il corrispettivo richiesto agli utenti non è simbolico, poiché la simbolicità del prezzo è elemento essenziale per escludere la natura economica dell'attività.
  • Il parametro del costo medio per studente non introduce un automatismo favorevole all'esenzione: la valutazione della simbolicità del corrispettivo resta concreta e rimessa al Comune e al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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