Sentenza n. 678/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento, prot. CDG.REGISTRO UFFICIALE.U.-OMISSIS-, con cui ANAS s.p.a. ha disposto l’esclusione della società ricorrente dalla procedura di gara «-OMISSIS-(...) Lavori di manutenzione programmata per il ripasso della segnaletica orizzontale» (CIG: -OMISSIS-); - del verbale di gara n. -OMISSIS-, nella parte in cui è stata deliberata l’esclusione della ricorrente ed è stata proposta l’aggiudicazione in favore della controinteressata -OMISSIS- s.r.l.; - della segnalazione all’ANAC prot. CDG.REGISTRO UFFICIALE.U.-OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati, ivi compresi i verbali di gara, nei limiti dell’interesse della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da una procedura negoziata per lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, con scorrimento della graduatoria e segnalazione all'ANAC
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, risultata prima nella procedura negoziata indetta da ANAS con il criterio del minor prezzo, ha impugnato l'esclusione, il verbale di gara recante lo scorrimento della graduatoria e la proposta di aggiudicazione alla seconda classificata, nonché la segnalazione all'ANAC. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 95, comma 2, del d.lgs. 36/2023, del principio di proporzionalità e l'eccesso di potere, sostenendo che una violazione fiscale non definitivamente accertata avrebbe potuto giustificare l'esclusione solo previa valutazione della sua effettiva rilevanza, della solidità finanziaria dell'impresa e della natura asseritamente meramente formale della violazione. Con il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, ha dedotto la violazione degli artt. 95 e 98 del d.lgs. 36/2023, del principio di proporzionalità e l'eccesso di potere, contestando la qualificazione come falsa o fuorviante dell'omessa dichiarazione della violazione tributaria non definitivamente accertata. La ricorrente ha invocato la propria buona fede, l'assenza di intento fraudolento, l'utilizzo di un modulo prestampato non sufficientemente chiaro e la successiva collaborazione nel procedimento. Ha inoltre impugnato la segnalazione all'ANAC, ritenendola illegittima quale atto conseguente all'esclusione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l'impugnazione della segnalazione all'ANAC, ritenendola un atto prodromico ed endoprocedimentale privo di autonoma lesività; gli eventuali vizi possono essere dedotti impugnando il successivo provvedimento finale dell'ANAC. Nel merito ha respinto il primo motivo. L'art. 95, comma 2, del d.lgs. 36/2023 configura l'esclusione per gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate come esercizio di discrezionalità tecnica, non come valutazione meramente facoltativa od opportunistica. La stazione appaltante deve verificare la gravità secondo le soglie dell'allegato II.10, rapportate al valore dell'appalto. Nel caso concreto, la violazione, pari a 81.820 euro al netto di sanzioni e interessi, superava sia la soglia del 10% del valore dell'appalto, pari a 55.300 euro, sia il minimo di 35.000 euro. Il giudice ha inoltre rilevato che ANAS aveva valutato l'affidabilità dell'impresa, considerando il valore dell'appalto e dell'offerta ribassata, la mancata sospensione dell'atto impositivo, l'assenza delle condizioni esonerative previste dall'art. 95, comma 4, il comportamento non collaborativo della concorrente e la sua situazione finanziaria. La produzione del solo dispositivo dell'ordinanza tributaria, anziché del provvedimento integrale, non dimostrava la prospettata valutazione favorevole sulla solidità finanziaria. La successiva rateizzazione del debito era irrilevante perché sopravvenuta rispetto all'adozione dell'esclusione. Sono stati respinti anche il secondo e il terzo motivo. L'omessa indicazione della violazione fiscale integrava una dichiarazione non veritiera o comunque fuorviante, idonea a influenzare la decisione della stazione appaltante e rilevante quale grave illecito professionale. Non era necessario dimostrare un intento fraudolento, essendo sufficiente anche una condotta negligente; tuttavia, la falsità o omissione doveva essere concretamente valutata quanto alla sua effettiva idoneità a influenzare la gara e a incidere sull'integrità o affidabilità dell'operatore. Nel caso concreto tali presupposti sussistevano, poiché l'informazione omessa avrebbe condotto all'esclusione e l'omissione, combinata con la mancata completa collaborazione nel contraddittorio, aveva inciso negativamente sul rapporto fiduciario. La dichiarazione prestampata non era ambigua, poiché richiamava tutte le cause di esclusione del Titolo IV, Capo II, comprese quelle non automatiche dell'art. 95; inoltre, il DGUE conteneva una dichiarazione specifica di regolarità fiscale. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte inammissibile e rigettato nel resto. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 5.000 euro di spese in favore di ANAS; le spese nei confronti dell'ANAC sono state compensate.
Norme richiamate
art. 95, comma 2, d.lgs. 36/2023
la stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali
La disposizione disciplina una causa di esclusione non automatica, il cui accertamento costituisce esercizio di discrezionalità tecnica; la gravità della violazione deve essere verificata secondo le soglie dell'allegato II.10, rapportate al valore dell'affidamento.
allegato II.10, comma 3, d.lgs. 36/2023
una violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto
La soglia del 10% del valore dell'appalto, insieme al minimo di 35.000 euro, costituisce il parametro normativo per la gravità della violazione fiscale non definitivamente accertata.
art. 95, comma 4, d.lgs. 36/2023
Sono state considerate le condizioni che impediscono l'esclusione, tra cui il pagamento, l'impegno vincolante al pagamento, l'estinzione del debito o la compensazione con crediti certificati verso la pubblica amministrazione; nel caso concreto non ne ricorreva alcuna.
art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023
l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità
L'omissione di informazioni fiscali rilevanti può concorrere a integrare un grave illecito professionale quando incida sull'affidabilità dell'operatore.
art. 96, comma 14, d.lgs. 36/2023
L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95
L'omessa comunicazione o la dichiarazione non veritiera non costituiscono automaticamente causa di esclusione, ma possono rilevare nella valutazione del grave illecito professionale ai sensi dell'art. 98.
art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023
abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione
È sufficiente anche la negligenza, non occorrendo un intento fraudolento; la condotta deve comunque essere concretamente falsa o fuorviante, idonea a influenzare le decisioni della stazione appaltante e lesiva dell'integrità o affidabilità dell'operatore.
art. 98, comma 4, d.lgs. 36/2023
La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione
La gravità dell'illecito professionale deve essere valutata considerando il bene giuridico tutelato, l'entità della lesione e il tempo trascorso, nell'ambito di una valutazione concreta.
art. 91, comma 3, lett. a), d.lgs. 36/2023
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II, della presente Parte
Il richiamo ai requisiti di ordine generale comprende sia le cause di esclusione automatiche sia quelle non automatiche previste dal Codice.
Massime di principio
- L'esclusione per una grave violazione fiscale non definitivamente accertata ai sensi dell'art. 95, comma 2, del d.lgs. 36/2023 non costituisce una scelta meramente facoltativa o di opportunità della stazione appaltante, ma l'esito dell'esercizio di discrezionalità tecnica volto ad accertare la gravità della violazione secondo i parametri normativi dell'allegato II.10, rapportati al valore dell'appalto.
- Ai fini della gravità della violazione fiscale non definitivamente accertata, la stazione appaltante deve applicare la soglia del 10% del valore dell'appalto, esclusi sanzioni e interessi, fermo il minimo di 35.000 euro; ove la soglia sia superata, l'esclusione è legittima in assenza delle condizioni esonerative previste dall'art. 95, comma 4, del d.lgs. 36/2023.
- La legittimità dell'esclusione deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento dell'adozione del provvedimento; una successiva rateizzazione o altra sopravvenienza non impone alla stazione appaltante di riconsiderare il quadro fattuale originario.
- L'omessa comunicazione di un fatto potenzialmente rilevante ai sensi degli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 non determina automaticamente l'esclusione, ma può integrare un grave illecito professionale ai sensi dell'art. 98 quando l'informazione sia falsa o fuorviante, idonea a influenzare le decisioni della stazione appaltante e concretamente incidente sull'integrità o affidabilità dell'operatore; a tal fine non è necessario un intento fraudolento, essendo sufficiente anche la negligenza.
- La segnalazione della stazione appaltante all'ANAC è un atto prodromico ed endoprocedimentale privo di autonoma lesività e non è immediatamente impugnabile; gli eventuali vizi della segnalazione possono essere fatti valere mediante impugnazione del successivo provvedimento finale dell'Autorità.
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